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Cosa prevede la legge 104 per i lavoratori sieropositivi

21 Gennaio 2018 | Autore:
Cosa prevede la legge 104 per i lavoratori sieropositivi

Invalidità, indennità di accompagnamento, permessi retribuiti, tutela della privacy, periodo di comporto, divieto di discriminazioni, agevolazioni per assunzioni: guida alla tutela del lavoratore sieropositivo.

L’arcinota legge 104 sui portatori di handicap ha introdotto uno speciale regime di agevolazioni per favorire l’inserimento, nella vita lavorativa e sociale di ogni giorno, di coloro che, a causa della loro patologia, rischierebbero di vivere ai margini della società.

Scorrendo il testo della legge, si noteranno una serie di sussidi e di benefici volti non soltanto ad aiutare la persona ammalata, ma anche i familiari e quanti hanno bisogno di tempo per assistere l’infermo. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua emanazione (la legge 104 è del 1992), ancora oggi resta il punto di riferimento per quanti soffrono di gravi patologie. Tra queste ultime ve n’è una, in particolare, a cui con questo articolo vorremmo dedicare attenzione: parliamo dell’Aids, ossia della sindrome da immunodeficienza acquisita, causata, come ben noto, dal virus dell’Hiv.

Prima di vedere insieme cosa prevede la legge 104 per i lavoratori sieropositivi, è importante una precisazione. Sieropositiva è una persona che risulta positiva alla ricerca di anticorpi dell’Hiv (che è quello che causa la malattia vera e propria) nel sangue.

Il termine  sieropositività, dunque, indica la presenza nell’organismo di anticorpi a seguito dell’ingresso del virus Hiv. Di norma, però, la persona sieropositiva non presenta nessuna evidenza esteriore della presenza del virus nel proprio organismo. Da qui la necessità della  prevenzione: la persona sieropositiva, ad esempio, potrebbe infettare il partner e perfino peggiorare la propria situazione reinfettandosi (si parla, in questo caso, di superinfezione)  con un virus diverso dal proprio.

Fatta questa doverosa premessa, vediamo cosa prevede la legge 104 per i lavoratori sieropositivi e cosa prevedono le altre leggi a favore della persona affetta da questa gravissima patologia.

Lavoratori sieropositivi: cosa prevede la legge 104?

Come anticipato, la legge 104 è sostanzialmente dedicata a fornire agevolazioni sia alla persona affetta dalla grave patologia che ai familiari che devono assisterla. Anche chi è sieropositivo o ammalato di Aids può, a seconda delle condizioni cliniche, ottenere il riconoscimento dell’handicap.

Un’apposita commissione medica valuta e riconosce l’handicap o l’handicap in situazione di gravità. Il riconoscimento dell’handicap grave dà diritto al lavoratore o ai familiari entro il terzo grado che lavorano, di godere di una riduzione dell’orario di lavoro senza detrazioni economiche (due ore giornaliere o tre giorni al mese, a scelta del lavoratore).

La stessa legge prevede una serie di opportunità e diritti per le persone portatrici di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, tale da determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione (agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche, riduzione dell’Iva per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli per disabili motori, integrazione scolastica).

Per i genitori o familiari conviventi che assistano una persona sieropositiva conclamata, in situazione di gravità, valgono pertanto i benefici previsti per le altre patologie, e cioè:

  • diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito;
  • diritto a scegliere, ove sia possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il proprio consenso [1].

Per ottenere le agevolazioni gli interessati devono inoltrare domanda all’azienda o all’ente pubblico, allegando:

  • certificazione rilasciata dall’Asl competente che attesta la gravità;
  • certificato di stato di famiglia;
  • dichiarazione di responsabilità che il coniuge lavoratore non usufruisca delle stesse agevolazioni.

Un concetto va ribadito: la legge 104 non contempla direttamente la sindrome da immunodeficienza acquisita quale patologia cui ricollegare determinati benefici: per godere di questi ultimi, infatti, occorre essere “persona handicappata” secondo la legge. Con tale definizione si fa riferimento a colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [2].

Tutto questo significa che la persona sieropositiva potrà beneficiare (insieme ai suoi familiari) delle agevolazioni della legge 104 soltanto se, a seguito della visita della commissione medica, la sua patologia sarà riconducibile alla nozione di handicap sopra riportata. In soldoni, il sieropositivo la cui malattia non ha concrete ripercussioni sul modo di vivere non avrà diritto alle previsioni della legge 104.

Lavoratori sieropositivi: cosa prevede la legge?

Il legislatore ha adottato un apposito provvedimento a favore dei lavoratori sieropositivi [3]. Secondo la legge, è vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività. È, altresì, fatto assoluto divieto di licenziare un lavoratore in quanto affetto da Hiv.

Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da Hiv se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da Hiv, nell’ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire all’identificazione delle persone interessate.

Per evidenti ragioni di privacy, la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici per infezione da Hiv può essere data esclusivamente alla persona cui detti esami sono riferiti.

L’accertata infezione da Hiv non può mai costituire motivo di discriminazione, in particolare per l’iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro.

La legge, quindi, tutela il lavoratore sieropositivo da qualsiasi forma di discriminazione, avendo cura di preservare anche il suo diritto alla privacy. La Corte Costituzionale, però, ha dichiarato l’illegittimità della legge ove non prevede accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezione da Hiv come condizione per l’esercizio di attività che comportano rischi per la salute di terzi [4].

In parole povere, la Consulta ha ritenuto (per certi versi) eccessiva la tutela della riservatezza del lavoratore sieropositivo, privacy che potrebbe essere violata nel caso in cui l’attività lavorativa possa comportare rischi per la salute di altre persone, come ad esempio i colleghi di lavoro.

Lavoratori sieropositivi: hanno diritto all’invalidità?

L’invalidità civile si differenzia dagli altri tipi di invalidità per il fatto di non richiedere alcun versamento contributivo. Essa è perciò oggetto di prestazioni solo assistenziali.

Secondo l’ordinamento italiano, è invalido civile chiunque sia affetto da patologie tali da compromettergli la normale capacità lavorativa (se in età da lavoro, cioè tra i 18 e i 65 anni), ovvero da renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età [5]. I benefici concessi variano a seconda del grado di invalidità riconosciuto. L’assegno di invalidità spetta solo a chi sia dichiarato invalido con una percentuale compresa tra il 74 e il 99%; inoltre, a differenza dell’indennità di accompagnamento [6], è necessario anche che il soggetto versi in uno stato di bisogno economico. La pensione di inabilità, invece, spetta ai cittadini con invalidità civile al 100%.

Anche l’infezione da Hiv, elencata nelle patologie ematologiche non neoplastiche, dà luogo a un’invalidità dal 21 al 100%, a seconda del grado di evoluzione della malattia.

La Corte di Cassazione ha espressamente riconosciuto il diritto delle persone che si sono ammalate di Aids a ricevere la pensione dall’Inps, anche se tollerano bene le cure antivirali che vengono loro praticate e non presentano manifestazioni cliniche pur essendo nella fase avanzata dell’infezione [7].

Nel caso venga riconosciuta un’invalidità del 100% e l’impossibilità a deambulare o a compiere i normali atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un accompagnatore, è possibile richiedere un’indennità di accompagnamento, erogata indipendentemente dal reddito percepito. A questa prestazione hanno diritto anche gli ultrasessantacinquenni purché non siano ricoverati in istituti di cura.

Lavoratori sieropositivi: agevolazioni per assunzioni

La legge promuove l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato [8]. La legge si rivolge alle persone disabili in età lavorativa, che abbiano compiuto i sedici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile, e include diverse tipologie di disagio tra cui quella degli invalidi civili.

Una persona sieropositiva cui sia riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 46% e fino al 100%, purché con residue capacità di lavoro accertate da una commissione medica, può chiedere l’iscrizione alle liste delle categorie protette all’ufficio di collocamento per disabili.

Lavoratori sieropositivi: altre agevolazioni

Da ultimo, si ricordi che la sindrome da immunodeficienza acquisita rientra tra le patologie che giustificano l’assenza da lavoro oltre il normale periodo di comporto. Spieghiamo meglio.

Nei casi di assenza per malattia è previsto un periodo di comporto, cioè un periodo di assenza dal lavoro entro il quale il lavoratore non può essere licenziato, individuato dalla contrattazione collettiva nazionale. All’autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere il periodo di comporto nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile del lavoro.

I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, quali ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da Hiv, i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie vengano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia e vengano retribuiti interamente.


note

[1] Art. 33 legge n. 104/1992 del 05.02.1992.

[2] Art. 3 legge n. 104/1992.

[3] Legge n. 135/1990 del 05.06.1990.

[4] Corte Cost., sent. 218/1994 del 02.06.1994.

[5] Legge n. 118/1971 e successive modifiche.

[6] Legge n. 18/1980.

[7] Cass., sent. n. 990/2002.

[8] Legge n. 68/1999.

Autore immagine: Pixabay.com


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