Cassazione civile, sez. I, 03/07/2014, (ud. 09/05/2014, dep.03/07/2014), n. 15266
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 12.1.2007) la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da P.V. C. contro la decisione del Tribunale che ne aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposti contro il Banco di Sicilia per l’asserito illegittimo protesto di un assegno bancario di L. 971.000 emesso nel 1989 che avrebbe determinato il fallimento dell’attore – imprenditore commerciale – con un danno quantificato in L. 1.500.000.000.
La Corte di appello ha evidenziato che la banca convenuta era tenuta a pagare per primo un assegno di L. 3.500.000, emesso il 4.12.1989 e presentato all’incasso il 12.12.1989 e per secondo l’assegno di L. 971.000, emesso il 12.12.1989 e presentato all’incasso il 14.12.1989.
Una volta posto all’incasso il 12 dicembre l’assegno di L. 3.500.000, l’insufficiente provvista disponibile sul c/c del P. restava assoggettata per legge ad un vero e proprio vincolo di indisponibilità che ne impediva l’utilizzazione per pagare l’assegno di L. 971.000 successivamente presentato dalla Comit e dunque giustamente protestato il 22 dicembre per mancanza di fondi. Infine, mancava qualsiasi nesso causale tra il protesto del 1989 e il fallimento del 1992, anche alla luce dell’indebitamento notevole dell’attore.
Contro la sentenza di appello il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso il Banco di Sicilia, Società per Azioni.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., parte controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sui motivi di appello e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito: “se è vero che la sentenza di assoluzione del P. in uno al materiale probatorio versato in atti, avrebbero potuto far scaturire un giudizio di assoluta responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo al Banco convenuto e se l’art. 2 c.p.p., comma 2, consentisse l’utilizzo e l’interpretazione in senso completamente difforme, da parte del Giudice chiamato a decidere in altro procedimento civile, nei motivi della sentenza, delle risultanze istruttorie del procedimento penale”.
2.1.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonchè, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie, sebbene abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (Sez. 3, n. 12248/2013).
Nella concreta fattispecie il ricorrente non si è attenuto al principio innanzi enunciato, formulando un unico quesito di diritto, nonostante la congiunta denuncia di vizio di motivazione e violazione di norme di diritto.
Va aggiunto, poi, che la motivazione della sentenza verte in sostanza sulla legittimità del protesto, mentre nella censura si discute del preteso inadempimento di obbligazioni accessorie della banca (preventiva comunicazione dell’inidoneità del versamento di un assegno fuori piazza a impedire il protesto).
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di danni per responsabilità contrattuale nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1710 e 1176 c.c.. Formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “se è vero che la Corte di appello di Bari sia incorsa nell’erronea e falsa applicazione nella fattispecie de qua degli obblighi del mandatario di cui all’art. 1710 c.c., comma 2, art. 1712 c.c., comma 1, art. 1718 c.c., comma 3, art. 1732 c.c., comma 3, oltre che all’importante principio ancor più generale avente ad oggetto l’obbligo, nel caso di specie, della banca di portare a conoscenza del cliente ogni circostanza rilevante nello svolgimento del rapporto in conformità al dovere di diligenza e buona fede (artt. 1175, 1176, 1710 e 1176 c.c.)”.
2.2.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., perchè la formulazione del quesito non è conforme al principio enunciato da Cass., Sez. 3, n. 12248/2013.
Inoltre, oltre ad essere affatto generico e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, il quesito di diritto si risolve nella mera richiesta alla Corte di Cassazione dell’accertamento dell’erroneità della decisione impugnata. Non è precisata la regola di diritto applicata e, per converso, quella che il giudice del merito avrebbe dovuto applicare in relazione ad una precisa fattispecie.
2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., formulando il seguente quesito: “se è vero che la ricostruzione storica dei fatti operata dalla Corte d’Appello di Bari sia stata del tutto parziale senza alcuna considerazione delle norme che obbligavano comunque il BdS ad adottare nel caso de quo tutte le cautele del caso al fine di evitare al malcapitato sig. P. l’illegittimo protesto dell’assegno, con piena violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1176 in uno all’art. 2043 c.c.”.
2.3.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per le medesime ragioni indicate a proposito del secondo motivo. Invero, oltre ad essere affatto generico e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, il quesito di diritto verte sulla parzialità della ricostruzione storica dei fatti e si risolve nella mera richiesta alla Corte di Cassazione dell’accertamento dell’erroneità della decisione impugnata.
2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “presunte affermazioni offensive e ingiuriose nei confronti del BDS e presunta preesistenza dello stato di decozione in capo al ricorrente e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”.
Formula il seguente quesito: “se è vero che la Corte di appello di Bari sia incorsa in evidente, falsa ed erronea applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., per non aver ritenuto provato che la dichiarazione di fallimento del sig. P. abbia trovato la sua causa diretta nell’intervenuto illegittimo protesto dell’assegno di L. 971.000, con ogni conseguenza di legge”.
2.4.1.- Si tratta di motivo inammissibile sia perchè versato in fatto sia per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Peraltro, la violazione dell’art. 2697 c.c., è deducibile come vizio di motivazione e il quesito non indica quali affermazioni della sentenza impugnata siano contraddittorie o illogiche o mancanti in ordine a determinati e specifici fatti principali o secondari.
2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al motivo di appello che contestava il rigetto di istanze istruttorie; violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., Formula il seguente quesito: “se è vero che la Corte di appello di Bari sia incorsa nell’erronea ed omessa valutazione delle richieste istruttorie siccome non ammesse in primo grado, omettendo di pronunciarsi comunque sulla loro conformità a legge ed in particolare dell’art. 244 c.p.c.”.
2.5.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per le ragioni esposte in ordine al primo motivo, mancando la formulazione della sintesi del fatto controverso e mancando qualsiasi indicazione delle richieste istruttorie disattese.
2.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 32 e 35 e formula il seguente quesito: “se sia corretta l’interpretazione dell’art. 35 l.a.b. operata dalla sentenza impugnata e se, in caso di mancata presentazione dell’assegno per il pagamento nei termini di cui al R.D. n. 1736 del 1933, art. 32, comma 1, l’Istituto bancario potesse procedere alla levata del protesto”.
2.6.1.- Il motivo è infondato.
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 32 e 35 legge ass.
deducendo che l’assegno fu presentato per il pagamento dopo il termine di otto giorni, e la banca “avrebbe potuto” evitare il protesto.
Per converso va ribadito che il superamento del termine comporta solo il potere del traente di revocare l’assegno con effetto vincolante per la banca. Nella specie non vi fu revoca da parte del cliente, pur informato.
La pronuncia impugnata, invero, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’art. 35 legge assegno, secondo il quale l’ordine di non pagare la somma portata dal titolo non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione, si interpreta nel senso che prima della detta scadenza la banca non deve tener conto della revoca disposta dal cliente, dovendo al contrario provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, atteso che la disposizione mira ad assicurare un’affidabile circolazione del titolo e a garantire l’esistenza dei fondi dal momento dell’emissione dell’assegno fino alla scadenza del termine di presentazione (Sez. 1, n. 10579/2004).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014