Pausa sigaretta: posso essere licenziato?


Il dipendente ha diritto alla pausa durante il lavoro ma deve rispettare i luoghi in cui si può fumare. Ma quando scatta il reato di truffa?
È un fatto assodato: fumare nuoce gravemente alla salute. Quello che, forse, non è altrettanto chiaro è se fumare può nuocere gravemente al nostro rapporto di lavoro. Cioè, se per andare in pausa sigaretta posso essere licenziato.
La risposta è «dipende». Da quanto tempo ci vuole per quella sigaretta e, soprattutto, da dove la si fuma. È vero che il dipendente ha il sacrosanto diritto di fare una pausa in base a quanto stabilito dal contratto nazionale di categoria e che, durante quella pausa, è libero di fare quello che vuole (bere un caffè, chiacchierare con i colleghi o, appunto, accendersi una sigaretta) senza essere licenziato. Ma è altrettanto vero che deve rispettare i divieti di fumo imposti dall’azienda a tutela degli altri lavoratori. E che, quindi, dovrà fare in modo di inquinare soltanto i suoi polmoni e non quelli degli altri, pena un provvedimento disciplinare o il licenziamento.
Su entrambi i casi si sono espressi sia i tribunali ordinari sia la Cassazione. Vediamo.
Indice
Quando ho diritto alla pausa sigaretta senza essere licenziato?
Dicevamo che ogni dipendente ha diritto ad una pausa durante la giornata di lavoro, secondo le modalità stabilite dai vari contratti di categoria. Pur senza citare esplicitamente il fumo, la legge [1] sancisce che, a meno di diversi accordi contrattuali, qualsiasi lavoratore ha diritto ad almeno 10 minuti di pausa per ogni turno di lavoro che superi le sei ore giornaliere (tenendo, comunque, conto delle esigenze produttive dell’azienda) e 11 ore consecutive di riposo tra un turno e l’altro.
Che cosa può fare il dipendente in quei 10 minuti, sono affari suoi. Dicono che la pausa fa bene alla salute, ma se lui decide di rovinarsela fumando è un problema suo e nessuno glielo può impedire. Certo, dovrà fare la pausa sigaretta in uno spazio consentito, cioè in un cortile aperto oppure all’esterno dell’azienda. Anche se c’è qualche eccezione. Ad esempio, non è possibile fumare all’aperto nei pressi degli ospedali, delle università o delle scuole, a meno che non siano state stabilite dalle stesse strutture delle apposite aree per i fumatori. Insomma, bidelli, insegnanti o infermieri devono accendere la sigaretta ad una debita distanza.
Se, però, il lavoratore rispetta le norme e dedica il suo momento di pausa ad una sigaretta, non può essere licenziato. Lo ha stabilito il Tribunale di Monza con una sentenza di qualche anno fa, che ha ordinato il reintegro di un lavoratore messo alla porta (non proprio per fumare, ma perché ci restasse fuori) per colpa di una sigaretta accesa all’aperto in orario di lavoro. Il giudice ha ordinato all’azienda anche il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento illegittimo a quella del reintegro.
Quando posso essere licenziato per la pausa sigaretta?
Dicevamo all’inizio che una cosa è avere diritto alla pausa sigaretta ed un’altra ben diversa è fumare dove al dipendente fa più comodo. Ci sono – perché la legge lo impone – dei limiti ben precisi. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a tutelare la salute dei propri dipendenti con tutti gli strumenti che ha disposizione. Compreso quello del controllo di ciò che succede nei corridoi, nei bagni, in qualche stanza nascosta da qualche parte. E non vale dire: «È che a quest’ora non c’è nessuno, quindi non do fastidio». Il divieto, infatti, si estende alle ore non lavorative.
Quindi, il lavoratore che viene sorpreso a fare la pausa sigaretta in un luogo vietato può (e deve) essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare. Anche al licenziamento?
Secondo la Cassazione [2], il licenziamento per aver fumato durante l’orario di servizio è possibile solo nei casi più gravi. Ad esempio, quando il comportamento viene ripetuto più volte nonostante la presenza di materiali infiammabili: si configura infatti la giusta causa di licenziamento perché l’abitudine del lavoratore crea un pericolo per l’azienda, mentre l’accanito e incurante fumatore non ascolta i richiami dei superiori.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il licenziamento deve essere l’ultima spiaggia, la sanzione residuale per quei comportamenti più gravi che non consentono più la prosecuzione del rapporto di lavoro per aver fatto perdere, nel datore, ogni fiducia nel suo dipendente. La gravità del fatto contestato a quest’ultimo deve essere particolarmente rilevante e non può coincidere solo con l’essersi preso una pausa di pochi minuti per fumare.
Pausa sigaretta in luoghi vietati: cosa rischia il datore di lavoro?
È sempre la Cassazione a stabilire che, «nel caso in cui il dipendente si trovi, a causa della postazione di lavoro, nella situazione di una ripetuta esposizione al fumo passivo, dalla quale consegue una condizione di disagio – causa di possibili gravi danni alla salute nel lungo periodo – certamente si deve ritenere che essa abbia inciso negativamente sull’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti come quello al lavoro; pertanto deve ritenersi che il comportamento omissivo del datore, a fronte di un comportamento vietato da specifiche disposizioni di legge, sia certamente determinante per il danno non patrimoniale patito dal dipendente. Dunque, detto datore di lavoro deve essere condannato al risarcimento».
Non solo: per la Suprema Corte, si può, addirittura, parlare di mobbing quando il capo non fa nulla per impedire ai dipendenti la pausa sigaretta davanti ai colleghi, pur sapendo il danno che ciò provoca a uno dei lavoratori (magari perché affetto da qualche malattia respiratoria). Mobbing che, certamente, va a incrementare l’entità del risarcimento del danno che si può chiedere all’azienda. Senza contare, peraltro, i risvolti penali per chi non ha fatto di nulla per evitare ciò pur avendo una posizione apicale all’interno del luogo di lavoro.
Pausa sigaretta: quando si rischia il reato di truffa?
Fin qui ciò che prevedono legge e giurisprudenza sulla pausa sigaretta del dipendente che lavora nel settore privato. Ma che succede l’impiegato statale si allontana dal posto di lavoro quando gli pare per soddisfare il vizio della nicotina? Con una sentenza appena depositata dalla Cassazione [3], è stato stabilito che durante l’orario di servizio retribuito (cioè nell’arco di tempo in cui il lavoratore è pagato per lavorare), ogni allontanamento dalla scrivania «deve risultare da un provvedimento amministrativo annotato sul registro delle presenze», che si tratti di un registro cartaceo o informatico. Tali giustificazioni, insiste la Suprema Corte, non possono arrivare dopo. In altre parole: se lavori in un ufficio pubblico e vuoi uscire a fumare, devi comunicarlo in modo tale che la tua assenza venga registrata. Altrimenti – ed è qui che scatta il reato di truffa – risulta che vieni pagato per un lasso di tempo in cui non hai lavorato. Non a caso, spiega la Cassazione, sarebbe difficile far combaciare la registrazione della presenza e l’assenza di fatto non giustificata.
note
[1] Dl. n. 66/2003.
[2] Cass. sent. n. 23862/16 del 23.11.2016.
[3] Cass. sent. n. 04454/2019 del 29.01.2019.
Ottimo articolo al quale va aggiunta, per evitare altro tipo di sanzione disciplinare, una sola precisazione:
Fatta salva diversa previsione contrattuale, in linea generale e di principio, l’onere dei 10 minuti di pausa rimane a carico del lavoratore. Nel senso che, ad esempio, un lavoratore, con orario di lavoro 8,00 – 14,30, che istituzionalizza la pausa di 10 minuti, poi li dovrà recuperare, lasciando definitivamente il posto di lavoro alle 14,40 e non alle 14,30. Poi tutto, nel particolare, dipende dalla tipologia di lavoro, dal posto di lavoro e dall’intelligenza delle controparti……….!
Hai detto bene, dall’intelligenza della controparte, che purtroppo sopratutto in certi uffici, non è molto sviluppata in aspetti relazionali.
è vietato fumare anche per chi lavora all’aperto? io sono armatore ferroviario e di conseguenza lavoro sui binari… posso mettere la sigaretta in bocca e continuare a lavorare. non devo fare alcuna pausa. volevo sapere se si può oppure è vietato?
Non rientrano nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore tutte quelle ipotesi in cui emerga il cd. rischio elettivo che si determina allorquando venga tenuta dal lavoratore una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante che si ponga al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione
Il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal dipendente a seguito della protratta esposizione passiva al fumo di sigaretta dei colleghi di lavoro.
Ti consigliamo la lettura delle ultime sentenze su: produzione e distribuzione delle sigarette; configurabilità del reato di getto pericoloso di cose; esposizione passiva al fumo di sigaretta dei colleghi di lavoro https://www.laleggepertutti.it/359569_sigaretta-ultime-sentenze
Le condotte di uso del telefono cellulare e della sigaretta elettronica durante l’orario di lavoro non sono equiparabili, anche ai fini della recidiva, alla sospensione dell’attività lavorativa senza giustificato motivo, prevista come infrazione passibile di licenziamento perché la sospensione del lavoro postula una totale (e transitoria) assenza della prestazione da parte del lavoratore, laddove tanto l’uso del telefono cellulare, quanto quello della sigaretta, non sono in sé incompatibili con lo svolgimento, in tutto o in parte, dell’attività lavorativa, deponendo in tal senso, altresì, l’individuazione della contravvenzione al divieto di fumare quale illecito disciplinare suscettibile di sanzione conservativa.