Il Decreto del Fare del Governo Letta ha modificato le modalità di denuncia, da parte del datore di lavoro, degli infortuni sul lavoro all’Inail.
Il decreto legge “del fare” ha modificato la disciplina sulle denunce degli infortuni sul luogo di lavoro. Viene abrogato l’obbligo [1] a carico del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Resta però l’obbligo, da parte del datore, di denunciare entro 48 ore dall’evento l’infortunio all’Inail con modalità telematica.
Viene modificata, poi, la disciplina sulle modalità di gestione delle denunce. È ora stabilito che le autorità di pubblica sicurezza e le direzioni del lavoro potranno accedere all’archivio dell’istituto di assicurazione per acquisire i dati delle denunce di infortunio sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni.
Entro 4 giorni dalla presa visione, con accesso alla banca dati Inail, dei dati sulle denunce infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 gioni, la Dtl (Direzione territoriale del lavoro) procede, su richiesta del lavoratore, di un superstite o dell’Inail, a un’inchiesta per accertare:
– la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato;
– le circostanze, la causa e la natura dell’infortunio ed eventuali inosservanze alla norme di prevenzione;
– l’identità dell’infortunio e il luogo;
– lo stato dell’infortunato;
– la retribuzione;
– in caso di morte, le condizioni dei familiari dell’infortunato.
L’inchiesta ha carattere amministrativo in quanto volta a verificare se l’infortunio è indennizzabile da parte dell’Inail.
note
[1] Art. 54 del Dpr 1124/1965.