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Arresto e reclusione: quali differenze

21 Gennaio 2018 | Autore:
Arresto e reclusione: quali differenze

Arresto e reclusione prevedono entrambi la privazione della libertà, ma vi sono delle differenze

Le pene detentive si distinguono in arresto e reclusione, a seconda del tipo di reato commesso; sia l’arresto che la reclusione prevedono la privazione della libertà personale del soggetto condannato, per un periodo determinato di tempo, ma vi sono delle differenze; vediamo insieme quali sono, analizzando dapprima le diverse tipologie di reato previste nel nostro ordinamento e poi le rispettive pene.

 Cosa sono i reati?

reati, così genericamente definiti, si distinguono in delitti e contravvenzioni. I primi, ovvero i delitti, sono quei reati (dolosi o colposi) puniti più gravemente mentre le contravvenzioni, contemplando dei comportamenti illeciti meno gravi, prevedono delle pene meno severe. Per le contravvenzioni non è necessario valutare la presenza o meno dell’elemento soggettivo: prevedono la punizione per il fatto stesso di essere state realizzate, a prescindere dalla volontà di commettere un illecito.

Per capirci meglio, se un soggetto viene fermato mentre è alla guida in stato di ebrezza, sarà deferito alle autorità e, molto probabilmente, sarà condannato senza che il giudice debba valutare se costui abbia deciso di guidare la macchina con la precisa volontà di farlo (dolo) o semplicemente per imprudenza (colpa). Trattandosi di una contravvenzione, come abbiamo anticipato, sarà punibile per il sol fatto di essere stata realizzata.

La distinzione fondamentale, quindi, tra delitti e contravvenzioni consiste nella differente specie di pena prevista dal codice [1]: i delitti sono quei reati per i quali sono previste alternativamente la pena dell’ergastolo, della reclusione e/o della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali sono previste la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. Ma vediamo, arresto e reclusione: quali differenze.

 Le pene detentive: arresto e reclusione

Le pene detentive prevedono la privazione della libertà del condannato e possono essere scontate in istituzioni dedicate, quali carcere, prigione, penitenziario, istituto di pena, case di cura o abitazioni. Tra le pene ritroviamo la reclusione e l’arresto: ma quali sono le differenze?

L’ arresto [2] consiste nella privazione della libertà determinata dalla commissione di una contravvenzione e va da cinque giorni a tre anni; è scontato in uno degli istituti a ciò destinati o  in sezioni specializzate di essi. Il condannato all’arresto ha l’obbligo di lavorare e può essere addetto anche a lavori diversi da quelli organizzati nel carcere (o altro istituto di pena), tenuto conto delle sue attitudini e delle sue precedenti attività.

La reclusione [3] prevede, invece, la privazione della libertà personale a tempo determinato, come conseguenza della commissione di un delitto (o a tempo indeterminato nel solo caso dell’ergastolo). La pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni (a seconda del reato commesso), e deve essere scontata in un istituto a ciò preposto (carcere).

Facciamo qualche esempio. Se commetti un abuso edilizio (contravvenzione), sei passibile della pena dell’arresto, mentre se commi un furto (delitto), puoi essere condannato alla pena della reclusione. Cosa cambia in sostanza ed in pratica? Praticamente nulla. Nonostante siano predisposti dei luoghi diversi a seconda del tipo di pena, questi sono solo indicativi e nella pratica sono la stessa cosa (il carcere).

La casa di reclusione e la casa circondariale

Con carcere intendiamo genericamente gli istituti di custodia preventiva, quelli per l’esecuzione della pena e quelli per l’esecuzione delle misure di sicurezza, anche se nella pratica la distinzione non è obbligatoria. Esistono, infatti, diversi istituti, tra cui:

  • la casa mandamentale, in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio in quanto accusate di aver commesso reati lievi oppure perché condannate a pene fino ad un anno (pe,r esempio nel caso dell’arresto); ma tali istituti sono ormai quasi tutti dismessi;
  • la casa circondariale (presente in ogni città che ospita un tribunale) in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo pena inferiore ai cinque anni);
  • la casa di reclusione, che è il vero e proprio istituto, adibito all’espiazione della pena.

Oltre a questa divisione teorica, nella pratica e ai fini dell’espiazione pena, nulla cambia se si tratta di arresto o reclusione.


note

[1] Art. 17 cod. pen.

[2] Art. 25 cod. pen.

[3] Art. 23 cod. pen.


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