Tribunale di Pordenone – Sezione civile – Sentenza 29 agosto 2017 n. 634
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
in persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 3080/2013 di Ruolo Generale il vertente
tra
(…) ((…)) – in proprio e in qualità di padre del figlio minore (…) – rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di citazione, dall’avv. ((…)) presso il quale ha eletto domicilio;
– parte attrice – e
(…) SPA (…) – rappresentato e difeso, per mandato a margine della comparsa di risposta, dagli avv. (…), (…) e (…), e con domicilio eletto presso VIALE (…) 33170 PORDENONE;
– parte convenuta –
e con la chiamata in causa di
(…) SRL ((…)) – rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione, dagli avv. (…);
– parte terza chiamata –
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 132, 2 co., n. 4), come novellato dalla L. n. 69 del 2009, si omette lo svolgimento del processo e si espongono le ragioni della decisione in maniera concisa (art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. (…), in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore (…), conveniva in giudizio (…) s.p.a. ((…)), chiedendo – per i motivi specificamente indicati in citazione e qui da intendersi integralmente richiamati – la condanna della stessa al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio (…), deducendo – per i motivi specificamente indicati in comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente richiamati – l’infondatezza delle
domande attoree e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa (…) s.r.l. (…) e di essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio (…), deducendo – per i motivi specificamente indicati in comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente richiamati – l’infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto con vittoria di spese; in subordine, in caso di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva di contenere la condanna entro i limiti di cui all’art. 1225 c.c.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., espletata attività istruttoria mediante produzione documentale ed assunzione delle prove orali ammesse, interveniva più volte il mutamento del giudice persona fisica e, da ultimo, precisate le conclusioni davanti a questo giudice, la causa è stata trattenuta in decisione, prevista assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che il precedente giudice assegnatario dott.ssa (…), con ordinanza del 24.10.2014 ha già deciso, respingendole, le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio sollevate dai convenuti. Si rinvia pertanto, quanto alle predette eccezioni (riproposte dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni), integralmente al contenuto di detta ordinanza, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che suggeriscano una revoca o una modifica della stessa.
Va parimenti respinta l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo sollevata da (…), per omessa specificazione del quantum richiesto a titolo di risarcimento dall’attore, in proprio e nella qualità di genitore del minore (…). L’atto introduttivo risulta invero sufficientemente determinato, con riferimento sia alla causa petendi che al petitum. Nello stesso, peraltro, è espressamente chiesta la liquidazione del risarcimento del danno in via equitativa, da determinarsi da parte del giudice (comunque indicata da parte attrice in Euro 100.000,00 complessivi). Pur non essendo indicate le specifiche somme richieste, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, per ciascuno degli attori, sono allegati plurimi e concreti elementi in base ai quali determinare il danno non patrimoniale in favore del sig. (…) e del figlio (…) (pag. 8-9 dell’atto di citazione) ed il danno patrimoniale in favore del solo sig. (…) (pag. 6-8 dell’atto di citazione).
Nel merito, le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte, nei termini appresso indicati.
L’attore ha chiesto – per sé e per il figlio minore – il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione non autorizzata, da parte di (…), di una fotografia ritraente il medesimo assieme al figlio minore (…).
Tale circostanza non è contestata dalle parti e risulta provata alla luce della documentazione dimessa e delle dichiarazioni rese dai testi escussi (i testi (…), (…) e (…) hanno dichiarato di
avere visto la foto in questione sfogliando un catalogo dell'(…); il teste (…) ha confermato di essere il fotografo che scattò la foto, incaricato da (…)).
La convenuta (…) non ha contestato, nel costituirsi in giudizio, l’avvenuta pubblicazione della fotografia in assenza di consenso dell’interessato e tale circostanza risulta altresì indirettamente comprovata dal fax della convenuta del 5.9.2012 (doc. 7).
L'(…), pur dopo la diffida da parte dell’odierno attore (doc. 8), non ha ritirato dalla distribuzione il catalogo in questione, il quale è rimasto disponibile nelle agenzie quantomeno fino al 31.10.2012 (v. doc. 9-14).
La fotografia in questione ritrae l’attore e il figlio in un contesto che, ex se considerato, non presenta alcun elemento atto a fornire un’immagine negativa dei soggetti in questione, né a ledere l’immagine, l’onore o la reputazione degli stessi.
Trattasi invero della rappresentazione del sig. (…), con in braccio il piccolo (…), mentre accarezza un cervo. La foto è inserita in una pagina in cui sono visibili anche una porzione di costa verdeggiante ed una piscina illuminata. Nella pagina accanto è ben visibile una spiaggia con acque cristalline. In tale contesto, nulla (neanche la presenza del cervo, contrariamente a quanto allegato da parte attrice) può essere considerato come diffamatorio o denigratorio.
Tuttavia, a prescindere da qualsivoglia elemento diffamatorio insito nella fotografia, la pubblicazione è avvenuta senza il consenso delle parti rappresentate e raffigura peraltro anche un minore, soggetto meritevole di particolare tutela.
L’assenza di consenso dell’interessato, dirimente nella fattispecie in esame, è da considerarsi provato alla luce dell’attività istruttoria compiuta.
Innanzitutto, i convenuti non hanno dimostrato l’esistenza di un consenso scritto alla pubblicazione. E’ vero che il consenso alla pubblicazione dell’immagine altrui non necessita la forma scritta e può essere espresso anche verbalmente o addirittura essere tacito (nel qual caso va tuttavia desunto alla luce di indizi precisi e concordanti), ma nella specie la prova di tale consenso non è stata comunque raggiunta: il teste (…) (il fotografo che scattò la fotografia), interrogato sul punto, ha invero dichiarato di non ricordare se nella specifica occasione chiese ed ottenne il consenso del sig. (…) (v. verbale udienza del 13.10.2015, punti 6, 7 e 8).
Il diritto all’immagine si esplica, in particolare, nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso (nel caso di minori, è evidente che il consenso spetta ai genitori o comunque agli esercenti la patria potestà).
L’art. 10 c.c. dispone: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Dalla disgiuntiva “ovvero” si evince che anche la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata ex lege sia vietata e comporti pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno (a prescindere dall’avvenuta lesione del decoro e della reputazione della persona raffigurata).
La previsione codicistica si ricollega agli artt. 96 e 97 L. n. 633 del 1941, ai sensi dei quali l’immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, essendo ciò possibile solo in caso di notorietà della persona o dall’ufficio pubblico ricoperto, o per altre ragioni specificamente indicate all’art. 97 (nei quali non può farsi rientrare la fattispecie in esame).
L’avvenuta pubblicazione non autorizzata della fotografia, utilizzata per fini pubblicitari (catalogo con capillare distribuzione), comporta quindi ex se il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore del danneggiato (cfr., ex multis, Cass. 12433/2008; Cass. 4785/1991).
Con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha affermato che “l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell’art. 10 cod. civ., sia in virtù dell’art. 29 della L. n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall’art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.” (Cass. 12433/2008).
Quanto al danno patrimoniale, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che lo stesso – individuato nel pregiudizio economico di cui la persona abbia risentito per effetto della pubblicazione – deve essere adeguatamente provato dal danneggiato; allorché invece non possano essere provate le specifiche voci di danno, l’interessato potrà chiedere il pagamento di una somma commisurata al compenso che avrebbe tratto dalla cessione volontaria dell’immagine, da valutarsi in via equitativa, in considerazione della notorietà del soggetto raffigurato, del vantaggio conseguito dal soggetto che si è avvantaggiato della pubblicazione e di tutte le altre circostanze ricorrenti in concreto (cfr. Cass. 11353/2010; Cass. 12433/2008).
Ancora, recente giurisprudenza di merito ha ribadito che, “avendo un valore economico l’immagine di qualsiasi persona, lo sfruttamento non autorizzato di essa da parte di terzi provoca palesemente un danno, per cui è certo l'”an debeatur”, pur se esso non può essere provato nel suo preciso ammontare; per cui la sua liquidazione deve avvenire in via forfettaria sulla base quanto meno del cd. prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ‘ (Corte Appello Lecce, sez. II; 22.4.2015, n. 280).
Nella specie, considerata la non notorietà della persona raffigurata, da valutarsi in uno all’avvenuta pubblicazione dell’immagine di un minore ed alle finalità pubblicitarie perseguite dall'(…) con la capillare distribuzione del catalogo, e tenendo in considerazione la circostanza che nell’ambito del catalogo in questione la fotografia in questione rappresenta una minima parte del catalogo (in mezzo a tantissime altre), appare equa la liquidazione, a titolo di danni
patrimoniali e non patrimoniali in favore dell’attore (in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore), della somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00 (Euro 5.000,00 in favore del sig. (…) in proprio ed Euro 5.000,00 in favore dello stesso nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore (…)), oltre interessi legali nella misura di legge dal dovuto al soddisfo.
La convenuta (…) ha svolto domanda di manleva nei confronti della terza chiamata (…), in caso di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dagli attori.
La domanda nei confronti della terza chiamata è fondata e va pertanto accolta.
La (…) ha confermato che la foto per cui è causa è stata scattata dal fotografo sig. (…), da essa incaricato di effettuare un servizio fotografico in digitale sulla struttura ricettiva, gli esterni, le attività svolte, ecc., ma ha allegato che la foto venne scattata col consenso del sig. (…).
Di tale circostanza, tuttavia, non è stata fornita – come s’è detto – prova in giudizio (lo stesso sig. (…), in sede di esame testimoniale, non è stato in grado di confermarla) e non sono emersi altri elementi indiziari (precisi e concordanti) che depongano in tal senso.
La (…) ha poi chiesto, in caso di accoglimento della domanda di manleva, che essa sia limitata all’inadempimento contrattuale eventualmente imputabile ad (…) e ai danni prevedibili ex art. 1225 c.c.
Risulta dagli atti che (…) forniva ad (…), ai sensi dell’art. 7.9 c. del contratto stipulato tra le parti, la fotografia per la pubblicazione, garantendo che il suo utilizzo non violava diritti di terzi (la clausola recita: “Il fornitore dichiara e garantisce: … c) tutto il materiale descrittivo della struttura, incluse eventuali fotografie, è di sua esclusiva proprietà e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto lo stato dei luoghi e della Struttura, e che tale materiale e il suo utilizzo a fini commerciali da parte del Fornitore e/o di (…) non viola qualsivoglia diritto di terzi e non genererà pretese, anche economiche, di terzi”; v. doc. 2 di parte convenuta (…)).
Incombeva pertanto su (…) e non su (…) l’acquisizione del consenso del (…) per l’utilizzo della fotografia, non potendo richiedersi ad (…) di verificare nuovamente, per ciascuna delle numerose fotografie fornite da (…), se ciascuno dei soggetti ivi raffigurati avesse prestato il consenso.
Quanto all’estensione della responsabilità di (…), se è vero che la stessa ha assunto un vincolo contrattuale con (…), è altrettanto vero che la cessione della fotografia, scattata in assenza del consenso della persona raffigurata, integra comunque violazione dell’art. 10 c.c. (e dei correlati artt. 96 e 97 L. n. 633 del 1941) e correlativa responsabilità extracontrattuale in applicazione del disposto di cui all’art. 2055 c.c. (cfr., pur se in diversa fattispecie, Cass. 21995/2008 e Cass. 5175/1997, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Il fotografo che ceda all’editore di una rivista fotografie di cui non sia consentita la diffusione è tenuto, sia contrattualmente che extracontrattualmente, nei confronti del cessionario, al risarcimento dei danni che ne derivino, a meno che non provi (negli esclusivi rapporti con lo stesso) che il cessionario si sia assunto ogni rischio inerente”.
Nella specie, per espressa ammissione della stessa (…) il sig. (…) era “fotografo incaricato dalla (…) di un servizio in digitale sulla propria struttura ricettiva, sugli esterni della stessa, sulle attività svolte, etc”; pag. 6 comparsa di risposta).
La domanda di manleva va pertanto accolta e per l’effetto (…) va condannata a tenere indenne (…) per tutto quanto corrisposto agli attori – a titolo di risarcimento danni, interessi e spese di lite – in conseguenza della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, in base allo scaglione di valore corrispondente, come da concorde giurisprudenza, al quantum riconosciuto (e non dal petitum richiesto dagli attori).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3080/2013 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta (…) s.p.a. al pagamento, in favore di parte attrice, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di Euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, dal dovuto al saldo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.835,00, oltre spese per compensi, oltre spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. accoglie la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata (…) s.r.l. e per l’effetto condanna (…) s.r.l. a tenere indenne (…) s.p.a. per tutto quanto corrisposto all’attore in dipendenza della presente sentenza, a titolo di risarcimento danni, interessi e spese processuali.
Così deciso in Pordenone il 28 agosto 2017. Depositata in Cancelleria il 29 agosto 2017.