Il Movimento Consumatori ha ottenuto un’importante vittoria, facendo dichiarare, dal Tribunale di Roma [1], “vessatoria” [2] la clausola con cui il venditore si riserva di comunicare all’acquirente, in un successivo momento rispetto alla firma del contratto, la data di consegna effettiva del bene, a seconda del momento in cui la merce arriverà in magazzino.
La sproporzione nell’equilibrio delle parti sta infatti in questo: da un lato, firmando una tale postilla, il cliente non avrebbe la possibilità di tutelarsi da eventuali eccessivi ritardi. Dall’altro lato, invece, la clausola incriminata consentirebbe al venditore di mettersi al riparo da contestazioni circa il ritardo nella consegna della merce e quindi da una condanna per inadempimento contrattuale (con obbligo di restituzione del doppio della caparra).
La conseguenza è che da oggi tale clausola non potrà più essere apposta sui contratti [3] e il venditore dovrà programmarsi per tempo e disporre l’approvvigionamento dei propri magazzini in relazione alle vendite in corso.
[1] Trib. Roma sent. 13.11.2012.
[2] Ossia comportante una sproporzione a favore di una delle due parti del contratto.
[3] Ex art. 140 D.Lgs. n. 206/2005.
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