In materia di liquidazione del danno biologico, in difetto di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso alla regola equitativa di cui all’art.1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche la uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non potendosi tollerare la liquidazione in misura diversa di identici pregiudizi solo perché esaminati da Uffici Giudiziari differenti. All’attualità tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, fatta salva, in ogni caso, la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. Nella fattispecie concreta, tuttavia, il Giudice, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 2059 c.c. e sulla base delle allegazioni, delle prove acquisite e delle risultanze della consulenza tecnica, ritiene presuntivamente non adeguatamente risarcita, con la sola applicazione dei criteri predetti, la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, in quanto sussistenti in concreto elementi specifici che impongono una ulteriore liquidazione. In tal senso, invero, assumono rilievo elementi quali l’inevitabile shock subito dal danneggiato in seguito al sinistro stradale, avendo egli riportato lesioni di una certa gravità, il periodo di degenza prima ospedaliera e poi domiciliare, e, dunque, l’indubbia alterazione delle proprie abitudini di vita a causa dei postumi del sinistro che lo hanno, altresì, costretto a sottoporsi a cicli di cure riabilitative e fisioterapiche. Gli elementi di cui innanzi, pertanto, devono ritenersi idonei a giustificare una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale subito nella specie dall’attore.
Tribunale Arezzo, civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 11
In attesa della tabella unica nazionale per le lesioni macropermanenti (da 10 a 100 punti di invalidità), nella liquidazione del danno biologico i tribunali devono fare riferimento alle tabelle milanesi, la cui applicazione non solo è legittima, ma anzi evita un uso squilibrato del concetto di “equità” e quindi il rischio di discriminazione tra cittadini. Per abbandonare le tabelle è necessario che sussistano in concreto circostanze idonee e che vengano ben spiegate.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 8 novembre 2012, n. 19376
Nelle ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità del mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati – esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri – pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 5 novembre 2012, n. 18927
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici; quindi e’ inammissibile, perche’ costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, In sostanza, i danni non patrimoniali di cui all’articolo 2059 cod. civ. costituiscono un’unica voce di danno, che e’ pero’ suscettibile di atteggiarsi con varie modalita’ e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 luglio 2012, n. 13722
Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equita’ che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perche’ esaminati da differenti uffici giudiziari.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 luglio 2012, n. 12464
Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equita’ che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perche’ esaminati da differenti Uffici giudiziali; che tale uniformita’ di trattamento e’ garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso gia’ ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 8 novembre 2012, n. 19376
Ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest’ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l’intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, per avere quest’ultima condiviso le conclusioni di un c.t.u. medico-legale, il quale, considerando non sufficiente una valutazione probabilistica in termini pari al 70-80%, aveva escluso il nesso causale tra il reato di atti di libidine di cui era rimasta vittima una minore e l’esistenza di un danno psichico permanente, ritenendo plausibile un solo danno psichico transeunte).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 11 giugno 2009, n. 13530
Nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale non può essere liquidato in modo automatico e “pro quota” come una lesione minore: esso ha una propria fisionomia, oltre che precisi referenti costituzionali, e dunque merita un ristoro tendenzialmente satisfattivo e non semplicemente simbolico; nessuna norma costituzionale, infatti, consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 04 marzo 2008, n. 5795
Se il danno morale è ontologicamente di natura transeunte, è indubbio che alcuni tipi di patemi d’animo, quale quello ingenerato nei genitori in conseguenza dello stato vegetativo perenne di un figlio, hanno un’intrinseca attitudine ad essere ineluttabilmente permanenti piuttosto che meramente cogenti e, nella misura in cui determinano un coacervo coatto di costanti privazioni e dolori che vicendevolmente si alimentano, suggeriscono una liquidazione congiunta al diverso ma contiguo danno esistenziale (o da compromissione del rapporto parentale).
Tribunale di Marsala, 20 febbraio 2008
Ai fini della risarcibilità del danno morale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato accertamento positivo della colpa dell’autore del danno, a patto, però, che essa debba ritenersi sussistente in base a una presunzione di legge, come nel caso dell’art. 2054 c.c., e che, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 14 febbraio 2008, n. 3532
Il risarcimento del danno di natura non patrimoniale conseguente alla sofferenza contingente inferta al danneggiato a seguito delle lesioni riportate in occasione di un incidente stradale, è qualificabile come danno morale soggettivo, non essendovi alcun dubbio, in mancanza di riscontri di segno opposto, che la menomazione fisica comporti, altresì, la sopportazione di dolore e patema d’animo. Ai fini della determinazione del “quantum” va allora tenuto presente che la liquidazione non può che essere “equitativa”, mancando un parametro certo di misurazione del dolore psichico transeunte. Al riguardo, ove manchino specifiche allegazioni probatorie, si ritiene che il medesimo danno possa quantificarsi in misura pari ad un terzo del danno biologico complessivo.
Tribunale di Bari, Sezione III, 19 ottobre 2007, n. 2363
La risarcibilità del danno morale non richiede che l’illecito civile integri in concreto un reato accertato in sede penale. E’ sufficiente che sia astrattamente previsto come tale, secondo quanto può desumersi dall’art. 198 c.p., a norma del quale l’estinzione del reato o delle pene non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato medesimo.
Tribunale di Messina, Sezione I, 29 dicembre 2007
Nel caso di danno morale, non potendosi fornire al denaro funzione di corrispettivo del bene perduto, esso ha semplicemente funzione di un mezzo per ottenere soddisfazioni in sostituzione del dolore ingiustamente provato, di conseguire determinate utilità a lenimento di sofferenze. La valutazione di tale danno è quindi da condurre necessariamente in sede equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e con riferimento a vari criteri, attinenti: alla gravità del fatto, all’entità del dolore o patema d’animo inflitto alla vittima, in considerazione anche dell’età e delle condizioni personali del danneggiato nonché all’intensità dell’elemento soggettivo. La valutazione deve inoltre tenere conto dei postumi permanenti parzialmente invalidanti, con esiti che non incidono in modo sensibile sulla vita di relazione e sul rapporto del soggetto con il proprio corpo e la propria immagine, né incidono sull’attività lavorativa.
Tribunale di Modena, Sezione I, 11 settembre 2007, n. 1525
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana. Inoltre, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Circa il danno esistenziale, laddove il giudice abbia liquidato il danno biologico e le sofferenze conseguenti non residua spazio per il risarcimento di ulteriori pregiudizi esistenziali, perché tutti già ricompresi in quelli già liquidati, risultando altrimenti certa la duplicazione risarcitoria del medesimo danno. Circa il danno alla vita sessuale, il pregiudizio della vita di relazione, anche nell’aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell’integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell’integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno “esistenziale”. Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli “aspetti dinamico-relazionali” della vita del danneggiato.
Tribunale Milano Sezione 5 Civile Sentenza del 14 gennaio 2010, n. 381
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, il disagio lamentato (nella specie, responsabilità contrattuale per mancata fruizione della visione di una partita di calcio), non può costituire fonte di riconoscimento del danno c.d. “esistenziale”, come “quid pluris” rispetto al danno morale, sia quando manca l’allegazione e la prova dei disagi subiti, sia quando non integra gli estremi della lesione di altri interessi di rango costituzionale, costituenti un pregiudizio proiettato nel futuro, con ripercussione negativa su singole attività, attraverso le quali si realizza la propria personalità.
Giudice di Pace di Bari, 12 marzo 2008, n. 1306
In tema di danno esistenziale, lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in ipotesi derivato dalla lesione dello stesso; peraltro, né la serenità né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti la persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale (in applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso del Comune di Reggio Calabria presentato contro la decisione della Corte d’appello, che lo aveva condannato a risarcire il danno esistenziale ad una famiglia che viveva in un appartamento adiacente a un lampione e per questo facilmente raggiungibile dai ladri).
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 12 febbraio 2008, n. 3284
Il danno esistenziale può definirsi come quella componente del danno non patrimoniale che consegue alla lesione oggettiva dei beni costituzionalmente garantiti (diversi dalla salute e dall’integrità fisica) di per sé considerati, cioè non assunti nel loro connotato patrimoniale.
T.A.R. di Genova Liguria, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 118
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla morte del congiunto, il giudice deve tener conto del pregiudizio esistenziale corrispondente alla compromissione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia: tale danno – che si distingue, a livello descrittivo, sia dal danno biologico che dal danno morale – ricorre nella normalità dei casi di lesione del rapporto parentale, per cui potrà essere fondata su presunzioni la relativa prova.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 30 ottobre 2007, n. 22884
Sebbene il riconoscimento del danno non patrimoniale si configuri come danno conseguente alla lesione di valori inerenti alla persona, e non solo come “danno morale soggettivo”, non vi è dubbio che tale danno, definito come “esistenziale”, non può considerarsi esistente “in re ipsa” e, cioè, coincidente con la lesione dell’interesse tutelato, occorrendo invece la prova specifica di dette conseguenze, che ben possono avere diversa ampiezza e consistenza, e, che, essendo strettamente legate alle situazioni contingenti, oggettive e soggettive, di volta in volta diverse, non possono essere oggetto di alcuna presunzione. Pur tuttavia, deve escludersi che il danno esistenziale coincida semplicemente con la lesione del bene salute e che, quindi, sia conseguenza necessaria della lesione fisica subita dal danneggiato, se pure grave, prescindendo “in toto” dalla prova di un danno (diverso ed ulteriore rispetto alla vera e propria malattia, per un verso, ed alla sofferenza contingente, per altro verso).
Tribunale di Bari, Sezione III, 19 ottobre 2007, n. 2363
Il danno non patrimoniale sinteticamente definibile come “esistenziale” consiste nel forzoso mutamento delle proprie abitudini di vita, e cioè nel pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno ossia sul piano delle relazioni sociali e mondane, con conseguente lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti. La liquidazione di tale danno deve avvenire con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. ma al contempo il più possibile analitica alla luce degli esposti criteri e delle risultanze di causa.
Tribunale di Modena, Sezione I, 11 settembre 2007, n. 1525
Nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato e vengano in considerazione sia la sofferenza morale da esso indotta nella persona offesa sia il pregiudizio psico-fisico, onde evitare duplicazioni di risarcimento, qualora si avvalga delle note tabelle, il giudice dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tribunale Roma Sezione 12 Civile Sentenza del 12 gennaio 2010, n. 400
Nella valutazione del danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare la gravità del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; per quanto attiene, invece, la liquidazione di tale danno, il giudice, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuariali vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale, deve liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi, compensativi o da ritardo.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 04 marzo 2008, n. 5795
Nel caso di lesioni gravi a soggetto minorenne, la lesione della salute include il danno biologico nella sua complessità di lesione fisica, psichica, interrelazionale e dinamica; conseguentemente, la valutazione della gravità del danno deve avvenire mediante consulenza medico legale che tenga conto anche dell’evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa generica e delle qualità della vita, sicché la valutazione tabellare attuariale deve avvenire ai valori attuali (al tempo della liquidazione) con elevata personalizzazione, attesa la lunga durata della invalidità rispetto alle speranze di vita. Tali criteri derivano dal superiore principio della lesione integrale del danno alla salute, che attiene ad un diritto umano inviolabile, costituzionalmente garantito anche nel suo aspetto risarcitorio.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 10 marzo 2008, n. 6288
Le tabelle locali in uso ai tribunali per la liquidazione del danno biologico, su cui è poi liquidato anche il danno morale, non hanno forma di pubblicazione ufficiale, ma possono svolgere solo la funzione del cd. fatto notorio locale, cioè limitato ad una ristretta cerchia di soggetti; tale fatto notorio, pur escludendo il vizio di motivazione ex art. 115 c.p.c., costituendo una deroga al principio dispositivo, a quello del contraddittorio e a quello del divieto per il giudice di far ricorso alla sua “scienza privata”, deve essere tuttavia riportato nella sentenza nel suo esatto contenuto, in modo che di esso possa averne cognizione anche chi non vi ha accesso.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 12 marzo 2008, n. 6684
Vertendosi in tema di cosiddette micropermanenti, la liquidazione del risarcimento del danno biologico va determinata facendo uso dei dettami di cui all’art. 51 l. 57/2001 ed ai successivi decreti ministeriali di aggiornamento dei valori del primo punto d’invalidità e di ogni giorno d’invalidità assoluta (rispettivamente pari ad euro 697,92 e 40,72 come da d.m. att. prod. del 12/6/2007, con decorrenza aprile 2007). Quanto al risarcimento del danno morale, è opportuno rammentare che la nota sentenza 8827/2003 della S.C. ha innovativamente statuito che il risarcimento non patrimoniale (del quale, sempre a mente di tale pronuncia, solo una parte è integrata dal danno morale soggettivo tradizionalmente inteso, mentre la restante quota è rappresentata dai pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto) è da ritenersi svincolato dalla configurabilità del fatto lesivo come reato.
Tribunale di Milano, Sezione XI, 13 dicembre 2007, n. 13741
Le tabelle in uso presso gli uffici giudiziari non costituiscono fatto notorio. Esse possono entrare nel giudizio di merito per il tramite di attività della parte, che ne solleciti l’applicazione. Oppure possono essere sussunte direttamente dal giudice che intenda assumerle come metro di liquidazione equitativo.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, 11 giugno 2007, n. 13676
buongiorno …allora praticamente il 2 di giugno 2017 mi hanno investito battendo molto brutalmente la testa e una spalla avevo anche un livido gamba destra…tutto dalla stessa parte…ho messo l avvocato e ho portato avanti la pratica ..facendo tutto cio che portava come anche le terapie..circa un mese fa ho avuto la visita medico legale dalla mia parte ….dalla visita mi hanno dato un punteggio 3.4….che ovviamente nn so a cosa corrisponda come indenizzo risarcimento..posso avere suo aiuto?? passano anche le ricevute mediche??grazie claudia
Buongiorno, se possibile vorrei avere un indicazione a quanto può arrivare la valutazione in punteggio di invalidità e l’ammontare del risarcimento per il danno biologico permanente subito a causa di un incidente la cui conseguenza è stata la perdita di un occhio a mio nipote di anni 12.
Grazie Fernando