Come dimostrare un pagamento avvenuto ma di cui non si riesce a fornire la prova documentale.
Una cosa è certa: l’era digitale ci ha disabituato all’uso della carta e dei fascicoli. Siamo ormai capaci di archiviare mole di dati enormi dentro i nostri pc, enciclopedie negli hard disc esterni, conversazioni chilometriche nelle memorie degli smartphone, l’intero elenco telefonico nazionale sul cloud, ma non chiedete a un ragazzo di trent’anni di conservare la ricevuta di una bolletta: la perderà dopo neanche una settimana. Che fare però se, smarrita la quietanza o il bollettino con la prova del pagamento, il creditore volesse di nuovo i soldi? Come potresti dimostrare di avergli già corrisposto quel che chiede? In altri termini il quesito che giustamente si pone lo smemorato è il seguente: in caso di ricevuta di pagamento smarrita devo pagare?
Immaginiamo di aver versato all’amministratore di condominio diverse centinaia di euro per gli oneri mensili correlati alla gestione ordinaria; di aver corrisposto l’importo di una rata alla banca o di aver acquistato un oggetto e di pagarlo a rate. In tutti questi casi abbiamo però perso la ricevuta di pagamento che il creditore ci aveva rilasciato o il bollettino postale preparato con la stampa dell’avvenuta transazione, la copia dell’estratto conto con il bonifico effettuato. Che armi abbiamo per dimostrare di aver già pagato? È di questo che ci occuperemo nel seguente articolo.
Indice
- 1 Come dimostrare il pagamento fatto col conto correte
- 2 Come dimostrare il pagamento in contanti senza quietanza o con bollettino smarrito
- 3 Cosa significa prescrizione?
- 4 Perché i diritti cadono in prescrizione?
- 5 Tutti i diritti cadono in prescrizione?
- 6 Quanto tempo occorre perché un diritto cada in prescrizione?
- 7 Si può pagare un debito prescritto?
- 8 La prova del pagamento
Come dimostrare il pagamento fatto col conto correte
Innanzitutto è bene ricordare che solo i pagamenti superiori a 3mila euro devono avvenire con carte di credito, bancomat, assegni o bonifici. In questi casi, la prova del pagamento è sempre recuperabile grazie alla “tracciabilità bancaria”. L’istituto di credito presso cui abbiamo acceso il conto potrà – a nostra richiesta – fornirci la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del debito. Così, se versiamo le rate del mutuo con addebito sul conto, se saldiamo la bolletta con la domiciliazione bancaria, se versiamo le tasse tramite F24 telematico c’è sempre la possibilità di ripercorrere a ritroso le movimentazioni bancarie e recuperare la prova del pagamento.
Come dimostrare il pagamento in contanti senza quietanza o con bollettino smarrito
Il problema si pone allora solo per i pagamenti fatti i contanti o con bollettini postali. Qui il problema può essere aggirato in due modi.
Il primo è quello di ricorrere alla prescrizione. I diritti soggettivi non hanno una durata illimitata ne tempo. Molti diritti, soprattutto quelli connessi a questioni economiche, se non esercitati per lungo periodo, perdono ogni protezione o, come si dice in gergo tecnico, cadono in prescrizione. Cosa vuol dire concretamente?
Cosa significa prescrizione?
La prescrizione è l’estinzione di un diritto che si verifica quando il titolare omette di esercitarlo per un periodo predeterminato dalla legge (e che varia a seconda del tipo di diritto). Quando un diritto si prescrive il titolare non può più avanzare alcuna pretesa e il debitore non è obbligato a pagare.
Perché i diritti cadono in prescrizione?
La ragione della prescrizione sta nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. L’ordinamento vuol evitare che il mancato esercizio di un diritto (per dimenticanza, pigrizia o altra ragione) possa lasciare in sospeso a tempo indeterminato alcune situazioni che andrebbero invece definite in breve tempo (ad esempio il pagamento di un oggetto).
Tutti i diritti cadono in prescrizione?
Non tutti i diritti cadono in prescrizione. Ci sono i cosiddetti diritti indisponibili, quelli cioè che attengono a interessi costituzionali o ritenuti maggiormente delicati, il cui titolare non può cedere o rinunciare. Ad esempio non cade in prescrizione il diritto al nome o alla proprietà, il diritto al voto, il diritto alla vita e alla famiglia. Cade in prescrizione il diritto a ottenere lo stipendio.
Quanto tempo occorre perché un diritto cada in prescrizione?
Abbiamo elaborato questa scheda per consentire una pronta ricostruzione della prescrizione a seconda di ciascun diritto.
TABELLA A: I TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE
TIPOLOGIA DEL DEBITO | TERMINE DI PRESCRIONE | COMPETENZA |
IRPEF | 10 anni | Commissione Tributaria |
IVA | 10 anni | Commissione Tributaria |
IRES | 10 anni | Commissione Tributaria |
Imposta di Registro | 10 anni | Commissione Tributaria |
Imposte ipocatastali | 10 anni | Commissione Tributaria |
Crediti accertati con sentenza (a prescindere dalla natura del credito) | 10 anni | Non è più impugnabile se la sentenza è divenuta definitiva |
Canone RAI | 10 anni | Commissione Tributaria |
Diritti CCIAA | 10 anni | Commissione Tributaria |
Contributi INPS e INAIL anteriori al 1.01.2016 | 10 anni | Tribunale ordinario sez. lavoro |
Contributi INPS e INAIL successivi al 1.01.2016 | 5 anni | Tribunale ordinario sez. lavoro |
Contributi per Gestione separata | 5 anni | Tribunale ordinario sez. lavoro |
Contributi minori | 5 anni | Tribunale ordinario sez. lavoro |
TASI | 5 anni | Commissione Tributaria |
TARSU | 5 anni | Commissione Tributaria |
TARI | 5 anni | Commissione Tributaria |
ICI | 5 anni | Commissione Tributaria |
IMU | 5 anni | Commissione Tributaria |
Sanzioni per multe stradali | 5 anni | Giudice di Pace |
Sanzioni per omesso o ritardato versamento tributi | 5 anni | Commissione Tributaria |
Altre sanzioni | 5 anni | Giudice di Pace |
Bollo auto | 3 anni | Commissione Tributaria |
TABELLA B: I TERMINI DI NOTIFICA DEL DEBITO
TIPO DI DEBITO | TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO |
somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [4] |
somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale delle dichiarazioni | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [5] |
somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo |
somme dovute in base agli atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo |
TABELLA C: I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL DEBITO NON IN CARTELLA
TIPO DI DEBITO CON PRESCRIZIONE DI 10 ANNI |
debiti derivanti da contratti o atti leciti |
debiti con banche e finanziarie e rate di mutuo |
riconoscimento della qualifica superiore per il lavoratore dipendente |
demansionamento da parte del datore di lavoro |
diritto al pagamento del risarcimento in caso di assicurazione sulla vita |
pagamento del prezzo per acquisti in genere |
TIPO DI DEBITO CON PRESCRIZIONE DI 5 ANNI |
debiti derivanti da atti illeciti |
debiti per bollette del telefono (due anni per le bollette di acqua, luce e gas (se si perde la causa, prescrizione di 10 anni). Il termine è di 5 anni per tutte le altre bollette |
spese condominiali |
singole annualità rendite vitalizie |
singole annualità delle pensioni alimentari: 5 anni |
canone d’affitto |
oneri di condominio |
fitti di beni rustici |
interessi dovuti alla banca o a qualsiasi altro creditore |
tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi |
diritto al pagamento dello stipendio per il lavoratore dipendente |
diritto al pagamento del Tfr e di tutte le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro |
pagamento degli utili da parte di una società |
possibilità dei soci di agire contro gli amministratori della società, per responsabilità nella gestione |
pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro |
pagamento della retribuzione (busta paga) del lavoratore dipendente part time o full time, sia nel pubblico che nel privato |
TIPO DI DEBITO CON PRESCRIZIONE DI 3 ANNI |
pagamento dei corsi di lingua inglese o altre lingue ad insegnanti privati |
pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni a termini più lunghi di un mese |
pagamento dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese |
pagamento dei compensi dei professionisti, per l’opera prestata e per il rimborso delle spese vive sostenute (se il professionista ha fatto firmare al cliente un contratto, vale il termine generale di 10 anni) |
pagamento del notaio |
cambiali |
TIPO DI DEBITO CON PRESCRIZIONE DI 2 ANNI |
diritto al risarcimento in caso di incidenti stradali |
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione |
causa per contestazione di danni e vizi su contratti di appalto (denuncia entro 60 giorni dalla scoperta) |
TIPO DI DEBITO CON PRESCRIZIONE DI 1 ANNO |
diritto del mediatore a vedersi pagata la propria provvigione |
diritto dell’agente immobiliare al compenso per una vendita o un affitto |
diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto |
pagamento del premio da pagare all’assicurazione per la polizza (di qualsiasi polizza si tratti) |
pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni entro i limiti prestabiliti, a giorni o a singole ore, e comunque non oltre un mese |
pagamento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro non superiori a un mese |
pagamento di convitti |
pagamento dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio |
pagamento dei farmacisti per le medicine acquistate presso la farmacia |
iscrizione a scuole e palestre private |
causa per contestazioni per lavori affidati a ditte di riparazione, manutenzione (la contestazione va fatta entro 8 giorni) |
TIPO DI DEBITO CON PRESCRIZIONE INFERIORE A 1 ANNO |
pagamento per il pernottamento in un hotel, albergo, ostello, affittacamere, bed & |
diritto di recesso in caso di acquisto di un prodotto fuori dal negozio (vendite su internet, su corrispondenza, televendite, telemarketing, ecc.): 14 giorni |
diritto di recesso su pacchetti viaggio, su contratti bancari o assicurativi o su finanziamenti acquistati su Internet: 14 giorni |
diritto di recesso da una polizza vita: 30 giorni |
assegni: 6 mesi |
CASI PARTICOLARI DI PRESCRIZIONE DEL DEBITO |
risarcimento o restituzione del prezzo, da parte del negoziante, per aver acquistato un oggetto difettoso: per contestare il difetto ci sono 60 giorni |
contestazioni al costruttore del palazzo per gravi difetti strutturali: la garanzia opera per 10 anni |
vacanza rovinata per pacchetto viaggi non conforme alle promesse: presentazione reclamo: 10 giorni dal rientro |
Si può pagare un debito prescritto?
Certamente ciascuno è libero di pagare un debito prescritto. Ma se ciò avviene, anche se dovesse essere a causa di un errore, non si può più ottenere la restituzione dei soldi versati.
La prova del pagamento
Che succede però se il credito non si è prescritto e, pur avendo pagato, il creditore ci chiede di nuovo i soldi, confidando sul fatto che abbiamo smarrito la quietanza? Qui dobbiamo applicare un principio processuale che va sotto il nome di «onere della prova»: chiunque deduca un fatto in un processo deve anche dimostrarlo. Se una persona assume di aver pagato il creditore deve darne prova. Ma come se la ricevuta è andata persa? La legge, in realtà, non dice quali prove debbano essere utilizzate per dimostrare un pagamento. Certo, quelle documentali sono le più sicure e certe: un bonifico, un assegno, una quietanza controfirmata, ecc. Ma vi sono anche altri modi.
Iniziamo dai testimoni. Nei loro confronti c’è una ragionevole diffidenza. Chiunque altrimenti potrebbe liberarsi di un debito chiedendo a un amico accondiscendente di dichiarare di aver assistito allo scambio di denaro. In realtà non è così facile. Innanzitutto l’ammissione dei testimoni, in materia di contratti, è rimessa alla valutazione del giudice: è questi che decide se e quando sono necessari. In secondo luogo i testimoni non devono avere interessi personali. Devono inoltre essere “oculari”, devono cioè aver visto materialmente il pagamento. In quest’ultima ottica, per evitare strumentalizzazioni, il giudice li sottopone a un vaglio di attendibilità. Se un testimone dice una cosa e un altro dice l’opposto, il giudice li può mettere a confronto l’uno con l’altro per vedere chi si contraddice.
Si potrebbe in teoria chiedere il giuramento al creditore: davanti al giudice dovrà dichiarare di non aver ricevuto i soldi. Se lo fa e giura in tal senso, però, vince automaticamente la causa. Il che rende questo strumento sconsigliabile.
Infine il giudice può trarre le prove del pagamento anche da indizi (ossia presunzioni) purché siano più di una e tra loro precisi e concordanti. Ad esempio, se la domestica assume di non essere mai stata pagata per 10 anni, tuttavia per tutto questo tempo conferma di aver prestato lavoro, apparirà poco credibile un’affermazione di questo tipo: chi mai lavorerebbe gratis per tutto questo tempo? Anche le presunzioni però non garantiscono la certezza di una vittoria.
La prova di acquisto come la fattura o la ricevuta di consegna? Purtroppo qui dobbiamo mettere i paletti: si tratta di documenti fiscali che non dimostrano il pagamento a meno che non siano stati quietanzati dal creditore.
DOMANDA : MA SE HO L’ESTRATTO CONTO BANCARIO NEL QUALE DETTO PAGAMENTO VIENE RIPORTATO, E’ ESSO ELEMENTO PROBATORIO SUFFICIENTE ???