Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre 2017 – 9 gennaio 2018, n. 317
Presidente Fumo – Relatore Morelli
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina dell’11.3.14, che aveva riconosciuto la penale responsabilità di A.C. , F.S. , L.G.B. , N.A. , P.S. e V.A. in ordine al reato di diffamazione in danno di P.B.A. , ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato, ritenendo la loro condotta scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica.
1.1. Agli imputati era fatto carico di avere affisso lungo le vie del Comune di Furci Siculo dei manifesti pubblici in cui al Sindaco, P.B.A. , venivano rivolte espressioni quali “Falso Bugliardo Ipocrita Malvagio”.
Il fatto era avvenuto in esito ad una serie di dissapori di natura politica fra il Sindaco e alcuni componenti dell’opposizione, capeggiati dal F. , i quali avevano riconosciuto la paternità del manifesto ma avevano escluso ogni intento denigratorio, sostenendo che era frutto di una decisione politica diretta ad attaccare il Sindaco e la Giunta da lui presieduta, che aveva deliberato l’erogazione dell’indennità di funzione, così tradendo le promesse elettorali.
Il Tribunale aveva escluso la configurabilità dell’esimente del diritto di critica politica, viste le connotazioni personali delle ingiurie contenute nel testo dei manifesti.
Di segno contrario la decisione della Corte d’Appello, che ha ravvisato la scriminante ritenendo che le frasi siano offensive ma che la lettura integrale del manifesto consenta di ricondurle alle critiche di carattere politico, rispetto alle quali paiono pertinenti, sebbene espressione di un costume politico deteriore ma ampiamente diffuso.
2. Propone ricorso il difensore della parte civile deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 51 e 595 c.p. tenuto conto che le espressioni impiegate superano i limiti di continenza del diritto di critica, presentandosi come inutilmente umilianti del soggetto criticato.
Il limite dell’esercizio di critica va individuato, secondo il ricorrente, nel rispetto della dignità altrui e non può costituire l’occasione di gratuiti attacchi alla persona ed alla sua reputazione.
Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali e travisamento della prova in quanto il giudice di appello avrebbe erroneamente messo in relazione gli epiteti ingiuriosi a pregresse vicende di natura politica, quando, in realtà, non vi era alcuna attinenza con tali vicende ed era assolutamente falsa la versione dei fatti contenuta nei manifesti.
Considerato in diritto
Il diritto di critica attiene ad un giudizio valutativo che trae spunto da un fatto ed esclude la punibilità di affermazioni lesive dell’altrui reputazione purché le modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta espresse, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 261122).
Si deve, altresì, considerare, nella valutazione del requisito della continenza, il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 01/02/2017, Rv. 269093).
In quest’ambito, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518de/ 26/09/2016, dep. 23/05/2017 Rv. 270284).
Va, invece, esclusa l’applicabilità dell’esimente qualora le espressioni denigratorie siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili (Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014 Rv. 26148901; Sez. 5, Sentenza n. 48712 del 26/09/2014 Rv. 261489) o espressione di un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 07/03/2011, Rv. 250218).
2. La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi esposti, in quanto è partita dal presupposto incontestabile della offensività delle espressioni utilizzate dagli imputati (diversamente sarebbe stata esclusa la sussistenza del reato e non già ritenuta operante la scriminante) per riconoscere che gli epiteti rivolti alla parte offesa presentavano una stretta attinenza alle vicende che avevano visto l’opposizione contrapporsi al Sindaco in merito alla erogazione dell’indennità di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale.
In quest’ambito, gli epiteti “falso, bugiardo, ipocrita” si ricollegano, secondo la Corte territoriale, al mancato adempimento delle promesse elettorali nonché all’avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità di funzione e, quanto all’aggettivo “malvagio”, ad azioni giudiziarie, asseritamente infondate, che egli aveva promosso contro gli avversari politici.
Il contesto politico e di contrapposizione in merito a scelte di carattere politico-amministrativo è, secondo la Corte d’Appello, evidente dalla lettura integrale del manifesto all’interno del quale erano contenute le espressioni ingiuriose.
È apparso quindi chiaro ai giudici di merito che l’attacco al P. riguardava specificamente le scelte politiche ed amministrative sue e della sua maggioranza e, del tutto correttamente, si è escluso che sia trasmodato in un attacco alla dignità morale ed intellettuale della persona offesa, così come sostiene, invece, il ricorrente.
2.1. Le osservazioni svolte nella seconda parte del ricorso, in cui si contesta che le vicende politiche sottese alla controversia sfociata nella pubblicazione di quel manifesto si siano svolte così come ricostruito in entrambe le sentenze di merito, non hanno rilevanza, da un lato in quanto contengono generiche censure in fatto rispetto ad una identica ricostruzione della vicenda nei due giudizi di merito, che differiscono soltanto in ordine alla valutazione dei presupposti del diritto di critica, dall’altro, in quanto, come si è detto, il requisito della verità del fatto assume, nel diritto di critica, un rilievo più limitato che nel diritto di cronaca.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassazione penale, sez. V, 17/10/2017, (ud. 17/10/2017, dep.13/11/2017), n. 51619
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/12/2016 la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato, con l’aggravio delle spese del grado della parte civile, la sentenza del Tribunale di Cosenza, appellata dall’imputato, che aveva ritenuto T.G. responsabile del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., n. 3, in danno di B.D.A., Assessore all’Ambiente della (OMISSIS), effettuato tramite un articolo dal titolo “(OMISSIS)” pubblicato su “(OMISSIS)”, edizione (OMISSIS), e, concessegli le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di Euro 500,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese processuali.
2. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia, avv. Pasquino Giuseppe, svolgendo due motivi interconnessi, proposti, rispettivamente ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per denunciare mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per denunciare violazione della legge in relazione agli artt. 51,47,49 c.p., art. 595 c.p., comma 3, e L. n. 47 del 1948, art. 13.
2.1. In primo luogo la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che lo scritto del T. era stato redatto e presentato chiaramente come una “opinione” dello stesso, espressa in veste di membro del “Coordinamento regionale della (OMISSIS)” e quindi in qualità di esponente politico; spettava quindi all’imputato l’esimente del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen..
In tale prospettiva di critica politica, il requisito della continenza e anche quello dell’oggettiva rigorosa obiettività della notizia dovevano essere valutati con minor rigore: il senso dell’intervento del T. era di evidenziare il deprecabile intreccio di politica e affari e denaro pubblico che opprimeva la Regione, messo in luce dall’inchiesta giudiziaria “(OMISSIS)” per stimolare una reazione politica, mentre l’errata notizia del rinvio a giudizio del B. (per cui era stato invece emesso il decreto di chiusura indagini) appariva del tutto ininfluente nell’economia del discorso.
2.2. L’imputato andava comunque assolto, secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 47 cod. pen. per l’errore in cui era incorso il T., dovuto a errata percezione della realtà, avendo egli erroneamente ritenuto che il B. fosse stato rinviato a giudizio mentre erano state solamente chiuse le indagini preliminari.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto del fatto che lo scritto costituiva chiaramente una “opinione” del T., espressa in veste di membro del “Coordinamento regionale della (OMISSIS)” e quindi in qualità di esponente politico; spettava quindi all’imputato l’esimente del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen., nella cui prospettiva, il requisito della continenza e anche quello dell’oggettiva rigorosa obiettività della notizia avrebbero dovuto essere valutati con minor rigore.
1.2. Tale argomentazione tuttavia può valere solo per le parti dell’intervento del T., che costituivano espressione di commenti e valutazioni politico sociali, con le quali, preso spunto dalla notizia di attualità riferita, l’imputato sottolineava e stigmatizzava il deprecabile intreccio di politica e affari e denaro pubblico che opprimeva la (OMISSIS), emerso in seguito all’inchiesta giudiziaria “(OMISSIS)” al fine di stimolare una reazione politica della società civile calabrese.
L’esimente del diritto di critica non può invece essere riconosciuta per la parte dello scritto in cui veniva riferita la notizia, errata, del rinvio a giudizio del B. (per cui era stato invece emesso semplicemente il decreto di chiusura indagini), con la frase del seguente tenore “La chiusura dell’indagine (OMISSIS) con il rinvio a giudizio dell’ex governatore C., di B., di dirigenti, funzionari, imprenditori….” che non può beneficiare del rango di opinione e invece attiene all’attribuzione di un fatto storico e per la quale conseguentemente occorre riferirsi, semmai, ai parametri che delineano il diritto di cronaca.
Infatti in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014 – dep. 2015, Caldarola e altro, Rv. 264064); la critica quindi deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio di tale diritto, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009 – dep. 2010, Cacciapuoti, Rv. 246096).
E’ pur vero che questa Corte ha ripetutamente aggiunto che il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016 – dep. 2017, P.C. in proc. Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 – dep. 2011, P.M. in proc. Simeone e altri, Rv. 249239; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, Natuzzi, Rv. 261340).
Tale affievolimento non può tuttavia estendersi sino a legittimare l’attribuzione di una notizia obiettivamente falsa, e non solo inesatta o imprecisa, che rappresenta il punto di partenza dell’analisi e della censura politica.
1.3. I Giudici del merito hanno correttamente escluso la sussistenza del requisito della verità oggettiva della notizia, perchè, al di là delle macroscopica differenza giuridica fra l’avviso di chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero ex art. 415 bis cod. proc. pen. e il rinvio a giudizio da parte del Giudice per le indagini preliminari ex art. 429 cod. proc. pen., la profonda divergenza fra i due istituti, agevolmente percepibile e percepita anche dall’opinione pubblica, impediva di ravvisare una sostanziale corrispondenza fra notizia e realtà, deformata solo in aspetti marginali.
Anche secondo il comune modo di pensare, un conto, infatti, è riferire che il Pubblico Ministero dopo aver indagato su di un personaggio politico, ha ritenuto di aver completato le attività investigative, altro è che il Pubblico Ministero abbia richiesto il rinvio a giudizio, esercitando l’azione penale, e soprattutto che il Giudice, organo terzo e imparziale, abbia esaminato il risultato di tali attività investigative e abbia ritenuto che sussistessero sufficienti elementi di prova per la celebrazione del giudizio penale a carico dell’indagato.
1.4. Non è poi condivisibile la considerazione del ricorrente secondo la quale la notizia non vera appariva del tutto ininfluente nell’economia del discorso: essa, al contrario, era lo stimolo scatenante dell’intervento e la menzione del rinvio a giudizio, con il crisma di attendibilità delle accuse impresso dall’intervento del Giudice, era tutt’altro che ininfluente.
La chiusura delle indagine e il rinvio a giudizio degli esponenti politici avevano determinato, nella logica della comunicazione in questione e nella visione del commentatore, l’emersione del quadro drammatico e reale degli intrecci perversi fra politica, affari e pubblico denaro.
1.5. E’ ovviamente del tutto irrilevante che il B. sia stato successivamente rinviato a giudizio, poichè la verità della notizia deve essere apprezzata con riferimento al momento in cui è stata fornita l’informazione non vera; altra cosa, evidentemente, è se tale circostanza possa aver rilievo ai fini della quantificazione del danno risarcibile devoluta al giudizio civile.
2. Il ricorrente sostiene che l’imputato andava comunque assolto ai sensi dell’art. 47 cod. pen. per l’errore in cui era incorso il T., dovuto a errata percezione della realtà, avendo egli erroneamente ritenuto che il B. fosse stato rinviato a giudizio mentre erano state solamente chiuse le indagini preliminari.
La Corte catanzarese ha correttamente risposto al motivo di appello sul punto, osservando che il preteso (e, oltretutto, indimostrato) errore non ricadeva sugli elementi costitutivi della fattispecie, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 47 cod. pen..
La liceità del comportamento del T. non può neppure essere legittimamente ritratta dall’esercizio putativo, per errore, del diritto di cronaca perchè, allorchè venga stigmatizzato un fatto ritenuto obiettivamente vero è necessaria l’esistenza di un errore assolutamente scusabile; non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell’effettiva sussistenza dei fatti denunciati. (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998 – dep. 26/10/1998, Mattana P, Rv. 212131).
La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è quindi ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulla fonte (Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998 – dep. 07/07/1998, Calamita U, Rv. 211539); il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell’obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dall’agente, e correlativamente integra – sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza – gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l’esenzione da responsabilità (Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 – dep. 2000, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792).
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. alla rifusione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2017.
Cassazione penale, sez. V, 11/10/2011, (ud. 11/10/2011, dep.20/12/2011), n. 47037
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Montalto Uffugo del 16 luglio 2010, emessa a seguito di decreto di citazione disposto dal pubblico ministero, con la quale B.V. era stato assolto dal delitto di ingiuria continuata in danno del collega assessore del comune di Rota greca C.M..
Il B. in due occasioni – la seconda in presenza di più persone – aveva in sostanza accusato il C. di farsi gli affari suoi in comune e di favorire imprese edili amiche.
L’assoluzione era fondata sul riconosciuto esercizio del diritto di critica.
Il pubblico ministero ricorrente rilevava la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 51 c.p..
Con memoria difensiva la parte civile C.M. indicava ulteriori argomenti a sostegno del ricorso del pubblico ministero.
I motivi di ricorso sono fondati.
Il giudice di pace nella lunga motivazione, dopo avere chiarito che le frasi ingiuriose erano state effettivamente pronunciate dal B. e che non poteva dubitarsi della portata offensiva delle espressioni usate, essendo di sicuro denigratoria per un pubblico amministratore l’affermazione che, invece di curare gli interessi pubblici, curi gli affari propri, ha precisato che nel caso in questione doveva ritenersi che il B. avesse fatto uso del diritto di critica riconosciuto in una società democratica a tutti i cittadini.
Su molte affermazioni del giudice si può certamente concordare perchè l’attribuzione della pronuncia delle frasi incriminate al B. è frutto di una precisa ed attenta valutazione delle risultanze processuali, quali emergono dalla puntuale motivazione sul punto e perchè l’affermazione della natura ingiuriosa delle frasi sopradette, che è questione di fatto, è sorretta da una motivazione congrua e logica.
Non possono, invece, essere condivise le considerazioni in tema di esercizio del diritto di critica e del dolo necessario per il reato di cui all’art. 594 c.p.. Quanto a quest’ultimo punto sarà sufficiente osservare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il dolo richiesto è generico, non essendovi necessità dell’animus iniurandi, apparendo sufficiente che l’agente sia consapevole della portata ingiuriosa delle frasi pronunciate.
Non vi è alcun motivo che consenta di dubitare di tale consapevolezza perchè un pubblico amministratore è perfettamente consapevole che l’accusa di curare gli affari propri e non quelli pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni è assai grave e denigratoria.
Quanto al diritto di critica è certamente vero che si tratta di un diritto fondamentale direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti i cittadini; ed è altrettanto vero che l’esercizio di tale diritto svolge una funzione molto positiva perchè arricchisce la vita democratica dell’intera comunità.
Ed è anche vero che la critica politica – come del resto anche quella sindacale o artistica – essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva e può anche essere molto aspra ed essere rappresentata in modo suggestivo anche per catturare l’attenzione di chi ascolta, ma è altresì vero che la critica, che deve essere sempre espressa in modo continente e non deve trasformarsi in un puro attacco personale, deve poggiare su un dato fattuale vero; si vuoi dire cioè che si è liberi di interpretare un fatto o una condotta, ma il fatto e la condotta che vengono criticati debbono essere veri, altrimenti non può parlarsi di corretto esercizio del diritto di critica (tra le tante vedi Cass., Sez. 5^, 5 giugno-12 settembre 2007, n. 34432, CED 237711).
Orbene nel caso di specie non si comprende quale sia il fondamento delle critiche non essendo stata indicata in sentenza alcuna condotta specifica del C. sottoposta a critica e censura; insomma sembra mancare il necessario requisito della verità del fatto criticato, semplicemente perchè non è dato sapere quali siano stati i fatti e/o le condotte sottoposte ad una critica così dura. E’ quasi superfluo rilevare che fatti presupposti non possono essere considerati la donazione da parte del C. al comune di due grate per finestra e la sistemazione delle stesse senza preventiva autorizzazione, perchè tali condotte non gradite dal ricorrente possono essere stata l’occasione dello sfogo dell’imputato, non apparendo di per sè sintomatiche di un soggetto che si fa gli affari propri, risolvendosi, invece, la donazione in un vantaggio per la comunità.
La erronea interpretazione dell’art. 51 c.p. e la erronea motivazione sul punto impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Montalto Uffugo per un nuovo esame.
PQM
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Montalto Uffugo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011