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Tassa rifiuti 2019: come non pagare o pagare meno

1 Febbraio 2019 | Autore:
Tassa rifiuti 2019: come non pagare o pagare meno

Le esenzioni e le riduzioni della Tari si applicano solo se l’interessato presenta la dichiarazione al Comune entro i termini: attenzione alla scadenza del 31 gennaio.

La tassa sui rifiuti va pagata ogni anno. Neanche chi è in affitto può evitare il prelievo. Essa infatti grava sul proprietario o chi detiene l’immobile. Sono previste però delle esenzioni e delle riduzioni, in parte dalla normativa nazionale, in parte da quella locale. Se ti stai chiedendo come non pagare o pagare meno della Tassa rifiuti 2019 ecco alcuni chiarimenti che potrebbero tornarti utile.

L’immobile non produce rifiuti o produce rifiuti speciali non soggetti alla tassa comunale? L’immobile è destinato ad attività stagionale e non produce rifiuti per la maggior parte dell’anno? L’immobile è vuoto e inabitabile e non produce rifiuti? In tutti i suddetti casi e in quelli eventualmente previsti dal regolamento comunale, l’esenzione o riduzione della Tari non si applica in modo automatico ma presuppone sempre una dichiarazione dell’interessato che dimostri al Comune i presupposti dell’esenzione/riduzione.

A tal proposito occorre prestare molta attenzione a quanto previsto dal regolamento Tari del proprio Comune in quanto quasi sempre la dichiarazione ai fini dell’esenzione/riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di imposta. Dopo quella data non è più possibile dimostrare di non dover pagare la tassa rifiuti o di doverla pagare in misura ridotta. La domanda di esenzione/riduzione con dichiarazione e dimostrazione dei relativi presupposti deve solitamente essere presentata secondo il modulo predisposto dal Comune.

Quando si paga la Tari e quando no

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
  • le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

I regolamenti comunali possono prevedere altre ipotesi di esenzione, per esempio per le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per i disabili e per i minori.

Chi deve pagare la Tari

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Quale superficie dell’immobile si calcola per la Tari

Per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Tari rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Quando la Tari è ridotta?

I principali sconti previsti per la Tari sono i seguenti:

  • sconto per compostaggio: alcuni Comuni prevedono una riduzione dell’imposta rifiuti del 10% per chi ricicla gli scarti organici, facendo uso dei contenitori per la creazione del compost;
  • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: se il Comune non cura, per un determinato periodo, il servizio di ritiro dei rifiuti, l’utente ha diritto a uno sconto fino all’80% della tariffa Tari;
  • esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento: anche qualora siano commesse rilevanti violazioni nell’effettuazione del servizio, sia della normativa generale, che di quella comunale, il contribuente ha diritto a una riduzione fino all’80% dell’imposta;
  • interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbia causato una situazione dannosa o pericolosa per l’ambiente e le persone, riconosciuta dall’autorità sanitaria: anche in quest’ipotesi, non si potrà imporre al contribuente una tariffa più elevata del 20% di quella intera (lo sconto è, quindi, anche in questo caso, dell’80%);
  • punto di raccolta lontano dalla zona servita: laddove il cassonetto della spazzatura sia collocato in una posizione non agevole rispetto all’abitazione, il contribuente avrà diritto a una tariffa ridotta, pari ad un massimo del 40% rispetto a quella integrale.

I Comuni possono poi prevedere ulteriori riduzioni ed agevolazioni come nei seguenti casi:

  • abitazioni occupate da una sola persona;
  • casa vacanza: abitazioni cioè soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale e che, per gran parte dell’anno, restano inutilizzate e prive di occupanti. In tale ipotesi la ragione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla spazzatura si giustifica sulla base della minore produzione di rifiuti che l’immobile determina;
  • immobili occupati da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, per oltre sei mesi all’anno;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • immobili detenuti da Onlus ed enti assimilabili;
  • locali di culto;
  • locali commerciali la cui attività esercitata ha subito una forte riduzione a causa dell’apertura di cantieri pubblici;
  • nuclei familiari in condizioni disagiate;
  • situazioni di grave disagio per l’utenza;
  • contribuenti che smaltiscono una parte dei rifiuti in proprio, conformemente alla normativa, oppure che abbiano realizzato interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti.

Si ribadisce che, in tutti i casi suddetti, per beneficiare dell’esenzione e della riduzione Tari, occorre presentare apposita dichiarazione al Comune nei termini da questo stabiliti a pena di decadenza. Se non si presenta la dichiarazione, avente valore annuale, non si può poi contestare la bolletta relativa alla tassa rifiuti.



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9 Commenti

  1. Salve x chi ha perso il lavoro con 2figli tra cui uno minorenne vedova la tari devo pagarla con il 10 per cento di sconto come è possibile invece ci sono molti extracomunitari che lavorano senza pagare la tari?

  2. Riferendomi alla tassa TARI, se un disabile L. 104/92 art. 3 c. 3, abita da solo, nel Comune di Trieste, in un alloggio comunale, gestito dall’Arter, può usufruire di riduzioni? grazie

  3. Mi piacerebbe sapere solo una cosa. Chi, per via del proprio reddito, non può chiedere nessuna esenzione, quando va a pagare, paga in più anche per coloro che sono esenti totali o parziali ?????

  4. ho 78 anni e mezzo vivo solo devo pagare per intero la tassa rifiuti? ho un reddito annuo di 14000 €

  5. sono stata sottoposta a un pagamento per una casa in campagna per uso stagionale discontinuo per 5 anni non pagati, pur non avendo ricevuto la bolletta e non avendo mai usufuito del servizio. Quale è il compportamento da adottare in tale situazione?

    1. Maria ti suggeriamo di leggere i nostri articoli:
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      1. salve possibile avere chiarimento a riquadro ho venduto casa nel 1998 ed ancora ricevo pagamento della tari

        1. Leggi i nostri articoli:
          -Facsimile ricorso Commissione Tributaria tassa rifiuti https://www.laleggepertutti.it/293884_facsimile-ricorso-commissione-tributaria-tassa-rifiuti
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