Nel caso in cui si renda necessario eseguire dei bonifici per il pagamento della propria quota di spese di ordinaria manutenzione effettuate sulle parti comuni condominiali è necessario utilizzare la forma “dedicata” o sufficiente il bonifico ordinario?
Nel caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non occorre che il bonifico eseguito da parte del singolo condomino nei confronti dell’amministratore sia dedicato. In sede di verifica della documentazione che sarà presentata al Caf (e che comunque deve essere conservata), infatti, oltre alla delibera di assemblea che ha deciso l’esecuzione dei lavori, con allegata la ripartizione delle spese pro quota millesimale, deve essere disponibile solo l’attestazione fornita dall’amministratore della cifra effettivamente pagata.
Non ha quindi importanza che il bonifico fatto all’amministratore sia “parlante” ma solo il fatto che sia l’amministratore ad avere utilizzato a sua volta un bonifico a norma di legge per pagare la ditta (o le ditte) che hanno eseguito i lavori per i quali si intende usufruire delle detrazioni fiscali previste dal testo unico delle imposte sui redditi.