CASSAZIONE SENTENZA N. 2539 DEL 14.02.2012
La proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa dell’allontanamento dalla residenza familiare. In tal modo è legittimato un comportamento in precedenza giudicato di regola illecito, perché in violazione dell’art. 143 c.c., ed è consentito al coniuge, che giudichi anche solo soggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, di sottrarsi a essa con decisione unilaterale, all’unica condizione di proporre la domanda di separazione. Ma tale agevolazione comporta conseguenze di rilievo nel caso in cui, immotivatamente, quella condizione non sia stata soddisfatta. L’art. 143 c.c. comporta, infatti, il principio di diritto in forza del quale il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi a essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 c.c. c.p.v..
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Separazione (addebitabilità)
L’inosservanza del dovere di fedeltà, in linea generale, determina l’addebitabilità della separazione, a meno che il coniuge responsabile della violazione non dimostri che l’adulterio sia intervenuto in presenza di una crisi irrimediabile del rapporto, ossia in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE Onere della prova SEPARAZIONE DEI CONIUGI Fedeltà coniugale
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. (Rigetta, App. Bari, 02/02/2010)
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Separazione (addebitabilità)
Ai fini della pronuncia di addebito, il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, ossia che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 c.p.v. c.c.. La violazione dell’obbligo di coabitazione, infatti, non si connota soltanto per la sua particolare gravità, comportando la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanandosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi. Essa, piuttosto, non si lascia ridurre al rango delle altre violazioni cui fa riferimento l’art. 151 c.p.v. c.c., non essendo predicabile per essa, come conseguenza, l’intollerabilità della prosecuzione di una convivenza, alla quale essa pone invece direttamente fine, in forza di una decisione unilaterale.
Cass. 5 febbraio 2008 n. 2740
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.
Cass. 20 gennaio 2006 n. 1202
L’allontanamento dalla residenza familiare – che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (e conseguentemente causa di addebitamento della separazione) – non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la giusta causa dell’allontanamento della moglie nella situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra gli stessi coniugi).
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in sede di separazione tra i coniugi, il giudice può affidare il figlio ad entrambi i genitori congiuntamente, trovando applicazione l’art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale, appunto, dispone che il tribunale, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede in ordine alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, e, ove lo ritenga utile all’interesse del minore, può disporne l’affidamento congiunto. In questo contesto, il disporre l’affidamento congiunto, anzichè quello esclusivo, è questione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l’interesse del minore medesimo e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Separazione (addebitabilità)
L’allontanamento della moglie dal domicilio coniugale e la relazione extra-coniugale della stessa, qualora non sia causa ma conseguenza del fallimento della vita coniugale, causato da una pregressa ed insanabile frattura del rapporto matrimoniale, esclude l’addebitabilità della separazione personale alla donna, non integrando in tal caso la violazione dell’obbligo di convivenza.