Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 novembre 2017 – 22 gennaio 2018, n. 2623
Presidente Palla – Relatore Sabeone
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 22 marzo 2016, ha riqualificato l’originaria imputazione di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483 cod.pen.) in quella di falsità in scrittura privata (articolo 485 cod.pen.) e ha “assolto” P.E. , P.S. e M.F. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il fatto era costituito, secondo il capo d’imputazione, nell’apposizione di una falsa data di stipula in un contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile al fine di eludere le indagini in corso e di far apparire la locazione dell’immobile come regolarmente posta in essere.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il solo imputato M. , a mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una motivazione illogica in merito all’intervenuta riqualificazione dell’originaria imputazione, che avrebbe dovuto condurre ad una formula di proscioglimento perché il fatto non sussiste, non essendovi nemmeno gli estremi di fatto per integrare il ritenuto reato di cui all’articolo 485 cod.pen.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.pen., comma 2, si impone ogni volta che sussista l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l’ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all’articolo 530, comma 2, cod.proc.pen. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della “evidenza” posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (v. Cass. Sez. III 24 aprile 2002 n. 20807).
A ciò si aggiunga come questa Corte, nella sua massima espressione, abbia, inoltre, affermato il principio secondo il quale nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poiché l’indicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nell’articolo 129 cod.proc.pen. è quella di un ordine ispirato a un’ampiezza di effetti liberatori per l’imputato progressivamente più ridotta, la formula perché il fatto non sussiste prevale su quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (v. Cass. Sez. Un. 27 settembre 2007 n. 2451).
Sempre in diritto, la giurisprudenza di questa Corte aveva, sia pure con decisioni molto datate, in relazione alle quali non si sono registrati diversi orientamenti e che il Collegio ritiene di dovere condividere e ribadire, ritenuto che per integrare il delitto di falsità in scrittura privata previsto dall’articolo 485 cod. pen. fosse necessaria una modificazione della realtà documentale preesistente rispetto a quella che si fa apparire ad opera dell’autore del falso, come nel caso di una divergenza fra autore apparente ed autore reale del documento o nel caso di un’alterazione del documento dopo la sua formazione. Ricorresse, invece, la fattispecie della falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’atto fosse genuino e provenisse da colui che ne apparisse l’autore, risultando non corrispondente al vero soltanto il suo contenuto, cioè la data di stipulazione del contratto (v. Cass. Sez. V 20 gennaio 1970 n. 64 Rv. 114487; Sez. V 13 marzo 1970 n. 512 Rv. 115195 e Sez. V 26 gennaio 1971 n. 128 Rv. 117394). Sulla base di quanto ora premesso in linea generale sulla falsità privata, deve rilevarsi che, in adesione a quanto già espresso più recentemente da questa Corte, il comportamento ascritto agli imputati, e per quanto d’interesse all’odierno ricorrente, per come descritto nell’imputazione e nelle decisioni di merito, non integrasse un’ipotesi di falsità materiale in scrittura privata, come tale punibile illo tempore ai sensi dell’articolo 485 cod. pen., non essendo in contestazione la genuinità dei documenti, difettando qualsiasi alterazione degli stessi e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale dello stesso, essendo, invece, risultato mendace il contenuto dei documenti stessi (v. Cass. Sez. V 25 maggio 1984 n. 6751 Rv. 165363, Sez. V 20 gennaio 2009 n. 12373 Rv. 243334 e Sez. V 24 settembre 2009 n. 42417, Rv. 245393).
Si è in presenza, quindi, nel caso di specie, di un’ipotesi falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, in relazione alla quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Cassazione penale, sez. V, 28/11/2017, (ud. 28/11/2017, dep.22/01/2018), n. 2623
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 22 marzo 2016, ha riqualificato l’originaria imputazione di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) in quella di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e ha “assolto” P.E., P.S. e M.F. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il fatto era costituito, secondo il capo d’imputazione, nell’apposizione di una falsa data di stipula in un contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile al fine di eludere le indagini in corso e di far apparire la locazione dell’immobile come regolarmente posta in essere.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il solo imputato M., a mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una motivazione illogica in merito all’intervenuta riqualificazione dell’originaria imputazione, che avrebbe dovuto condurre ad una formula di proscioglimento perchè il fatto non sussiste, non essendovi nemmeno gli estremi di fatto per integrare il ritenuto reato di cui all’art. 485 c.p..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, si impone ogni volta che sussista l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l’ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2, quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poichè altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della “evidenza” posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (v. Cass. Sez. 3^ 24 aprile 2002 n. 20807).
A ciò si aggiunga come questa Corte, nella sua massima espressione, abbia, inoltre, affermato il principio secondo il quale nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poichè l’indicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nell’art. 129 c.p.p., è quella di un ordine ispirato a un’ampiezza di effetti liberatori per l’imputato progressivamente più ridotta, la formula perchè il fatto non sussiste prevale su quella perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato (v. Cass. Sez. Un. 27 settembre 2007 n. 2451).
Sempre in diritto, la giurisprudenza di questa Corte aveva, sia pure con decisioni molto datate, in relazione alle quali non si sono registrati diversi orientamenti e che il Collegio ritiene di dovere condividere e ribadire, ritenuto che per integrare il delitto di falsità in scrittura privata previsto dall’art. 485 c.p., fosse necessaria una modificazione della realtà documentale preesistente rispetto a quella che si fa apparire ad opera dell’autore del falso, come nel caso di una divergenza fra autore apparente ed autore reale del documento o nel caso di un’alterazione del documento dopo la sua formazione. Ricorresse, invece, la fattispecie della falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’atto fosse genuino e provenisse da colui che ne apparisse l’autore, risultando non corrispondente al vero soltanto il suo contenuto, cioè la data di stipulazione del contratto (v. Cass. Sez. 5^ 20 gennaio 1970 n. 64 Rv. 114487; Sez. 5^ 13 marzo 1970 n. 512 Rv. 115195 e Sez. 5^ 26 gennaio 1971 n. 128 Rv. 117394). Sulla base di quanto ora premesso in linea generale sulla falsità privata, deve rilevarsi che, in adesione a quanto già espresso più recentemente da questa Corte, il comportamento ascritto agli imputati, e per quanto d’interesse all’odierno ricorrente, per come descritto nell’imputazione e nelle decisioni di merito, non integrasse un’ipotesi di falsità materiale in scrittura privata, come tale punibile illo tempore ai sensi dell’art. 485 c.p., non essendo in contestazione la genuinità dei documenti, difettando qualsiasi alterazione degli stessi e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale dello stesso, essendo, invece, risultato mendace il contenuto dei documenti stessi (v. Cass. Sez. 5^ 25 maggio 1984 n. 6751 Rv. 165363, Sez. 5^ 20 gennaio 2009 n. 12373 Rv. 243334 e Sez. 5^ 24 settembre 2009 n. 42417, Rv. 245393).
Si è in presenza, quindi, nel caso di specie, di un’ipotesi falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, in relazione alla quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018