Art. 59 d.lgs. n. 507/1993. -Attivazione del servizio
1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalita’ di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonche’ delle relative capacita’ minime da assicurare in relazione all’entita’ e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali e’ obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e’ dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Tenuto conto del disposto dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insedimanenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e’ svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attivita’ dell’utente o e’ effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacita’ dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e’ dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo e’ dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.
6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita’ sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente puo’ provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.