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Foto di figli su Facebook e Instagram: è vietato?

8 Gennaio 2018 | Autore:
Foto di figli su Facebook e Instagram: è vietato?

Pubblicazione di immagini e fotografia su internet di minorenni da parte dei genitori: quando è possibile e quando è vietato dalla legge.

Una madre pubblica su Facebook le foto con il proprio figlio; il marito le chiede di toglierle, ma lei si rifiuta: in qualità di “genitore” – sostiene –  ha un autonomo potere di decidere per conto del figlio.

Con orgoglioso e un pizzico di vanità, padre e madre pubblicano ripetutamente su Instagram le immagini della vita privata del figlio, accompagnandole con commenti in cui descrivono la sua vita. La potenza degli hashtag fa poi arrivare le foto in capo al mondo. Il ragazzo si sente leso nella propria intimità: vorrebbe toglierle perché tutta la città parla di lui, ma non sa come fare.

Marito e moglie si separano. Lei, per indispettire l’ex, posta in continuazione sui social network le immagini che la ritraggono nei momenti di amore con il bambino: baci e abbracci alla mercé di tutti. L’uomo ricorre al giudice affinché le imponga di rimuovere tutti gli scatti.

Sono ancora molte le persone che si chiedono se pubblicare foto di figli su Facebook o Instagram è vietato o se, invece, con il consenso di entrambi i genitori si può fare. La giurisprudenza si è espressa più volte sul caso e ha fornito chiarimenti occasionali anche se, sul punto, non esiste una normativa specifica. Cerchiamo quindi di ricostruire tutta la disciplina legale in tema di pubblicazione delle foto di minori su internet: tutti i divieti da rispettare per garantire i diritti dei bambini e dei genitori opponenti.

La prima questione da considerare per sapere se è vietato pubblicare foto di figli su Facebook o Instagram è che ciascun uomo o donna è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla (ad esempio ai pubblicitari) ecc. La legge sul diritto d’autore [1] stabilisce infatti che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (salvo sporadiche eccezioni dovute soprattutto ai personaggi famosi e alle occasioni pubbliche).

I minori sono però incapaci di intendere e di volere, sicché la loro volontà viene espressa dai genitori. Negli atti più rilevanti della gestione del figlio, i genitori devono raggiungere il consenso unanime; in caso contrario, ciascuno dei due può ricorrere al giudice affinché stabilisca quale delle due decisioni è più conforme agli interessi del minore (il giudice non può, cioè, imporre una terza via).

È pertanto possibile che i genitori, di comune accordo, decidano di pubblicare su Facebook o Instagram o su qualsiasi altro sito internet le foto del figlio. Un atto del genere non potrebbe essere vietato poiché padre e madre esercitano la potestà genitoriale e, quindi, sono legalmente responsabili del proprio figlio.

Ciò però non toglie, come di recente ha chiarito la Cassazione [2], che il figlio, benché minorenne, sentendosi leso nei propri diritti, possa dare mandato a un  avvocato affinché agisca contro il padre e la madre e, ricorrendo al giudice tutelare, chieda la cancellazione di tutte le foto dai questi pubblicati su internet che lo riguardano. È il codice civile [3] a imporre ai genitori un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli che – tradotto e attualizzato – include anche la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. Se i genitori violano questi doveri può intervenire il giudice per evitare il rischio di una sovraesposizione dei minori sui social. La Cassazione ha infatti definito i social come luoghi aperti al pubblico, potenzialmente pregiudizievoli per i minori che potrebbero essere taggati o avvicinati da malintenzionati [4]. Il semplice consenso di uno dei genitori non esclude che il comportamento di chi pubblica le foto del figlio minore sul web possa essere ugualmente considerato illecito se la diffusione è dannosa.

Fuori da questa ipotesi, in tutti i casi in cui i genitori non raggiungono il consenso, nessuno dei due può pubblicare di propria spontanea iniziativa le foto del minorenne su internet. Ci deve essere sempre il consenso – esplicito o implicito – tanto del padre, quanto della madre. Chi dei due si oppone alla pubblicazione delle immagini su internet può ricorrere al tribunale; il giudice ordinerà al responsabile l’immediata cancellazione dei file dal web ed, eventualmente, il risarcimento del danno nei confronti del minore. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma in una interessantissima sentenza dello scorso mese [5].  Al di là dei divieti contenuti nella legge – sostiene il Tribunale – ci sono i potenziali pericoli per i figli. Le foto postate sui social network possono arrivare anche a malintenzionati, che potrebbero avvicinare i minori dopo averli visti più volte online. Un pericolo ulteriore – si legge nell’ordinanza – è rappresentato dalle persone che, con procedimenti di fotomontaggio, traggono dalle immagini pubblicate «materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati».

Il tribunale di Mantova [6], ad esempio, ha confermato il potere, per il giudice, di ordinare alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite. Non solo la pubblicazione viola la privacy (l’immagine è un dato personale) ma è un comportamento potenzialmente pregiudizievole per i minori perchè diffonde le immagini fra un numero indeterminato di persone, compresi malintenzionati che avvicinano i bambini dopo averli visti più volte in foto online.

Lo stesso discorso vale anche nei confronti di chi attiva un profilo Facebook a nome del proprio figlio [7].

È ormai sempre più diffusa la prassi di inserire, nelle condizioni di separazione e divorzio, il divieto per il coniuge presso cui i minori vengono collocati di pubblicazione delle loro immagini sui social network, clausole che vengono puntualmente approvate dai giudici [8]


note

[1] L. n. 633/1941.

[2] Cass. ord. n. 24077/17 del 13.10.2017.

[3] Artt. 147 e 357 cod. civ.

[4] Cass. sent. n. 37596/2017.

[5] Trib. Roma, sent. del 23.12.2017. Il comportamento  viola l’articolo 10 del codice civile (che regola la tutela dell’immagine), gli articoli 4,7, 8 e 145 della legge sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989 che tutela i diritti dell’infanzia (ratificata in Italia con la legge 176/1991). A tutelare i minori in relazione ai servizi della società dell’informazione c’è ora anche – ricorda il giudice – il nuovo regolamento Ue sulla privacy (679/2016) che entrerà in vigore il 25 maggio prossimo.

[6] Trib. Mantova, ord. del 19/09/2017.

[7] Trib. Livorno, sent. n. 94/2013.

[8] Trib. Brescia sent. n. 2610/2017. La sentenza di separazione considera legittima la clausola relativa all’utilizzo dei social network da parte dei genitori, disponendo il divieto per entrambi i genitori di pubblicare foto della figlia minore su siti internet e social network, nonché di pubblicare foto della bambina, come immagini di profilo, su applicazioni come, ad esempio, WhatsApp e simili.

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale Sentenza 12 settembre 2014, n. 37596

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 30.9.2013 dalla Corte di appello di Firenze;

Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo l’annullamento  senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione;

udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste, in via gradata l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. A (OMISSIS) e’ stato contestato il reato di cui all’articolo 660 cod. pen. commesso in (OMISSIS), perche’, secondo il capo d’imputazione, quale caporedattore all’epoca del giornale “(OMISSIS)” “per petulanza od altri biasimevoli motivi molestava la redattrice (OMISSIS) con ripetuti e continui apprezzamenti volgari e a sfondo sessuale sul fisico e sul seno (…) nonche’ inviandole messaggi sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale tramite internet sulla pagina di (OMISSIS) in uso alla suddetta giornalista, utilizzando per non farsi scoprire lo pseudonimo (…) e l’indirizzo di posta elettronica (…), costringendola, a causa di tali continue moleste, a modificare il modo di vestire (…)”.

2. Con sentenza in data 25.10.2010 il Tribunale di Livorno assolveva il (OMISSIS) da tale reato con la formula “il fatto non sussiste” quanto ai fatti “commessi presso gli uffici del quotidiano”, escludendo che si trattasse di luogo pubblico o aperto al pubblico, e con la formula “il fatto non e’ previsto dalla legge come reato” quanto ai fatti “commessi utilizzando l’indirizzo di posta elettronica”, ritenendo che l’invio di tale genere di messaggi non integrasse il reato contestato (sulla scorta dei principi affermati da Cass. n. 24510 del 2010).

3. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di un mese di arresto.

A ragione ha osservato, con riferimento alle molestie realizzate verbalmente sul luogo di lavoro e in presenza dei colleghi, che la redazione di un giornale poteva considerarsi luogo aperto al pubblico, giacche’ si trattava di ufficio privato al quale avevano accesso sia la categoria dei dipendenti del giornale stesso sia eventuali estranei che ivi portavano notizie o chiedevano la pubblicazione di annunci (cita Cass. n. 28853 del 16.6.2009 e, con riferimento all’articolo 527 cod. pen., Cass. n. 7227 del 12.6.1984, n. 8616 del 1.6.1983, n. 9420 del 15.6.1982).

Ha quindi ritenuto che il reato doveva ritenersi altresi’ integrato dalla condotta realizzata mediante i messaggi inviati sotto pseudonimo tramite internet sulla pagina (OMISSIS) della vittima, costituente un community aperta, sul profilo della persona offesa “evidentemente accessibile a chiunque”, che per sottrarsi alle molestie aveva dovuto bloccare l’accesso da parte di quell’utente, ma cio’ aveva potuto fare solo dopo che i messaggi erano apparsi nella sua pagina.

4. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, avvocato (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

4.1. Con il primo motivo denunzia violazione dell’articolo 660 cod. pen. con riguardo alla nozione accolta di luogo aperto al pubblico, segnalando: la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali citati; l’impossibilita’ di ricondurre la redazione del giornale in tale categoria di luoghi, in assenza del requisito della apertura al pubblico, ovvero della generale fruibilita’; la circostanza che nella redazione del giornale eventuali visitatori o utenti potevano essere ricevuti esclusivamente negli spazi a cio’ segnatamente dedicati; la esclusione nella fattispecie astratta della previsione concernente luoghi meramente esposti al pubblico.

Lamenta, in subordine, “travisamento del fatto”, ovvero mancanza di motivazione in assenza di qualsivoglia elemento fattuale che confermasse l’assunto della apertura al pubblico dei locali della redazione ove si svolsero i fatti (sottolineando come non coincide con l’apertura al pubblico la presenza di piu’ persone intranee all’ambiente di lavoro).

4.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riferimento al requisito del mezzo telefonico, erroneamente ritenuto sussistente per le condotte realizzate tramite social network (OMISSIS). Evidenzia che il messaggio era stato inviato mediante chat-line, e non scrivendo direttamente sulla cd. “bacheca” del profilo della persona offesa, e costituiva dunque un messaggio “privato”, non avente i requisiti della pubblicita’ ed accessibilita’ a chiunque; che il blocco del mittente poteva essere attivato in piu’ modi e nessuno imponeva di visualizzare i messaggi; che la giurisprudenza di legittimita’ e’ assolutamente consolidata nel negare che il reato possa essere realizzato mediante l’uso di messaggistica elettronica.

4.3. Con il terzo motivo evidenzia il gia’ decorso termine di prescrizione, che esclude altresi’ la condanna al pagamento delle spese processuali.

4.4. Con il quarto motivo denunzia, in estremo subordine, vizi di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, senza alcuna considerazione della totale incensuratezza dell’imputato, della episodicita’ dei fatti, del tempo trascorso senza commissione di alcun altro reato, e travisando il comportamento processuale dell’imputato, che aveva in realta’ reso dichiarazioni in Questura il 9.3.2010. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso non puo’ ritenersi manifestamente infondato e anzi correttamente evidenzia l’esistenza di alcuni aspetti non chiariti in fatto, che teoricamente imporrebbero un annullamento con rinvio.

2. Nel caso in esame non e’ in discussione la materiale commissione dei fatti ad opera dell’imputato, che non risulta averla mai negata, ma esclusivamente la riconducibilita’ delle due tipologie di condotte contestate – l’una consistente in molestie verbali realizzate negli uffici della redazione ove lavoravano sia l’imputato sia la persona offesa; l’altra realizzata inviando messaggi sulla pagina (OMISSIS) della persona offesa – alla fattispecie prevista dall’articolo 660 cod. pen..

Come emerge dal fatto (punti 2. e 3.), le sentenze di primo e di secondo grado sono sul punto, e per entrambe le tipologie di condotte, in netto disaccordo.

3. Con riferimento alle molestie verbali sul luogo di lavoro la sentenza di primo grado esclude nettamente che la redazione di un giornale possa considerarsi alla stregua del “luogo pubblico o aperto al pubblico” richiesto, in alternativa al mezzo telefonico, dall’articolo 660 cod. pen.. La sentenza di secondo grado e’ di opposto parere, evidenziando che la redazione di un giornale, per quanto ufficio privato, e’ luogo cui possono accedere un numero indeterminato di persone, sia dipendenti sia, soprattutto, utenti di vario genere (inserzionisti, portatori di notizie).

Al proposito la difesa, pur aderendo in via principale alla linea rigorosa sposata dal primo giudice, non esclude in via subordinata che anche presso la redazione di un giornale possano esservi spazi accessibili da esterni (dunque, dovrebbe ammettersi, da un indeterminato “pubblico”). Plausibilmente sostiene, pero’, che a tale accesso dovrebbero essere riservati appositi spazi e realisticamente osserva che nel caso in esame difetta qualsivoglia accertamento – o concreto riferimento – alla effettiva tipologia e collocazione degli spazi in cui sarebbero state realizzate le condotte in contestazione: correttamente evidenziando che non basta la presenza di alcuni colleghi di lavoro (cui fa cenno il capo d’imputazione) a trasformare un ufficio interdetto agli esterni in “luogo aperto al pubblico”.

3.1. Ora, in diritto, l’espressione “luogo pubblico o aperto al pubblico” – che, non accompagnata dalla condizione della contemporanea presenza di piu’ persone (articolo 266 c.p., ultimo cpv., n. 2) ricorre negli articoli 352, 404, 405, 660, 663, 688, 689, 690, 718, 720, 725 e 726 cpv. – secondo dottrina e giurisprudenza consolidate sta a indicare: per luogo pubblico, quello di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per luogo aperto al pubblico, quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato, ovvero un’intera categoria, di persone, puo’ accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.

Sicche’ la effettiva possibilita’ di considerare un luogo privato “aperto al pubblico” e’ comunque questione di fatto, perche’ dipende dalle condizioni all’accesso poste dal titolare dello ius excludendi.

3.2. Non puo’ dunque non convenirsi che, in relazione alla riconducibilita’ degli uffici della redazione alla nozione di luogo aperto al pubblico, la motivazione della sentenza impugnata non puo’ ritenersi in astratto scorretta, ma difetta della illustrazione della base fattuale a cui andava ancorata l’affermazione che i locali della redazione ove si svolsero i fatti erano aperti anche all’accesso di estranei.

4. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alle molestie che secondo la contestazione sarebbero state realizzate mediante l’invio di messaggi sulla pagina di (OMISSIS) in uso alla persona offesa.

Anche a proposito di detta condotta, le due sentenze apertamente divergono quanto ad assimilabilita’ del mezzo a quello telefonico, ma sostanzialmente anzitutto ricostruiscono diversamente la situazione di fatto.

Il Tribunale parla infatti di “fatti commessi a mezzo di posta elettronica” riconducendo le comunicazioni moleste alla categoria delle e.mail, in relazione alle quali puo’ ritenersi acquisito il principio della non equiparabilita’ alle comunicazioni telefoniche (cosi’, oramai tra molte, Sez. 1, n. 24510 del 17/06/2010, D’Alessandro, Rv. 247558), vuoi per la differente natura ed invasivita’ del mezzo vuoi per il rispetto del principio di legalita’.

La Corte di appello, invece, rimarca che nel caso in esame i messaggi erano stati inviati alla persona offesa tramite (OMISSIS)”: sfruttando, cioe’, una “social community aperta, e su(…) profilo evidentemente accessibile a tutti”. Considerata percio’ la immediata percepibilita’ e la diretta invasivita’ del mezzo, lo ha ritenuto equipollente a quello telefonico.

Anche per questo aspetto il ricorso contesta le conclusioni della Corte di appello con un duplice ordine di argomenti: in primo luogo negando in radice, in nome dei principi di tassativita’ e di legalita’, la possibilita’ di estendere la nozione di mezzo telefonico ai mezzi telematici di qualsivoglia genere; in secondo luogo comunque evidenziando che nel caso in esame non era vero che i messaggi molesti erano stati “postati” sulla pagina pubblica della persona offesa e che erano accessibili a tutti, essendole stati invece indirizzati nella “casella” privata.

4.1. Tuttavia, ad avviso del Collegio, ove risultasse esatta la ricostruzione della Corte di appello, la riconducibilita’ delle condotte alla fattispecie di cui all’articolo 660 cod. pen. non dipenderebbe tanto dall’assimilabilita’ della comunicazione telematica alla comunicazione telefonica, quanto dalla natura stessa di “luogo” virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete, di un social network o community quale (OMISSIS).

Di fatto, sembra innegabile che la piattaforma sociale (OMISSIS) (disponibile in oltre 70 lingue, che gia’ ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di agora’ virtuale. Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunita’ sociale, la sua ratio impone anzi di considerare.

4.2. Vi e’ pero’ che, pure per quanto riguarda tale parte di condotte, la sentenza impugnata fa difetto nel dare conto della base fattuale. Parlando di invio del messaggio sul “profilo evidentemente accessibile a tutti” della persona offesa sembrerebbe, anzi, dare per scontato un aspetto che andava invece verificato, o del quale occorreva comunque dare conto nello specifico: quello appunto relativo all’inserimento dei post molesti sulla pagina pubblica della giornalista.

5. L’annullamento con rinvio al fine di meglio verificare o chiarire gli aspetti di fatto evidenziati, e’ tuttavia reso impossibile, ex articolo 129 c.p.p. e articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera a), dalla oramai intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato, commesso sino a novembre 2008. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione, di cinque anni, in assenza di sospensioni e’ venuto a scadenza a novembre 2013 (subito dopo la sentenza impugnata).

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.


R.G.39913 /2015

 TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.I. a scioglimento della riserva assunta in data 21.12 2017 espone quanto segue.

Preliminare rispetto alle domande di merito è l’esame delle questioni inerenti la corretta costituzione della resistente. Il difensore della resistente, Abogado Nicola Todisco è Avvocato Stabilito che deve agire d’intesa con avvocato abilitato; preso atto della mancanza nella procura in atti della dichiarazione d’intesa con l’avvocato affiancante, relativa al presente procedimento, all’udienza del 14 dicembre 2017 è stato assegnato termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell’art. 8 d. leg.vo 96/2001. Nel termine assegnato l’Abogado Nicola Todisco ha prodotto idonea procura alle liti, con affiancamento da parte di avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli. In applicazione del vigente art. 182 c.p.c. il deposito della regolare procura, nel termine perentorio assegnato, sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono ex tunc. Pertanto, la richiesta preliminare della difesa della parte ricorrente di stralcio della memoria del resistente deve essere rigettata.

Parimenti preliminare è l’esame della richiesta del curatore speciale di sostituzione nell’incarico a fronte della rinuncia allo stesso contenuta nella nota dell’11.12.2017 motivata sul venir meno del rapporto fiduciario con il minore e con la conseguente impossibilità di realizzare pienamente il mandato conferito: su tale istanza il G.I. ritiene competente il Collegio cui la decisione su tale questione incidentale deve essere rimessa.

La richiesta di acquisire la documentazione prodotta all’udienza (atto notarile di alienazione di immobile dal quale si desume la residenza della resistente in Milano, e certificazione attestante il raggiungimento del livello B1 QCE di conoscenza della lingua inglese da parte del minore) deve essere accolta, non essendo maturata alcuna decadenza processuale e trattandosi di documenti utili ai fini della decisione.

Nel merito il curatore speciale del minore con istanza del 20.7.2017 ha rappresentato che il Tutore del minore, nominato dal giudice tutelare (in data 13.1.2017) all’esito della sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti (disposta con sentenza di separazione, emessa dall’intesto Tribunale con camera di consiglio in data 14.10.2016), aveva richiesto ed ottenuto dal Giudice tutelare autorizzazione ai sensi degli artt. 357/371 n.1. c.c. all’iscrizione del minore in istituto scolastico estero individuato dal padre. Il curatore ha rappresentato come, a seguito dell’incontro con il tutore, ha ricevuto dal minore e-mail di contestazione sul proprio operato chiedendo quindi la fissazione di apposita udienza per l’ascolto del minore e per la formalizzazione della rinuncia all’incarico dello stesso curatore e per eventuale nomina di altro professionista quale Curatore speciale, nonché per l’esame delle questioni riguardanti la prosecuzione degli studi del minore all’estero.

A seguito del trasferimento del G.I., cui era assegnato il procedimento, ad altra sezione, con provvedimento urgente del Presidente di Sezione è stata revocata l’audizione diretta del minore, disposta con provvedimento del 2.8.2017, ritenuta superflua a fronte della volontà del ragazzo, più volte espressa e riportata nella nota del 25.9.2017, inviata dal Servizio Sociale del Municipio XV di Roma Capitale, ed è stato disposto che il tutore del minore, il servizio sociale incaricato, sentiti gli operatori che hanno in carico il nucleo familiare, relazionassero in forma scritta in merito alla compatibilità dell’iscrizione del minore, in scuola degli Stati Uniti d’America, con i percorsi terapeutici in atto e con l’attuale sistema di relazioni familiari, con ulteriore termine assegnato alle parti per depositare note difensive, nelle quali esporre le proprie istanze in merito al trasferimento del minore in scuola USA.

All’udienza fissata dinanzi al nuovo G.I. le parti hanno rappresentato le proprie istanze insistendo: il curatore nella richiesta di propria revoca o sostituzione; il tutore nell’opportunità di consentire al minore l’iscrizione nel College statunitense; il ricorrente nella richiesta di rispettare la volontà del minore autorizzando l’iscrizione nel College USA; la resistente nel rigetto di tale istanza in quanto l’accoglimento della stessa impedirebbe la prosecuzione dei numerosi interventi di sostegno posti in essere, vanificandoli, con richiesta in via subordinata – in caso di autorizzazione all’iscrizione nella scuola estera – di revoca della nomina del tutore, previa revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.

Nel caso di specie, la responsabilità genitoriale delle parti è stata sospesa all’esito del giudizio di separazione, a causa delle condotte gravemente pregiudizievoli per l’interesse del figlio poste in essere da entrambi i genitori, con nomina di tutore provvisorio (individuato nel Sindaco del Comune di Roma) e di successiva apertura della tutela con nomina del tutore da parte del Giudice tutelare, competente in merito. Ai sensi dell’art. 357 c.c. il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili, e ai sensi dell’art. 371, n.1, c.c. il giudice tutelare su proposta del tutore delibera tra l’altro sugli studi del minore sentiti i parenti prossimi. Nella specie, pertanto, a seguito dell’autorizzazione emessa dal giudice tutelare il minore è stato già autorizzato all’iscrizione nell’istituto scolastico statunitense secondo quanto previsto nel provvedimento emesso in data 10.7.2017.

Peraltro anche a voler ritenere che la competenza a decidere sull’iscrizione scolastica del minore, pendente il procedimento di divorzio, sia da attribuire al giudice competente in merito, deve rilevarsi come dalle numerose relazioni dei responsabili del Servizio Sociale, che stanno attuano il percorso di sostegno e di monitoraggio (relazioni pervenute in data 12.4.2017; 30.5.2017; 24.7.2017; 25.9.2017; 9.11.2017), risulti ferma la volontà del ragazzo di proseguire gli studi all’estero, richiesta motivata con la necessità di seguire un percorso privo delle pressioni, anche mediatiche, che subisce in Italia. Nelle relazioni è stato evidenziato il positivo effetto che sul minore hanno avuto i viaggi di istruzione all’estero (in Spagna ad aprile e in Canada a luglio, compiuti con autorizzazione del tutore). Nella relazione del 24.7.2017 si legge che tali esperienze: “Hanno avuto effetto positivo in il quale più volte ha affermato di essere felice di aver potuto fare finalmente quello che i suoi coetanei normalmente fanno”, avendo in precedenza (relazione del 30.5.2017) affermato di essere “infastidito del fatto che passi per malato e che i suoi coetanei siano a conoscenza di quanto viene pubblicato sul web sul suo conto”. Quanto alla specifica decisione di proseguire il percorso scolastico negli Stati Uniti nella relazione del 25.9.2017 si legge che a seguito dell’ascolto del minore questi ha rappresentato di voler andare a studiare negli Stati Uniti “per avere più opportunità di lavoro…ci tengo a fare la vita di un ragazzo normale… avrei più possibilità di lavoro …che speranza ho in Italia dove tutti conoscono la mia storia ..cosa posso fare il bidello?”;riferendo a proposito della madre “secondo lei una persona che dice di voler bene può scrivere queste cose”, mostrando schermate di pagine di social network in cui la madre avrebbe inserito sue fotografie diffondendo sui media la storia familiare e dettagli delle controversie giudiziarie. Nella relazione del 9.11.2017 viene riportata l’immutata posizione del minore rispetto alla madre, che continuerebbe a riportare i particolari della storia familiare su social network (paragonandolo il figlio, secondo quanto dallo stesso riferito, al ragazzo che ha ucciso la fidanzata e riferendosi allo stesso come “ad un malato mentale”), lamentando l’ampia diffusione di tali notizie tra i coetanei.

Dalle relazioni dell’educatore domiciliare, che segue il minore, è emerso che il ragazzo, dopo aver frequentato il anno dell’Istituto linguistico conseguendo la promozione, a settembre ha manifestato il profondo desiderio di frequentare il college statunitense, lamentando la già riferita conoscenza della sua difficile situazione familiare da parte dei coetanei, con fermo rifiuto di proseguire il percorso scolastico, limitandosi a frequentare con profitto (cfr. documento depositato all’udienza del 21 dicembre u.s.) un corso di lingua inglese finalizzato a migliorare la conoscenza dell’idioma per l’iscrizione nella scuola USA. Inoltre, a fronte di positive aperture che si erano rilevate nelle relazioni del Servizio Sociale (e dell’educatore domiciliare che segue il minore da tempo) nella relazione del 9.11.207 si evidenzia, un peggioramento della situazione, in quanto il ragazzo “non accoglie le proposte di attività dell’educatore, appare trascurato con umore depresso” opponendo un netto rifiuto (evidenziato anche dal tutore) alla frequentazione di qualunque percorso scolastico.

Nella relazione dello psicoterapeuta dr. Riccardo Williams, che da tempo segue il ragazzo con sedute bi-mensili (cfr. relazione del 6 novembre 2017) frequentate con regolarità dal minore, questi ha rappresentato “un sostanziale miglioramento del clima degli incontri. Il ragazzo è apparso sempre meno timoroso e intimidito. Il suo eloquio è stato progressivamente più fluido e spontaneo il suo pensiero sempre più orientato verso alcune questioni rilevanti della sua vita…Sulla base di quanto riferito dal ragazzo e dagli educatori si è verificata anche una maggiore apertura sul piano delle relazioni sociali e delle attività extradomestiche…la condizione clinica del ragazzo sembra caratterizzarsi, pur nella fragilità che contraddistingue la sua organizzazione di personalità e nella ricorrenza di alcune tematiche…per un sufficiente adattamento e capacità di rispondere ai principali compiti evolutivi della sua fase di sviluppo. Rispetto alla fase di valutazione in cui avevo per la prima volta conosciuto questa recente fase appare caratterizzarsi per una condizione di sostanziale compensazione e miglioramento del suo equilibrio psichico”. Il terapeuta quanto agli incontri con la madre ha esposto che “quale che fosse l’origine dell’angoscia persecutoria sperimentata da nei riguardi della propria madre, era necessario ai fini della salute mentale del ragazzo non proporre iniziative che potessero incrementare lo stato di allarme e angoscia persecutoria del ragazzo. Negli ultimi incontri ho chiarito al ragazzo che tale esigenza di salvaguardia del suo equilibrio emotivo per me rimanesse tale, anche a fronte dei miglioramenti conseguiti nell’ultimo anno ma che al tempo stesso

dovesse contemplare l’esigenza di preparare il terreno per la possibilità negli anni a venire di ristabilire almeno una possibilità di dialogo con la propria madre. Il ragazzo si è detto consapevole di questa necessità ma ha sostenuto di non essere pronto a farlo adesso e ha detto di ritenere la prospettiva degli incontri ravvicinati con la madre controproducente a tale fine”. Quanto alla prosecuzione degli studi negli Stati Uniti il terapeuta ha esposto che “avesse un sufficiente livello di autonomia psicologica e equilibrio emotivo per affrontare il proseguo degli studi all’estero” ritenendo tuttavia necessario verificare e monitorare con costanza i possibili elementi di criticità, verificando la qualità del sistema di accoglienza e alloggiativo, predisponendo per il minore la possibilità di sostenere colloqui psicologici rendendosi “disponibile anche per incontri via Skype” per proseguire gli incontri terapeutici, con monitoraggio periodico del suo stato emotivo e possibilità di rientro in Italia “qualora richiesto e con intervalli periodici prestabiliti” anche al fine di “permettere al ragazzo di riflettere sulle sue motivazioni prima durante e dopo il primo anno di partenza, stabilendo una seconda fase di rivalutazione dell’opportunità di una nuova partenza a ridosso dell’inizio e della prossima estate”.

Alla luce di tali risultanze, deve rilevarsi come sia emersa con chiarezza la volontà del ragazzo di proseguire gli studi all’estero e di far cessare la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre. In considerazione dell’età del minore (16 anni) deve essere evidenziata l’elevata rilevanza che assume la volontà dello stesso. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla rilevanza da attribuire alla volontà del minore quando la stessa è « esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva», occorre considerare tale volontà (Cass. n.5237/2014). Tale affermazione è, peraltro, perfettamente in linea con il quadro normativo vigente che attribuisce ai c.d. grandi minori (quelli che abbiano raggiunto 16 anni, e in alcuni casi 14 anni di età) ampi margini di autodeterminazione (si segnalano tra l’altro la possibilità di interrompere il percorso scolastico stante la cessazione dell’obbligo, di svolgere attività lavorativa, di contrarre matrimonio seppure a determinate condizioni, di riconoscere figli, di prestare il consenso al riconoscimento del genitore, di accedere all’interruzione di gravidanza). Ulteriore indice di rilevo della volontà dei minori che abbiano compito sedici anni si desume dalla disciplina internazionale, in particolare la Convenzione dell’Aja 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, disciplina applicabile fino al raggiungimento dei 16 anni. Limite fissato in considerazione della maggiore capacità di autodeterminazione dei ragazzi che abbiano raggiunto tale età, nonché delle difficoltà che si prospetterebbero in sede esecutiva in caso dei c.d. grandi minori, in quanto qualunque provvedimento pur se eseguito potrebbe esporre al rischio di fuga volontaria da parte del ragazzo. In questi termini è comunque orientata la prevalente giurisprudenza di merito là dove, ad esempio, afferma che «secondo la letteratura di settore esperta in materia, i minori possono essere distinti in cd. petits enfants e cd. grands enfants (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l’esigenza di protezione; per i secondi, l’esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato.». (Trib. Milano, sez. IX civ., 14 aprile 2014).

Compute tali premesse di carattere normativo, nel caso di specie, dalle relazioni acquisite la situazione del minore appare essere migliorata rispetto a quelle delineata nella sentenza di separazione (cfr. relazioni del servizio, dell’operatore SISMIF che segue il ragazzo, dello psicoterapeuta), con maggiore “compensazione” e capacità di autodeterminazione del ragazzo.

Analizzando le motivazioni addotte da per la scelta di proseguire gli studi all’estero, queste sono fondate sulla necessità di allontanarsi dall’attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei social network. La circostanza non solo è confermata dalla documentazione in atti, ma non è stata smentita dalla stessa nel corso dell’udienza del 31.5.2017. La massiccia presenza mediatica della vicenda del minore, giustifica il turbamento dello stesso e la resistenza a proseguire gli studi in un contesto nel quale particolari della propria vita personale, sono ampiamente noti.

Inoltre, nella valutazione dell’interesse del minore, deve essere considerata la ferma opposizione del ragazzo a proseguire gli studi in Italia. Il venir meno dell’obbligo scolastico (avendo il ragazzo compiuto 16 anni il 9.8.2017), crea una situazione di stallo insuperabile in quanto il diniego all’iscrizione nella scuola estera determinerebbe la brusca interruzione del percorso di studi superiori. La scelta del giudice tutelare di autorizzare la prosecuzione degli studi nel College statunitense che secondo la documentazione fornita dal tutore (cfr. documenti allegati alle note del 10.11.2017) assicura limiti dimensionali e di organizzazione compatibili con un’attenta presa in carico del ragazzo, fa ritenere che questo sia l’unico modo per consentire al minore il completamento degli studi superiori. Peraltro, la permanenza con pernottamento di in tale College, al di fuori del permanente contatto con la famiglia paterna, conseguirà altresì il risultato di rendere il minore maggiormente autonomo da tale contesto, venendo incontro alle richieste della madre di “inserire in comunità il figlio” (cfr. relazione del Servizio Sociale del 30.5.2017). L’inserimento in comunità di accoglienza, in una casa famiglia, in Italia (già escluso per condivisibili motivi nella sentenza di separazione) porterebbe il minore a vivere la propria condizione quale ragazzo “diverso” dagli altri, in contesto di marginalità sociale e di esclusione; al contrario l’inserimento in un College negli Usa oltre a garantire oggettive maggiori possibilità di sviluppo lavorativo futuro, non costituirebbe una scelta di marginalizzazione sociale, ma sarebbe scelta accettata e reputata dai coetanei, non solo condivisibile ma anche di eccellenza.

Quanto all’obiezione formulata dalla difesa della resistente, fondata sulla interruzione dei sostegni in essere a seguito dell’iscrizione nel College americano, in merito alle sedute presso lo psicoterapeuta questi si è dichiarato disponibile a proseguirle via Skype e trattandosi di scelta professionale (rimessa alle specifiche competenze dello psicoterapeuta) la stessa non può che essere avallata; quanto alla presenza dell’operatore domiciliare, data la recente opposizione del minore ad ogni intervento (cfr. relazione del Servizio Sociale novembre 2017) la stessa risulterebbe improduttiva di effetti a fronte dello stato di apatia e di rifiuto di frequentazione scolastica del minore.

In merito ai rapporti con la madre, la loro interruzione da tempo antecedente alla sentenza di separazione, ritenuta necessaria per garantire il benessere psico-fisico del ragazzo (cfr. sentenza di separazione adottata a seguito di approfondite valutazione, nonché la relazione dello psicoterapeuta del 6.11.2017 riportata supra) fa ritenere che allo stato la situazione rispetto a tale aspetto non muterebbe poiché il rifiuto del figlio (fondato sul timore della madre e sulle sue condotte ritenute persecutorie di massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio) permarrebbe a prescindere dal luogo di frequenza scolastica.

Per quanto esposto, non accogliere la richiesta del minore di iscrizione in College negli USA comporterebbe quale conseguenza l’interruzione del ciclo di studi superiori, con rischio di chiusura e di interruzione delle normali relazioni sociali legate all’età (per il timore di essere considerato “diverso” da parte dei coetanei a conoscenza delle questioni personali del minore per le notizie diffuse dalla madre sui social network). Al contrario, la frequentazione di istituto all’estero consentirebbe al minore di avere la possibilità di concludere il ciclo di studi superiori, di ampliare le future possibilità occupazionali, maturando esperienza internazionale e accrescendo le conoscenze linguistiche, con possibilità di instaurare rapporti sociali in ambiente nuovo. Quanto alle relazioni con i genitori, il permanere dello status quo manterrebbe ancora più intenso il legame del minore con il contesto paterno (ritenuto dalla madre nocivo) e inalterata la cessazione della relazione con la madre, mentre il trasferimento nella scuola estera interromperebbe la quotidianità con il contesto paterno (risiedendo il minore nel College USA), mantenendo inalterata la già compromessa relazione con la madre, con possibilità di positiva futura evoluzione, possibilità remota in Italia dove da tempo perdura la situazione di netto rifiuto del figlio anche a causa delle condotte materne (cfr. sentenza di separazione).

In considerazione delle riflessioni sopra riportate non sono emersi elementi sopravvenuti che ostino ad aderire a quanto già disposto nel provvedimento del giudice tutelare del 10.7.2017 di autorizzazione del tutore all’iscrizione nell’istituto estero, essendo tale scelta conforme all’interesse del minore garantendo il completamento degli studi superiori, altrimenti interrotti, e la piena ripresa delle relazioni sociali.

La domanda del difensore della resistente di disporre la revoca della nomina del tutore e del provvedimento di sospensione della capacità genitoriale deve essere rimessa al Collegio (competente in materia) all’esito degli accertamenti che verranno compiuti nel corso del giudizio, non ravvisandosi allo stato sopravvenienze rispetto alla situazione valutata al momento dell’emissione dei provvedimenti presidenziali (che hanno confermato in parte qua le statuizioni della separazione).

Preso atto di quanto segnalato dal terapeuta del minore nella nota del 6.11.2017 deve essere previsto che il tutore, attraverso l’ausilio del padre del minore, acquisisca presso l’istituto che sarà frequentato dal ragazzo una relazione trimestrale sulla situazione scolastica e personale di

nonché il calendario dei periodi di vacanza scolastica. Tale relazione e il calendario delle vacanze scolastiche dovranno essere depositate in cancelleria per renderle conoscibili anche alla difesa della madre. Deve essere, altresì, disposto che la terapia psicoterapeutica individuale del minore, già intrapresa con il Prof. Williams, prosegua con cadenza bimestrale con contatti via Skype (come indicato dal professionista, modalità ritenuta dallo stesso compatibile con la situazione del minore). Al fine di assicurare un continuo monitoraggio della situazione e l’eventuale rivalutazione della stessa deve essere previsto che il minore torni in Italia, che continua ad essere luogo di residenza abituale, per ogni periodo di vacanza superiore ai quindici giorni, onerando dei relativi costi il padre al 100%.

Il padre del minore deve essere obbligato a provvedere economicamente al ritorno del figlio in Italia per i periodi di vacanze scolastiche superiori ai 15 giorni, secondo il calendario che verrà redatto dal tutore, nonché a fornire al tutore le relazioni trimestrali indicate e informazioni sui periodi di ritorno del minore in Italia.

Quanto ai costi dell’istituto scolastico che verrà frequentato all’estero dal minore, nel provvedimento del giudice tutelare è stata correttamente riprodotta la distribuzione degli oneri al 50% tra i genitori come prevista nella sentenza di separazione. Anche in assenza di specifica domanda delle parti, in considerazione della competenza del giudice procedente per le questioni relative al mantenimento del figlio, in presenza di sopravvenienze che modifichino l’assetto fattuale considerato al momento dell’emissione di provvedimenti presidenziali, occorre disporre in merito. Preso atto del dissenso della madre all’iscrizione scolastica all’estero, della mancata indicazione da parte del padre dei precisi oneri derivanti da tale iscrizione, i relativi costi compresi quelli di iscrizione, di permanenza, e ogni costo accessorio alla frequentazione scolastica (viaggi da e per l’Italia) devono essere posti a carico del padre nella misura del 100%. Per l’effetto, il provvedimento del giudice tutelare è modificato in parte qua.

Gli ampi poteri riconosciuti al giudice competente per determinare le modalità di mantenimento e affidamento del minore, impongono di adottare anche d’ufficio ogni altra misura a tutela dell’interesse del figlio delle parti (cfr. Corte Cost. n. 185/1986; Cass. 2210/2000, che ha stabilito “l’adottabilità d’ufficio, da parte del giudice… dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l’effetto, all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti”).

Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo. Inoltre, per evitare che contenuti analoghi siano diffusi da terzi deve essere autorizzato il tutore a diffidare soggetti terzi, diversi dalla resistente, dal diffondere tali informazioni, nonché deve essere previsto che il tutore richieda anche a terzi la rimozione di tali contenuti e ai gestori dei motori di ricerca di deindicizzare informazioni relative al minore.

Al fine di assicurare l’osservanza degli obblighi di fare a carico dei genitori, viene prevista l’astreinte di cui all’art. 614-bis cpc. disponendo che in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuove tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere. In caso di inottemperanza del padre a fornire trimestralmente le informazioni indicate lo stesso dovrà corrisponde alla resistente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per ogni violazione, ulteriore importo dovrà essere corrisposto dal padre al tutore ed alla resistente per ogni giorno di mancata ottemperanza all’obbligo di ricondurre il minore in Italia nei periodi di vacanza scolastica secondo il calendario redatto dal tutore. Sebbene l’art. 614-bis c.p.c. preveda l’istanza di parte, la ratio sottesa all’art. 709 ter c.p.c. che autorizza il Giudice ad adottare anche ex officio tutte le misure necessarie per l’attuazione dei provvedimenti inerenti l’affidamento, tra le quali rientrano le misure di carattere esecutivo, e le misure a tutela del minore, consente al giudice di pronunciare, nella materia in oggetto, l’astreinte anche in assenza di domanda di parte. Ciò discende dall’applicazione di principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti in tale materia (Corte Cost. Sent. n. 185/1986, già richiamata). Di questo avviso, è la giurisprudenza di questo Tribunale (Trib. Roma, 27 giugno 2014; Trib. Roma, 6 luglio 2012), confortata dalla dottrina là dove afferma che, in materia di obblighi connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, l’astreinte può essere disposta d’ufficio a maggior garanzia dell’interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi.

L’udienza già fissata per il 14 febbraio 2017 deve rinviata al 19 aprile 2018 ore 13,30 per l’ammissione delle prove e per valutare l’evoluzione della frequenza scolastica del minore all’estero, disponendo a tal fine la comparizione personale delle parti.

P.Q.M.

1. Ferma la permanenza della residenza abituale del minore in Italia, preso atto del provvedimento emesso dal Giudice Tutelare in data 10.7.2017, di autorizzazione al tutore di procedere all’iscrizione del minore in istituto scolastico estero (con obbligo di residenza nell’istituto) secondo quanto previsto nel richiamato decreto, ne pone i relativi costi al 100% a carico di

2. dispone che il minore prosegua il percorso psicoterapeutico secondo quanto indicato nella relazione del professionista che lo ha attualmente in carico e secondo le modalità dallo stesso ritenute congrue, disponendo che il tutore del minore acquisisca relazione trimestrale dello psicoterapeuta sull’evoluzione della situazione, da depositare in cancelleria;

3. dispone che fornisca al tutore relazione trimestrale redatta dalla struttura scolastica che negli Stati Uniti verrà frequentata dal minore, nonché calendario delle vacanze scolastiche del minore, documentazione da depositare in cancelleria;

4. dispone che il tutore rediga calendario delle date di ritorno in Italia del minore nei periodi di vacanza scolastica superiori ai 15 gironi secondo quanto indicato in motivazione, atti da comunicare tempestivamente alla difesa delle parti e da depositare in cancelleria, e che nei periodi di permanenza in Italia del minore il tutore curi l’organizzazione di incontri alla presenza dei responsabili del servizio e del minore -con espressa delega a procedere al suo ascolto- per valutare l’evolversi della situazione, con inoltro delle relazioni in cancelleria;

5. determina ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro la somma dovuta da

sia al tutore del minore (che dovrà versare tale somma qualora dovuta su conto corrente con vincolo pupillare) sia ad in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di comunicare la relazione trimestrale redatta dall’istituto scolastico frequentato dal minore e il calendario delle vacanze scolastiche;

6. determina ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro per ogni giorno di inadempimento, la somma dovuta da sia al tutore del minore (che dovrà versare tale somma qualora dovuta su conto corrente con vincolo pupillare) sia a in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di provvedere al ritorno in Italia del figlio minore secondo il calendario redatto dal tutore;

7. dispone che il tutore e ciascuna delle parti depositino documentazione relative a notizie, dati, immagini e video diffuse sui social network relative al minore negli anni 2016 e 2017, documentazione da depositare entro il 31 gennaio 2018;

8. dispone che il tutore proceda alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca e alla diffida anche a terzi di astenersi dalla diffusione e di procedere alla cancellazione dai social network delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al minore ;

9. inibisce dal momento della comunicazione del presente provvedimento a

la diffusione in social network, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al figlio

10. dispone che provveda entro il 1 febbraio 2018, alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi al figlio dalla stessa inseriti su social network, comunque denominati;

11. determina ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro la somma dovuta da

sia al tutore del minore (che dovrà versare tale somma qualora dovuta su conto corrente con vincolo pupillare), sia a in caso di mancata ottemperanza agli obblighi

sopra indicati nei punti 9 e 10 del dispositivo;

differisce l’udienza già fissata al 19 aprile 2018 ore 13,30, per l’ammissione delle prove, disponendo per la stessa udienza la comparizione personale delle parti, del tutore e del curatore (qualora non revocato dal Collegio).

Rimette al Collegio la decisione sulle istanze di sostituzione/revoca formulate dal curatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti, al tutore, al curatore, al servizio sociale del Municipio XV di Roma Capitale e al PM.

Roma 23 dicembre 2017

Il G.I.

Dott.ssa Monica Velletti


Tribunale Mantova

Data: 19/09/2017

n.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova

19 settembre 2017. Pres., rel. Mauro Bernardi.

Inserimento di foto di figli minori sui social network nonostante l’opposizione di un genitore

Responsabilità genitoriale – Inserimento di foto di figli minori sui social network nonostante l’opposizione di un genitore – Illiceità L’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 991 n. 176, sicché va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite.

– letto il ricorso n. 2881/17 R.G. Vol. presentato ai sensi dell’art.

337 quinquies c.c. da B. M. (nato il … a M. e residente a B. in via

B. S. n. 25) nei confronti di A. M. (nata ad A. il … e residente a

C. in via dei B., 146), dalla cui relazione sentimentale sono nati i figli M. e D. (aventi la prima anni tre e mezzo e il secondo uno e mezzo, entrambi residenti con la madre) e la documentazione allegata con cui si chiede, anche inaudita altera parte, la modifica delle condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre;

– vista la propria ordinanza emessa il 6-4-2017 con cui sono stati regolati i rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli,

in recepimento degli accordi intervenuti fra le parti;

Fatto

– considerato che

allo stato, non sussistono i presupposti per disporre una modifica della (peraltro recente) regolamentazione del regime di affido (condiviso con fissazione della residenza presso la madre) e di visita, non risultando adeguatamente provati né il diretto coinvolgimento dei minori nella pratica del Re., seguita dalla madre, né una grave inadeguatezza educativa della stessa;

– rilevato che A. M. si era specificamente obbligata a non pubblicare le foto dei figli sui social network e a rimuovere quelle già postate (v. punto 15 delle condizioni di cui al verbale d’udienza del 6-4-2017) e che il padre ha ribadito la propria ferma opposizione a che ciò avvenga;

– osservato che la richiesta di immediata inibitoria formulata in ricorso da B. M. merita accoglimento atteso che, dagli atti allegati, risulta documentato l’inserimento da parte della madre di numerose foto dei figli delle parti sui social network anche dopo l’intervenuto accordo fra i genitori del 6-4-2017, comportamento questo che integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989

ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che: 1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenuta nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 che entrerà in vigore il 25-5-2018), laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a, b, c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata;

– ritenuto peraltro che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia;

– considerato che il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente;

– ritenuta la necessità di acquisire previamente dettagliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti;

PQM

provvedendo in via provvisoria,

– ordina ad A. M. di non inserire le foto dei figli sui social network, di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite nonché di attenersi alle condizioni concordate a verbale d’udienza del 6-4-2017;

– dispone che il Servizio Tutela Minori di M. riferisca (anche, ove ritenuto necessario, avvalendosi della collaborazione della A.S.L.), entro il 31-1-2018, circa le condizioni di vita delle parti, degli eventuali nuovi compagni di vita e dei minori, se sussistano figure parentali di supporto nonché ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei predetti genitori verificando, specificamente, se la adesione della madre alla disciplina del Re. abbia influenza pregiudizievole sui figli, fornendo all’esito degli accertamenti le proprie indicazioni, anche alternative, circa il più idoneo regime di affidamento e di visita dei minori;

– dispone la convocazione delle parti avanti al Collegio come da separato decreto.

Si comunichi al Servizio Sociale competente, anche a mezzo fax, a cura della Cancelleria. Mantova, 19 settembre 2017

Depositata in Cancelleria il 19/09/2017


Sentenza n. 94/2013 pubbl. il 30/01/2013 RG n. 108/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

N. R.G. 108/2011

dott. Maria Giuliana Civinini dott. Roberto Urgese

dott. Gianmarco Marinai

ha pronunciato la seguente

Presidente Relatore Giudice

Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2011 promossa da:

(C.F. BRTMRC56E12G687D), con il patrocinio dell’avv. MONTANO MARIA GIGLIOLA e dell’avv. UCCELLI ELENA (CCLLNE67D50E625L) PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MONTANO MARIA GIGLIOLA

ATTORE

(C.F. PRNNGL59L59D612Z), con il patrocinio dell’avv. CANTINI PIER LUIGI e dell’avv. LESSI MARIA PIA (LSSMRP56M43E625V) CORSO MAZZINI 40 57126 LIVORNO ; elettivamente domiciliato in PIAZZA ATTIAS 13 57125 LIVORNO presso il difensore avv. CANTINI PIER LUIGI

Con l’intervento del PM in sede

CONVENUTO

conclusioni:

Per l’attore come da memoria ex art. 183, 6° co. n. 1 c.p.c. e in via istruttoria per l’utilizzabilità dei documenti estratti dal computer della Con vittoria di spese e onorari anche della fase di reclamo.

Per la convenuta ogli d’udienza.

In data 1 agosto 2012 il PM con

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2011 chiedeva che, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente ed assunzione di provvedimenti provvisori, fosse dichiarata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, assegnazione della casa familiare a lui stesso, affidamento esclusivo della figlia minore, assegno di mantenimento a carico della madre per la figlia minore ed il figlio maggiorenne ma non autosufficiente pari quanto meno a euro mensili oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie.

A fondamento delle sue richieste deduceva in particolare che, dopo anni di vita matrimoniale serena, da marzo 2010 la moglie aveva iniziato a conoscere uomini su c.d. social network intrattenendo con loro relazioni sessuali sia virtuali che reali, passando intere giornate al computer, lasciat di modo che sia il marito che i figli avevano potuto conoscere i contenuti delle sue conversazioni. Aggiungev donna provocavano gra mento su lui stesso e sui figli e produceva un’ingentissima quantità di materiale documentale, in particolare stampe di c.d. “chat”, foto scambiate tramite “social network” in particolare Facebook, stanpe di messaggi telefonici e simili.

Si costituiva la , contestando l’utilizzabilità dei documenti allegati da controparte in quanto acquisiti illegalmente, allegando vari comportamenti offensivi e violenti del marito e deducendo che tra i coniugi era intervenuto un accordo di convivenza formale ma con ampia libertà personale. Concludeva per la separazione con addebito al marito, affido esclusivo a sé della minore, assegnazione della casa coniugale, fissazione di un assegno di mantenimento per i figli pari a euro. Depositava CD contenenti dati estratti da una “chiavetta” USB del marito.

All’esito dell’udienza presidenziale, il Presidente con ordinanza 9/5/2011 disponeva effettuarsi CTU preliminarmente all’adozione dei provvedimenti sull’affidamento. Quindi, in data 1/7/2011, veniva disposta l’audizione dei figli che aveva luogo il successivo 4/7, all’esito della quale venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti: affido congiunto dei figli con collocazione prevalente presso il padre in considerazione del rilevante disagio espresso dai figli nel corso dell’audizione; assegnazione della casa coniugale al padre per vivervi con i due figli; richiesta ai Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare bimestralmente sulle condizioni della minore ed il rispetto delle condizioni di affidamento; invito ai genitori di effettuare un percorso di mediazione per ridurre la conflittualità; assegno di mantenimento a carico della madre per i figli di euro mensili oltre a un contributo alle spese straordinarie nella misura del 40%.

Ancor prima della prima udienza di trattazione veniva presentate istanze di modifica e precisazione dei provvedimenti provvisori. Con ordinanza 16/9/2011 il GI escludeva la facoltà della madre di vedere la figlia ogniqualvolta lo desideri, fissava gli orari di rientro della minore presso il padre, invitava di nuovo i coniugi ad un percorso di mediazione, ordinava la disattivazione della pagina Facebook della minore, ordinava l’eliminazione delle foto della minore dal profilo e dalla pagina Facebook della

Alla prima udienza di trattazione venivano formulate varie richiesta da parte della difesa tra cui un accertamento tecnico preventivo in corso di causa (CTU psichiatrica sulle parti e sul figlio maggiorenne). Con ordinanza 18 novembre 2011, il GI respingeva la richiesta di CTU psichiatrica , ritenendo che le parti presentassero una conflittualità patologica ma non problemi psichiatrici mentre la richiesta relativa al figlio, non destinatario di provvedimenti di affidamento in quanto maggiorenne, aveva o poteva avere la sola finalità di screditare il figlio (e le sue dichiarazioni) nel contesto di una “teoria del complotto” tra padre e figlio fatta propria dal difensore; respingeva la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di procedimenti penali promossi o da promuovere a seguito di querele proposte dalla respingeva la richiesta di modifica dei provvedimenti di affidamento e assegnazione della casa familiare dovendo confermarsi il giudizio di maggior idoneità del

padre a il ruolo di collocatario con conseguente assegna a casa.

Tra la prima udienza e l’udienza per la discussione delle istanze istruttorie, nella memoria ex art. 183, 6° co. n. 2 c.p.c. in data 16 gennaio 2012, la difesa della chiedeva nuovamente la modific ovvedimenti di affidamento allegando che l’affidamento es adre della minore si giustificava in relazione al sovrappeso accumulato dalla minore nei mesi di convivenza col padre e la frequentazione di due a michette in un nucleo che coinvolgerebbe la minore in “un menate” familiare non consono ad una bimba della sua età, connotato da promiscuità ed equivocità che non avrebbero giovato al suo fragile equilibrio psicofisico”. Il GI convocava le parti per l’udienza del 1 febbraio 2012 respingendo le istanze in quanto totalmente inconsistenti nelle loro ragioni tanto da potersi qualificare come temerarie. Disponeva altresì la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale per i Minorenni.

Con l’ordinanza istruttoria in data 22 marzo 2012 il GI dichiarava, tra l’altro, inutilizzabili i documenti estratti dal computer e dal telefono cellulare della ai fini della prova dell’addebito in quanto acquisiti in violazione delle norme sulla privacy e sul segreto della corrispondenza e quindi di ordine pubblico; respingeva una richiesta di CTU di parte attrice per estrarre dal computer e dagli account ai social network della dei documenti rilevanti sia perché esplorativa sia perché inammissibile in sede civile; dichiara ugualmente inutilizzabile la documentazione estratta dalla chiavetta per illazione delle norme a tutela della privacy e della corrispondenza; respingeva le prove dirette a dimostrare la colpevolezza del perché tardive e perché la domanda di addebito risultava abbandonata con conseguente irrilevanza delle prove relative.

SI procedeva infine all’istruttoria, con l’ascolto dei testi sorella dell’attore; amico di famiglia; cugina dell’attore;

amico di famiglia; amico di famiglia; amico di famiglia;

amico della cognato dell’attore. All’udienza del 19 luglio 2012 concludevano in via istruttoria e nel merito.

Va pronunciata la separazione personale tra i coniugi.

L’espletata istruttoria, le dichiarazioni delle parti e il loro comportamento processuale hanno infatti evidenziato come ormai la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile.

Quanto alle domande di addebito, va innanzitutto confermato quanto ritenuto dal GI in sede di ammissione delle prove in ordine alla domanda di addebito formulata nella memoria di costituzione innanzi al Presidente e cioè che la stessa è stata abbandonata in quanto non riformulata nella memoria di costituzione innanzi al GI e nella memoria deputata alla precisazione e modificazione delle domande, la n. n. 1 ex art. 183, 6° co c.p.c. Conseguentemente si conferma il giudizio di irrilevanza delle prove tendenti a dimostrare la responsabilità del nella crisi coniugale.

Quanto alla domanda di addebito formulata nei confronti della moglie, deve innanzitutto valutarsi la richiesta istruttoria di dichiarare utilizzabili i documenti prodotti da parte attrice ed estratti dal computer, dagli account a social network e dal telefono della (o comunque in uso alla) attraverso la stampa delle relative videate. La diversa questione della autenticità e corrispondenza agli originali telematici è stata sollevata in modo esplicito solo nella comparsa conclusionale (nella memoria di costituzione vi è solo un vago riferimento alla possibilità che i documenti possano essere stati manipolati).

In fatto, deve osservarsi che i documenti in questione sono stati estratti e acquisiti senza il consenso dell’interessato e hanno ad oggetto dati sensibili in quanto relativi alla vita sessuale. Il fatto che il marito conoscesse le password della moglie per averla aiutata a creare i che la moglie lasciasse il computer aperto, non costituiscono circostan o ad entrare negli accounts ok) e stampare le videate o a entrare nella posta elettronica e trarre copie della corrispondenza (così come non autorizza la lettura o l’impossessamento di una lettera ad altri diretta il fatto che la stessa sia momentaneamente incustodita o contenuta in una busta aperta).

Siamo dunque in presenza di documenti illegittimamente (delittuosamente: accesso abusivo a un sistema informatico; interferenze illecite nella vita privata, detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione di corrispondenza) acquisiti (sono state sporte querele in merito da parte convenuta) in violazione delle norme sulla privacy e delle norme sulla riservatezza della corrispondenza.

Deduce la difesa attorea che l’ammissibilità della prova documentale non è soggetta ad alcun filtro giudiziale e che l’inutilizzabilità, sancita nel processo penale per le prove illecite, non sarebbe contemplata nel processo civile.

Ritiene il giudicante che l’art. 191 c.p.c. sia espressione di un principio generale del processo applicabile sia in sede penale che in sede civile data la chiara funzione di diritto pubblico che soggiace alla regola che si inserisce nel contesto di una norma costituzionale “di sintesi” quale l’art. 111 Cost.. Quand’anche non si volesse accedere a tale interpretazione, si deve ricordare con la Corte Costituzionale che “attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito” (cfr. C.Cost. n. 34/1973; C.Cost., n. 81/1993).

In ultimo si osserva che, quand’anche l’estrazione e quindi il possesso da parte dell’attore dei dati fosse legittimo (il che, come abbiamo visto, qui non è), il bilanciamento tra diritto di difesa della parte che intende produrre i documenti contenenti dati sensibili ed il diritto alla privacy ed alla riservatezza della parte cui i dati si riferiscono perverrebbe comunque ad una prevalenza del di quest’ultimo sia per la natura dei dati (attinenti alla vita sessuale) sia per la non essenzialità della produzione, posto che la prova dell’addebito poteva essere raggiunta aliunde attraverso prove tipiche.

Resta così confermata l’inammissibilità delle produzioni documentali tratte da internet, dal computer o dal telefono della Lo stesso vale per i materiali contenuti sulla chiavetta USB del per identiche ragioni.

Procedendo ad seminare il comportamenti della alla luce delle altre prove raccolta, è provato che la stessa nel 2010 ha posto in essere una serie di condotte -quali frequentazione intensiva e prolungata nel tempo di chat e social network quali Facebook, ha allacciato varie relazioni virtuali che in almeno un caso si sono trasformate in relazioni reali (teste

dich. figlio , l’oggetto delle chat erano conversazioni erotiche (teste – fatto del resto mai contestato dalla -, ha fatto una dieta radicale, ha iniziato a indossare tacchi alti e gonne corte e ad uscire la sera (teste , alla ricerca di nuove esperienze ha persino chiesto al figlio di comprarle uno spinello (teste figlio ). Questi comportamenti, forse sintomi di una crisi di mezz’età forse reazione ad una vita matrimoniale ormai intristita (è pacifico che gli orari di lavoro del marito fossero molto lunghi e le testimonianze sulla “serenità” della vita matrimoniale vengono da vicini di ombrellone o da coppie con cui i due avevano una frequentazione sociale, come tali specchio superficiale dell’apparenza più che della sostanza), hanno certamente creato forte disagio e dispiacere nel marito ma gli elementi raccolti non portano ad affermare che essi siano la causa e non l’effetto della crisi matrimoniale.

Quello che è invece è certo è che i comportamenti descritti hanno avuto un impatto molto negativo sui figli, che sono stati trascurati a vantaggio di rapporti virtuali (evidentemente per la donna più interessanti se non soddisfacenti di quelli reali) che almeno in un certo periodo hanno avuto una sintomatologia tale da far ritenere probabile una dipendenza da internet e da chat erotiche. Il figlio maggiore ha sviluppato un senso di abbandono, ha dovuto provvedere ai pasti propri e della sorella, si è scontrato con una aggressività verbale della madre nei suoi confronti che l’ha spinto a chiedere, inutilmente, aiuto a medici e parenti. La figlia minore, più vulnerabile e confusa in relazione all’età, ha finito per dormire – fino alle 13.00 – nel letto con la mamma perché il suo era invaso dalle lego che nessuno metteva a posto e per di più in pieno luglio era ancora rifatto col piumino che non era stato tolto, segni evidenti di una casa abbandonata a sé stessa e senza regole. Questa situazione, con l’inizio della causa di separazione, è peggiorata, percependo la madre il figlio come un nemico alleato del padre in un complotto diretto essenzialmente a “toglierle la casa” (di cui è proprietaria per due terzi, un terzo appartenendo al marito) e ad attribuirla al marito che nell’appartamento vedeva asseritamente una sorta di status symbol, il tutto colorato da animosità e enfatizzazione se non falsificazione della realtà, ben evidenziate negli atti della difesa (si pensi alla richiesta di affidamento esclusivo motivata da frequentazioni ambigue che il padre avrebbe permesso alla figlia che, in sede di audizione delle parti, si sono rivelate essere amiche della minore, una addirittura la compagna di banco, e la coppia incriminata vecchi amici delle parti).

Sulla base di tali elementi ritiene il collegio che la minore debba essere affidata congiuntamente ai coniugi – che dovranno superare la forte conflittualità presente tra loro al fine di elaborare e gestire insieme un progetto educativo che tenga conto delle attitudini e delle aspirazioni della minore – e che la stessa debba essere collocata in via prevalente presso il padre che, allo stato, appare indubbiamente il più idoneo a garantire alla minore un ambiente e un contesto educativo sereno e positivo.

Gli elementi raccolti in giudizio e sopra posti in evidenza sono ampiamente sufficienti a supportare tale conclusione e non vi è alcuna necessità di disporre una consulenza psicologica (quella eseguita in fase presidenziale avendo rappresentato un mero strumento conoscitivo della fase sommaria del procedimento).

Il diritto di visita della madre è disciplinato come da dispositivo.

La casa coniugale deve essere assegnata al padre che l’abiterà con la figlia minore e col figlio maggiorenne ma non autosufficiente.

Tenuto conto del valore economico dell’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento deve stabilirsi in euro ( per ciascun figlio) oltre Istat entro il 5 di ogni mese e contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche – ivi inclusi tasse libri materiali didattici trasporti gite e viaggi di studio -, sportive, ricreative e sanitarie non coperte dal SSN) previamente concordate e documentate.

Tenuto conto degli inadempimenti all’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento deve ordinarsi il pagamento diretto a carico del datore di lavoro.

Deve essere rinnovato l’invito ai coniugi a procedere ad una mediazione familiare.

Va disposta l’annotazione della sentenza.

Per quanto concerne le spese di giudizio si ritiene equo compensarle per un terzo, condannando la convenuta al pagamento in favore degli attori dei residui due terai su una liquidazione per l’intero come da dispositivo, alla luce dell’attività svolta e della complessità della causa.

definiti

dichiara

che ha

stato civile del Comune di

P. Q. M.

ogn stanza disattesa, sonal

onio in il to nei registri dello nel Registro Atti di Matrimonio dell’Anno

Respinge la domanda di addebito proposta nei confronti della moglie;

Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre con facoltà per l’altro genitore di vederlo e tenerlo con sé nel fine settimana a settimane alterne dal venerdì alle 14.00 alla domenica alle 22.0, due pomeriggi alla settimana (lunedì e mercoledì) nelle settimane in cui ha con sé la figlia al fine settimana e 3 pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) nelle settimane in cui non ha con sé a figlia al fine settimana, salvo facoltà per i coniugi di concordare orari diversi nel periodo estivo, 3 settimane durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, 1 settimana nelle vacanze natalizie secondo il principio dell’alternanza (o 24-31/12 o 1-6/1), 3 giorni nelle vacanze pasquali, compleanni ed altre festività secondo il principio dell’alternanza.

Dispone che la moglie corrisponda al marito la somma mensile di €. per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo ISTAT per il mantenimento della minore e del maggiore non economicamente autosufficiente, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche straordinarie (cioè non coperte dal servizio sanitario nazionale) delle spese scolastiche – ivi inclusi tasse libri materiali didattici trasporti gite e viaggi di studio -, ricreative e sportive da concordarsi previamente e da documentarsi.

Pone il pagamento dell’assegno di mantenimento a carico direttamente del datore di lavoro della che l’imputerà alla retribuzione alla stessa dovuta.

Assegna la casa coniugale al marito che l’abiterà insieme ai figli .

Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna la a corrispondere al i residui due terzi su una liquidazione per l’intero in complessivi euro

di cui per il giudizio di separazione euro per la fase di studio, euro

la fase di introduzione, euro per la fase istruttoria, euro per la fase decisoria (per un totale di euro ) e per il reclamo euro di cui euro per la fase di studio, euro per la fase introduttiva, euro per la fase decisoria oltre Iva e Cap nella misura di legge.

Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

Livorno, li 17 gennaio 2013

Il Presidente Est.


Sentenza n. 2610/2017 pubbl. il 02/09/2017 RG n. 8787/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

– Sezione Terza Civile –

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

N. 8787/2016 R.G.

dott.ssa Simonetta Bruno dott.ssa Daniela Fedele dott. Andrea Tinelli

ha pronunziato la seguente

Presidente Giudice Giudice relatore

SENTENZA

definitiva nella causa civile iscritta al n. 8787/2016 R.G. promossa da

Pubblico Ministero

con l’intervento del

** *

PARTE CONVENUTA

PARTE INTERVENUTA

(avv. Sonia Masserdotti)

contro

(avv.ti Eleonora Guitti e Maria Teresa Tomasoni)

PARTE ATTRICE

Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»

** * CONCLUSIONI

Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.mo Tribunale adito così decidere:

1) dichiarare la separazione personale dei coniugi.

2) disporre l’affidamento condiviso della figlia minore Emma ad entrambi i

genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.

3) Assegnare la casa coniugale, sita in ( ), , in comproprietà tra i coniugi, con tutto l’arredo che la compone, alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme alla figlia minore, finché quest’ultima non avrà raggiunto l’indipendenza economica. Per quanto riguarda l’arredo presente nella casa coniugale, il sig riconosce la titolarità della cucina, della sala, della madia, dei mobili da giardino e dell’ombrellone in capo alla sig.ra atteso che sono stati pagati in via esclusiva dalla medesima. La sig.ra si impegna a restituire al sig.

il servizio di piatti con bordo in oro zecchino e le posate regalate dai genitori di quest’ultimo alla famiglia.

4) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal 15/07/2017, da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese, nonché oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d’Intesa sul regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia sottoscritto in data 14/07/2016, che vengono di seguito ritrascritte: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante; II) cure dentistiche presso strutture pubbliche; III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica; IV) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; II) cure termali e fisioterapiche; III) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN; IV) farmaci particolari. Spese per l’istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo assenso: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; III) gite scolastiche senza pernottamento; IV) trasporto pubblico; spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati; II) corsi di specializzazione; III) gite scolastiche con pernottamento; IV) corsi di recupero e lezioni private; V) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; Spese di divertimento

che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; II) corsi di lingua straniera; III) viaggi e vacanze. Le spese suddette, debitamente documentate, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente. Nel solo caso di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l’importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all’altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l’obbligo di documentare successivamente l’avvenuto pagamento. Disporre che gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra in quanto genitore collocatario della minore.

5) Tenendo conto della tenera età della bambina e della necessità di introdurre gradualmente il pernottamento dal terzo anno in poi, i coniugi osserveranno il seguente calendario: fino al compimento del terzo anno il padre terrà con sé la piccola

ogni mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 12 (quando ha il turno lavorativo nel pomeriggio) oppure dalle ore 14 alle ore 20 (quando ha il turno lavorativo la mattina); due domeniche al mese dalle ore 10 alle ore 19 e un sabato dalle ore 14 alle ore 20, se il sig. Gatta lavora di mattina, oppure dalle ore 10 alle ore 12, quando lavora il pomeriggio, per un totale complessivo di tre week end mensili. Considerato che a settembre del corrente anno la bambina inizierà a frequentare la scuola materna, il padre potrà andare a prendere il mercoledì pomeriggio dall’uscita della scuola materna fino alle ore 20. Dal compimento del terzo anno fino al compimento del quarto anno: Introduzione del pernottamento presso il padre. Il padre potrà tenere la bambina il mercoledì pomeriggio dall’uscita della scuola materna sino alle ore 20,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 18 alla domenica sera alle ore 20,00. Dal mese di luglio 2018 il padre potrà prendere la bambina il sabato dalle ore 17 alla domenica sera alle ore 20,00. Nella settimana in cui il sig. non avrà con sé la bambina nel week end per il pernottamento, lo stesso potrà vedere oltre al mercoledì pomeriggio anche il venerdì pomeriggio, seguendo i medesimi orari già previsti per il mercoledì. Vacanze pasquali: considerato che nel 2018 Pasqua dovrebbe cadere all’inizio del mese di aprile, allorquando la bambina avrà appena iniziato a pernottare dal papà, per evitare traumi alla figlia e favorire in maniera serena e graduale il distacco dalla figura materna, non effettuerà ulteriori periodi di pernottamento con il papà oltre a quelli già concordati. Vacanze estive: trascorrerà con il papà una settimana consecutiva, secondo un calendario che dovrà essere concordato entro il 30/04 di ogni anno. Vacanze natalizie: il sig. potrà tenere la bambina per tre giorni consecutivi (di cui due pernottamenti). Qualora il padre non potesse trascorrere con la figlia le festività di sua competenza, ovvero il giorno infrasettimanale o il week end, per legittimo impedimento (a titolo esemplificativo: malattia del padre e/o della bambina ovvero impegni di carattere lavorativo non altrimenti prorogabili), avrà diritto di recuperare i predetti giorni di frequentazione con la figlia in altri periodi da previamente concordare con la madre. Qualora, invece, il padre non potesse stare con la figlia per motivi diversi dal legittimo impedimento (ad esempio: partecipazione ad attività ludico/sportive o altro), la figlia resterà con la madre, senza possibilità per il padre di recuperare le giornate di propria competenza. Dal compimento del quarto anno: Il padre potrà tenere la bambina il mercoledì pomeriggio dall’uscita della scuola materna sino alle ore 20,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 17 alla domenica sera alle ore 20,00. Nella settimana in cui il sig. non avrà con sé la bambina nel week end per il pernottamento, lo stesso potrà vedere oltre al mercoledì pomeriggio anche il venerdì pomeriggio, seguendo i medesimi orari già previsti per il mercoledì. Vacanze pasquali: potrà stare con il papà tre giorni consecutivi di cui due pernottamenti. Vacanze estive: trascorrerà con il papà due settimane non consecutive, secondo un calendario che dovrà essere concordato entro il 30/04 di ogni anno. Vacanze natalizie: il sig. potrà tenere la bambina per quattro giorni consecutivi (tre pernottamenti). Qualora il padre non potesse trascorrere con la figlia le festività di sua competenza, ovvero il giorno infrasettimanale o il week end, per legittimo impedimento (a titolo esemplificativo: malattia del padre e/o della bambina ovvero impegni di carattere lavorativo non altrimenti prorogabili), avrà diritto di recuperare i predetti giorni di frequentazione con la figlia in altri periodi da previamente concordare con la madre. Qualora, invece, il padre non potesse stare con la figlia per motivi diversi dal legittimo impedimento (ad esempio: partecipazione ad attività ludico/sportive o altro), la figlia resterà con la madre, senza possibilità per il padre di recuperare le giornate di propria competenza. Disporre che il sig. si impegni a non consentire alla propria madre, sig.ra , di guidare l’autovettura quando la figlia minore è a bordo. Il sig. andrà a prendere e a ritirare la bambina senza obbligo di essere accompagnato da altre persone e lo stesso dovrà occuparsi della presa in carico della bambina, evitando di delegare l’incombenza a familiari e/o terzi, se non condivisi con la moglie. In caso di necessità il sig. potrà farsi aiutare nella gestione della bambina dai propri genitori, ma laddove per qualsiasi motivo il sig. fosse impegnato e non potesse occuparsi della bambina, la cura spetterà primariamente alla madre, se non occupata. 6) Disporre che i coniugi proseguano il monitoraggio familiare attraverso i servizi sociali che attualmente hanno in carico il nucleo familiare fino alla fine del mese di dicembre 2017. 7) Disporre il divieto per entrambi i genitori di pubblicare foto della figlia su siti internet e social network, nonché di pubblicare foto della bambina, come immagini di profilo, su applicazioni come, ad esempio, WhatsApp e simili. 8) Condannare il sig. a restituire alla sig.ra la somma complessiva di € 500,00, che la stessa provvederà a depositare sul libretto postale intestato alla bambina, tramite n. 10 rate mensili dell’importo di € 50,00, da pagarsi entro il giorno 18 di ogni mese, dando atto che il sig. ha già provveduto al versamento della prima rata il giorno 18/06/2017. 9) Il sig. rinuncia alla domanda di condanna dallo stesso formulata nei confronti della sig.ra di rifondere e restituire in suo favore l’importo di € 24.000,00 e/o della diversa maggiore o minore somma richiesta e pari al 50% delle somme dallo stesso asseritamente corrisposte in favore dei propri genitori in forza dell’atto di riconoscimento di debito sottoscritto in data 1/11/2008 e si riserva di agire in separato giudizio, al fine di ottenere l’accoglimento della predetta domanda. 10) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione. 11) Disporre che le spese di causa siano interamente compensate tra le parti».

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento della domanda.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in in data 10 settembre 2011, trascritto al n. 3 parte II serie A dell’anno 2011 del registro dello

stato civile del predetto comune e sono genitori di .

La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e l’adozione di provvedimenti consequenziali relativi all’affidamento della prole e ai profili di carattere

economico.

La parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio in data 8 luglio 2016. All’udienza presidenziale non è stato possibile raggiungere un accordo.

Di conseguenza, dopo l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la

causa è transitata dinanzi al giudice istruttore.

All’udienza del 13 luglio 2017 le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.

§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle

dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità fra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.

§ 4. – L’accordo raggiunto dalle parti appare conforme all’interesse della prole, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l’intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;

2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;

3. dispone che i Servizi sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare in forma amministrativa sino al mese di dicembre 2017;

4. compensa le spese di lite;

5. ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orzivecchi di procedere all’annotazione della presente sentenza;

6. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali che già hanno in carico il nucleo familiare.

Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28 agosto 2017. Il giudice estensore

Andrea Tinelli

Il Presidente Simonetta Bruno


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