TAR Umbria, sez. I – Perugia, sentenza 21 novembre 2017 – 3 gennaio 2018, n. 16
Presidente Potenza – Estensore Amovilli
Fatto
1.-Espone l’odierna ricorrente di aver ottenuto dal Tribunale civile di –omissis—omissis-.
Essendo il padre riconosciuto nella vita professionale e pubblica con il doppio cognome di “-omissis-” e “-omissis– –omissis-”, con istanza del –omissis– di aggiungere al proprio cognome “-omissis-” il nome “-omissis-”.
Con Decreto –omissis-, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/90, ha respinto la suddetta istanza, non riconoscendo gli eccezionali presupposti previsti dalla normativa vigente, richiamandosi anche al parere n. 1919/2003 del Consiglio di Stato, e non essendovi peraltro prova del doppio cognome.
La ricorrente ha impugnato il suddetto decreto, deducendo motivi così riassumibili:
I.Eccesso di potere per insufficienza della motivazione, irrazionalità, illogicità e contraddittorietà: non vi sarebbero ragioni per non accogliere l’istanza trovando essa fondamento in ragioni più che meritevoli di tutela legate al desiderio della ricorrente di far riconoscere pubblicamente la propria appartenenza alla famiglia naturale;
II. eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti: l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente idonea a comprovare l’identificazione del padre della ricorrente con il doppio cognome di “-omissis-” e “-omissis– –omissis-”.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, evidenziando l’infondatezza della pretesa azionata, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità in capo all’Amministrazione in merito al mutamento del cognome.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2016 con ordinanza n. –omissis-è stata respinta la domanda incidentale cautelare attesa la carenza del “periculum in mora”.
All’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del –omissis-ha respinto l’istanza della ricorrente volta al mutamento del proprio cognome “-omissis-” in “-omissis– –omissis-”.
L’Amministrazione in buona sostanza non ha ritenuto meritevole di tutela l’esigenza prospettata dall’interessata di carattere morale – affettivo di essere identificata con il padre, a suo dire generalmente conosciuto nella vita pubblica sia con il cognome “-omissis-” che “-omissis– –omissis-“.
3. – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. – Giova evidenziare, in punto di fatto, come l’odierna istante, nata –omissis-, abbia ottenuto in sede giudiziale il riconoscimento della paternità naturale del –omissis—omissis-, di professione –omissis– e come il cognome “-omissis-” fosse collegato a quello della madre del dott. –omissis-.
La ricorrente ha fornito, specie nell’ambito del presente giudizio, elementi idonei a dimostrare in effetti come il padre fosse riconosciuto con tal doppio cognome, quali contratti, articoli di giornale e dichiarazioni di terzi.
3.2. – Ciò premesso, ritiene il Collegio che la posizione sottesa all’istanza di mutamento del cognome azionata sia recessiva rispetto all’interesse pubblico alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona.
Ai sensi dell’articolo 89 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come sostituito dal d.P.R. 13 marzo 2012 n. 54 “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche’ ridicolo o vergognoso o perche’ rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e’ situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”.
La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale e non può essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l’interessato alla modificazione del cognome e il titolare del cognome (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 marzo 2013, n. 676).
Nel caso di specie, l’ambito cognome aggiuntivo “-omissis-” deriva dal cognome della madre del dott. –omissis-, si che l’attribuzione ne determinerebbe una ingiustificata lesione dei diritti della personalità (art. 2 Cost. sub specie di diritto al nome e all’identità personale) e, per essa, degli eredi legittimi, unitamente al contrasto con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo statusgiuridico e sociale (Consiglio di Stato, sez. I, 17 marzo 2004, n. 515).
D’altronde, come evidenziato dall’Amministrazione, la modifica del cognome riveste carattere eccezionale ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela dei soggetti istanti, nel caso di specie cedevoli rispetto al suesposto interesse pubblico, non venendo comunque meno l’identificazione della ricorrente con la propria famiglia naturale.
4. – Per i suesposti motivi il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Un alunno ha cambiato cognome nell’a.s. 2017 mentre il diploma di scuola media è stato conseguito nell’a.s. 2015/2016 con il vecchio cognome. Il suddetto diploma rimane con il vecchio cognome o deve essere corretto dalla scuola dove si è diplomato con il nuovo cognome .Grazie.
E-mail : [email protected]
Salve alla nascita avevo il cognome di mia madre dopo un po’ di anni mi è stato cambiato con quello di mio padre.
Ora devo consegnare una cartella clinica di un intervento che ho fatto da piccolo con il cognome di mia madre quale documento devo fare per dimostrare l’avvenuto cambio di cognome?
Grazie
Ho un cognome italiano che da quando ero ragazzino attira prese in giro e battutine da parte delle impiegate nei negozi, negli uffici, perchè indica un verbo per come è scritto.è considerato ridicolo da molti che lo sentono…. Fra l’altro non ho legami stretti con altre persone che hanno questo cognome, già non mi piaceva quello di base ma penso che ci sia stato addirittura un errore di trascrizione in tempi antichi, ed avendo uno spazio in mezzo che nel cognome originale non c’è, crea dei fraintendimenti.
Non solo rivela le origini, ma a volte fa credere addirittura a quasi tutte le persone che lo sentono che sia originario di alcune zone nelle quali, non solo non ho parenti ma non ci sono nemmeno mai stato.
Volevo chiedere se esistono le seguenti possibilità:
Richiedere se è possibile cambiarlo con un cognome un pochino più “neutro” che mi permettesse di essere giudicato per quello che sono e non per una potenziale regione di provenienza. Anche per non ricevere tutte le volte che dico il cognome le stesse domanda “di dove sei originario?”. “torni a casa?” “sei venuto con la barca?” Risposta che devo dire: guarda che sono nato qui… Non vengo da nessuna parte.
A volte ricevo battute poco simpatiche. Capita molto spesso con le impiegate.. ovunque.
Anche perchè è un cognome che incuriosce, e nella zona nella quale sono nato è praticamente assente.
2a possibilità:
Ho visto che molte persone italiane dello spettacolo hanno leggermente cambiato il loro stesso cognome, per lo stesso motivo. Per me che faccio musica sarebbe molto utile.
Qualche esempio di italiani, li scrivo con dei puntini in mezzo per non violare la privacy ma si capisce il senso del cambiamento: J.e Pass, Giova..i Pas.alacq.a.
Lo rendono neutro e fanno in modo che il loro cognome non identifichi le loro origini. Parlo di musicisti che suonano soprattutto negli Usa e mi chiedevo se lo stesso si può fare in Italia.
Non so se utilizzano solo un nome d’arte oppure siano andati a farselo cambiare.
Mi basterebbe modificare il cognome in quanto il mio nome di battesimo mi piace e non mi crea molti problemi di inserimento, tantomeno discriminazioni o prese in giro.
Cordiali saluti
Puoi trovare tutte le informazioni che riguardano il cambio di nome e cognome nei nostri articoli:
-Cambio del nome e cognome: procedura e motivi validi https://www.laleggepertutti.it/285296_cambio-del-nome-e-cognome-procedura-e-motivi-validi
-Cambio di nome e cognome: come e quando è possibile? La richiesta di modifica del proprio nome è possibile non solo in caso di nome ridicolo o vergognoso: una guida completa sulla procedura da seguire. https://www.laleggepertutti.it/59326_cambio-di-nome-e-cognome-come-e-quando-e-possibile
-Cambio di nome e cognome: quanto tempo occorre per averlo? Procedura più snella per il cambio del nome ma i tempi variano caso per caso; possibile un sollecito per motivate ragioni. L’accoglimento però non è automatico https://www.laleggepertutti.it/130079_cambio-di-nome-e-cognome-quanto-tempo-occorre-per-averlo
Grazie mille.
E’ stato un piacere esserti stati d’aiuto. Continua a seguire il nostro portale di informazione giuridica. Ogni giorno, su La Legge per Tutti, puoi trovare tantissime news.
Salve, vorrei gentilmente sapere se è possibile cambiare il cognome (ovviamente corrispondente a quello del padre) sostituendolo con quello della madre. La motivazione è astio personale. Grazie.
La procedura di cambiamento del nome e del cognome è disciplinata dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR n. 396/2000), dagli artt. 89-94. Il cambiamento del nome/cognome ha carattere eccezionale e, secondo la giurisprudenza, è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela dei soggetti istanti. Più precisamente, la legge individua ipotesi specifiche in cui è possibile modificare il nome/cognome: “chiunque può cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale”. Secondo la giurisprudenza formatasi sul tema, la domanda di mutamento, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale. In altri termini, non è possibile modificare il nome o cognome in qualsiasi momento e a proprio piacimento, ma servono presupposti specifici, che rivelino interessi meritevoli di tutela e che comunque non creino problemi in ordine all’identificazione della persona.
Per maggiori informazioni, leggi i nostri articoli sull’argomento:
-Cambio del nome e cognome: procedura e motivi validi https://www.laleggepertutti.it/285296_cambio-del-nome-e-cognome-procedura-e-motivi-validi
-Come cambiare nome e cognome? https://www.laleggepertutti.it/136960_come-cambiare-nome-e-cognome
Mia figlia è sposata ma è rimasta incinta di un altro uomo che frequenta da un anno (non aveva più rapporti con il marito e viveva da ”separata in casa”). Ora che si trova all’ottavo mese della gestazione può al momento della nascita dichiarare che il figlio non è del marito, dare prima il suo cognome (di mia figlia) e dopo procedere con il riconoscimento da parte del padre naturale?
Se, quando la donna è sposata, per legge si presume che il marito sia anche il padre del bambino, tuttavia, qualora questi non sia il padre naturale, detta presunzione legale si ritiene integrativa rispetto a quanto risulta dall’atto di nascita; atto che in definitiva determinerebbe l’attribuzione dello status. In pratica, la presunzione di paternità avrebbe valore solo dopo la formazione dell’atto di nascita, che rappresenta il titolo dello stato di figlio. Anche prima della entrata in vigore della L. 154/13 che ha parificato i figli nati fuori e dentro il matrimonio, la Cassazione, infatti, aveva stabilito che non opera la presunzione di cui all’articolo 232 cod. civ. (cioè il concepimento del bambino durante il matrimonio) poiché la presunzione di paternità del marito (ai sensi dell’ art. 231 cod. civ.) non interviene per il solo fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo. Pertanto, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come “naturale”, difetta l’operatività di dette presunzioni e dello status di figlio legittimo e non è necessario che il marito proceda al disconoscimento ai sensi dell’abrogato art. 235 cod. civ.Dunque la madre può senz’altro dichiarare che il figlio è nato da “relazione adulterina”. E, ove ciò avvenga:– da un lato viene esclusa l’operatività della presunzione di genitorialità del marito (sicché questi non dovrebbe proporre alcuna azione di disconoscimento di paternità),– dall’altro il genitore biologico avrebbe pieno titolo per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.In parole più semplici, l’acquisto da parte del nascituro dello stato di figlio legittimo (cioè nato dentro il matrimonio) in base alla presunzione di paternità del marito non opera in modo automatico per il solo fatto che il bambino sia nato da una donna sposata, ma richiede, per il suo operare, anche la formazione di un titolo che attribuisca tale stato, ovvero dell’atto di nascita come figlio legittimo: perciò, se all’atto di nascita risulti che il bambino è stato dichiarato dalla madre come figlio “naturale”, ossia come concepito da persona diversa dal marito, in tal caso la presunzione di paternità non trova applicazione.Dunque, la figlia del lettore dovrà dichiarare, alla nascita del bambino, che il piccolo non è figlio del marito ma di un uomo al quale non è legata da alcun legame di parentela o affinità nei gradi (ciò per escludere la diversa ipotesi di figlio incestuoso). Diversamente il bambino si presumerà figlio del marito, il quale dovrà, entro precisi limiti di tempo, chiedere al giudice il disconoscimento di paternità. Disconoscimento senza il quale non sarà mai possibile al genitore biologico il riconoscimento del bambino. Naturalmente tutto questo richiederebbe del tempo (molti mesi e forse oltre un anno) in quanto si aprirebbe un procedimento giudiziario vero e proprio che è senz’altro possibile (anzi, opportuno) evitare con la suddetta dichiarazione alla nascita.Quanto alla forma del riconoscimento e al cognome del nascituro, questi assumerà il solo cognome della madre se questa renda autonoma dichiarazione alla nascita. Di seguito il padre biologico, col consenso della donna, potrà chiedere che il bambino porti il proprio cognome aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno.È comunque possibile che il riconoscimento del bambino avvenga contestualmente ad opera di entrambi i genitori alla nascita, evitando la necessità di successive richieste di cambio di cognome. Ai sensi dell’ art 250 cod. civ. infatti il figlio naturale può essere riconosciuto (nei modi previsti dall’ art. 254 cod. civ.), dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.L’art. 262 del cod. civ. inoltre stabilisce che il figlio naturale assume il cognome del padre, se il riconoscimento è congiunto. In caso di riconoscimento successivo da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Va poi chiarito che anche qualora il riconoscimento da parte del padre naturale dovesse avvenire dopo diverso tempo, la Suprema Corte ha comunque ribadito in più occasioni che il figlio, anche se nato da una relazione extraconiugale, ha diritto di essere mantenuto sin dalla nascita dal suo padre naturale, anche nel caso in cui con questo non vi sia mai stata alcuna frequentazione. Sarà naturalmente compito del giudice determinare la misura del mantenimento dovuto.
La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale e non può essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l’interessato alla modificazione del cognome e il titolare del cognome.
Il sistema normativo delineato dal d.P.R. n. 396 del 2000 distingue nettamente tra due fattispecie di cambiamento del cognome, quella che viene concessa con decreto del prefetto e quella di competenza del Ministro dell’interno, disciplinata dagli artt. 84 e seguenti del medesimo d.P.R.: orbene se è vero che parte della giurisprudenza ha escluso che la Prefettura sia titolare di una potestà discrezionale, il cui esercizio possa e debba concludersi con la ponderazione dell’interesse privato con quello pubblico, è tuttavia altresì vero che resta evidente l’esigenza di una meditata individuazione della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell’istanza.
Il mio cognome è un nome al plurale. Fin da bambina, gli amici di famiglia, il parroco e i professori hanno sempre “confuso” il mio nome con il mio cognome, chiamandomi per un nome che non mi appartiene. Questa cosa mi ha sempre creato disagio, anche perché, svariate volte, mi sono sentita ripetere la domanda “Come ti chiami?” anche da persone che conoscevo ormai da anni o che mi avevano vista nascere. Inoltre, con la mia famiglia paterna ho sempre avuto un rapporto piuttosto teso e conflittuale.
Così, stanca di questa situazione, ho cambiato nome su un social network, per vedere la reazione di chi mi stava attorno. Ho trovato subito dei miglioramenti e le persone non solo si stanno abituando al nuovo nome, ma molti di loro adesso riescono ad individuarmi e a capire chi sono. Vorrei tanto poter ufficializzarlo e usarlo come nome a tutti gli effetti, ma ho paura che la mia famiglia paterna possa opporsi. Cosa dovrei fare?
Ti suggeriamo la lettura dei seguenti articoli:
-Come cambiare nome e cognome? https://www.laleggepertutti.it/136960_come-cambiare-nome-e-cognome
-Cambio del nome e cognome: procedura e motivi validi https://www.laleggepertutti.it/285296_cambio-del-nome-e-cognome-procedura-e-motivi-validi
-Modifica del cognome: ultime sentenze https://www.laleggepertutti.it/341057_modifica-del-cognome-ultime-sentenze
Salve.
Nel mese di Ottobre feci richiesta per il cambio del cognome e, non ricevendo risposta, telefonai in prefettura dove mi comunicarono che ci sarebbe voluti mesi perché la precedenza era rivolta a casi particolari. Mi consigliate di fare sollecito? O può essere visto quasi come un atto di arroganza, visto che la decisione è a discrezione del Prefetto?
La richiesta non viene accolta in modo automatico, ma solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da una documentazione adeguata e da motivazioni significative.
Cosa succede dopo aver cambiato il cognome? Devo avere un nuovo codice fiscale? Certificato di nascita? O solo carta d’identità e passaporto?
Buonasera,
In questo contesto vorrei sapere se è possibile (in ogni momento della procedura) fermare/annullare la procedura di cambio di nome/cognome anche se la domanda è stata interpretata meritevole dal prefetto.