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La donazione alla moglie si può revocare se nasce un figlio

31 Gennaio 2018 | Autore:
La donazione alla moglie si può revocare se nasce un figlio

Salvo nel caso di donazione rimuneratoria, la moglie è tenuta a restituire al marito la casa o qualsiasi altro bene avuto in donazione.

Un marito dona alla moglie una casa: un atto che avviene spesso, a volte per ragioni fiscali o per sottrarre i beni ai creditori. Al di là comunque della finalità, la donazione di un immobile tra componenti della stessa famiglia è, se non la regola, una prassi piuttosto ricorrente. Potrebbe però succedere che il marito ci ripensi, magari perché i due hanno divorziato o perché sono in procinto di lasciarsi. E allora l’uomo si deve confrontare con il vecchio detto «Una cosa regalata non va più restituita», adagio che vale anche per il diritto, sebbene con alcune eccezioni. La legge infatti consente la revoca della donazione se c’è ingratitudine o se nasce un nuovo figlio, anche magari con un’altra donna. Ora, se l’ingratitudine non è quella della moglie che non ama più il marito ma ricorre in casi molto più gravi, la sopravvenienza di un bambino è un evento che, volendo, si può anche programmare. E allora lì sì che la donazione alla moglie si può revocare se nasce un figlio. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione [1]; la pronuncia è particolarmente interessante e val la pena spiegarla partendo dai concetti base del diritto.

Quando revocare una donazione

La donazione è un atto che viene fatto per altruismo (il diritto lo chiama «spirito di liberalità»), ossia senza ottenere nulla in cambio. Poiché però la donazione può comportare degli oneri per il donatario (non solo la gratitudine in sé, ma anche le spese di mantenimento del bene: si pensi a un’auto o una casa) essa viene definita un contratto e, come tale, richiede il consenso del beneficiario. Non si può imporre una donazione contro la voglia del donatario.

La donazione può essere eccezionalmente revocata in due casi. Il primo è l’ingratitudine. Ciò avviene solo in presenza di reati particolarmente gravi, come l’aver uscito o tentato di uccidere il donante, i suoi figli o i suoi genitori; l’averlo calunniato, accusandolo falsamente di un illecito mai commesso; averlo gravemente ingiuriato o aver pregiudicato il suo patrimonio, ecc.

Il secondo caso in cui la donazione può essere revocata è quello in cui sopravvengono dei figli. Il codice civile [2] stabilisce infatti che le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

Quando la donazione non può essere revocata

Le uniche donazioni che non possono essere revocate per tali ragioni sono le cosiddette «donazione rimuneratorie» ossia quelle fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti di una persona. Si pensi a un uomo che regali un orologio d’oro al medico che gli ha salvato la moglie dalla morte; o una donna che, in fin di vita, regali alla nipote che si è presa cura di lei solo per amore, una somma di denaro conservata in banca. La donazione rimuneratoria viene fatta spontaneamente e non è da intendere come compenso per un servizio reso o promesso.

Tutte le donazioni, siano essere rimeneratorie o meno, devono essere fatte davanti al notaio solo quando hanno ad oggetto beni di consistente valore.

La donazione della casa alla moglie che si separa può essere ripresa?

Un caso giudiziario di qualche mese fa ha lasciato i non esperti di diritto a bocca aperta. Il padre di un ragazzo che si è sposato da poco voleva regalare alla coppia un tetto sotto cui vivere, ma ha intestato la casa alla nuora per ragioni fiscali. Quest’ultima ha accettato il regalo, anche se, in cuor proprio, già sapeva che di lì a breve avrebbe chiesto la separazione, avendo perso ogni spirito affettivo verso il marito. Con la sentenza di divorzio, il suocero le ha così chiesto indietro la casa perché – sosteneva – lei era già a conoscenza del naufragio del matrimonio e non doveva accettare la donazione. La Cassazione ha dato ragione alla donna: una donazione non può essere revocata se non per specifiche ragioni (quelle che abbiamo elencato poc’anzi). Sul punto leggi:  È revocabile la donazione da suocero a nuora? e anche Donazione del suocero: si può revocare se c’è separazione?

Perché siamo partiti da questo esempio? Perché è sintomatico del fatto che l’oggetto di un regalo – anche se si tratta di un bene così primario e costoso come la casa – non va mai restituito. Così, anche se il marito si separa dalla moglie non può chiederle la restituzione della casa donatale durante il matrimonio.

Come ottenere la restituzione della casa donata alla moglie

Se la moglie dovesse, nel corso del giudizio di separazione, ottenere il cosiddetto addebito, ossia la dichiarazione di responsabilità per il naufragio dell’unione (si pensi a un tradimento o all’abbandono della casa), questo fatto non sarebbe classificabile come «ingratitudine» e, pertanto, non consentirebbe di ottenere la restituzione della casa donata.

Per chiedere la revoca della donazione dell’immobile non resta che appligliarsi al secondo dei due motivi: la sopravvenienza di un figlio. Se il marito, una volta separato, ha un bambino con un’altra donna può chiedere la restituzione della casa a suo tempo regalata alla prima moglie. E tanto viene confermato dalla Cassazione.

Se la casa era stata donata a fronte della rinuncia al mantenimento

Un’ultima – non meno importante – puntualizzazione. A volte succede che, negli accordi di separazione, moglie e marito si accordino per sostituire, all’assegno di mantenimento, la donazione della casa. L’uomo cioè lascia alla donna il proprio immobile in cambio della rinuncia, da parte di questa, agli alimenti. Tale tipo di donazione della casa può essere revocato se sopravvengono figli? La risposta è positiva. Difatti una donazione di questo tipo non può considerarsi «remuneratoria» e, come tale, irrevocabile. Essa viene data come controprestazione alla rinuncia al mantenimento e non per spirito di riconoscenza o per meriti del donatario. Quindi, se la moglie rinuncia al mantenimento per avere la casa dell’ex coniuge e poi quest’ultimo ha un nuovo figlio derivante da una seconda unione, la donna deve restituire l’immobile.


note

[1] Cass. sent. n. 2106/18 del 29.01.2018.

[2] Art. 803 cod. civ.

[3] Art. 770 cod. civ.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 novembre 2017 – 29 gennaio 2018, n. 2106
Presidente Mazzacane – Relatore Cavallari

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2008 M.L.D. ha adito il Tribunale di Viterbo al fine di sentire dichiarare la revoca della donazione effettuata in favore di G.R. con atto rogato dal Notaio D. in data (omissis) , rep. omissis, racc. omissis, avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento sito in (omissis) , nonché gli immobili in (omissis) (locali di servizio e cantine).
L’attore ha chiesto la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. e per sopravvenienza della minore M.N. , nata dalla sua unione con B.D. .
In particolare, l’attore ha esposto di avere contratto matrimonio con la convenuta il 20 luglio 1996 e di avere acquistato l’unità immobiliare oggetto di causa il 14 maggio 1997, adibendola a casa coniugale.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 904/2010, ha respinto la domanda di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., ma ha ritenuto fondata la richiesta di revocazione per sopravvenienza dei figli.
G.R. ha proposto appello contro la suddetta sentenza, chiedendone la riforma.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5168/2013, ha respinto il gravame.
G.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sopraindicata sentenza, articolandolo su otto motivi, chiedendo la cassazione della decisione.
M.L.D. ha resistito con controricorso affinché fosse dichiarato inammissibile o infondato il ricorso.
La sola ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo G.R. contesta la violazione degli articoli 770, 805 e 2034 c.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la natura remuneratoria della donazione in esame.
In particolare, ad avviso della ricorrente M.L.D. avrebbe ammesso tale natura, avendo egli riconosciuto che la liberalità era stata posta in essere a fronte dell’impegno della moglie a rinunciare all’assegno di mantenimento. Inoltre, G.R. ha sottolineato che il carattere remuneratorio dell’atto di trasferimento si sarebbe dovuto desumere, in ogni caso, dal fatto che, in questo modo, il marito avrebbe inteso ricompensarla per le cure e l’assistenza prestate in suo favore in relazione alla sua attività di giocatore professionista di basket.
La doglianza è infondata.
La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall’articolo 782 c.c., consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dovere adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario (Cass., Sez. 2, n. 10262 del 18 maggio 2016).
In particolare, questa ricorre, ai sensi dell’articolo 770, comma 1, c.c., qualora l’attribuzione patrimoniale rappresenti un segno tangibile di speciale apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti o promessi (Cass., Sez. 2, n. 1989 del 22 febbraio 1995), senza, però, rappresentarne il corrispettivo (Cass., Sez. 2, n. 2452 del 28 giugno 1976).
Nella specie, con riferimento alla dedotta correlazione con la rinuncia ad opera della ricorrente al proprio diritto ad ottenere un assegno in sede di separazione, la corte territoriale ha correttamente osservato che detta circostanza avrebbe escluso l’esistenza di una simile donazione, poiché avrebbe contraddetto la causa sottesa alla donazione medesima.
Sulla base della stessa prospettazione di G.R. deve negarsi, perciò, la spontaneità dell’elargizione, divenendo essa il corrispettivo dovuto in virtù di un accordo raggiunto con riferimento alla gestione della crisi matrimoniale.
La natura remuneratoria del trasferimento, inoltre, va esclusa con riguardo all’impegno profuso della ricorrente per consentire al controricorrente di prepararsi al meglio per la sua attività di giocatore di basket, avendo la corte territoriale ben chiarito che si sarebbe eventualmente trattato di condotte in parte riconducibili ai doveri di cui all’articolo 143 c.c., alla luce del fatto che il marito sosteneva, in via esclusiva, gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare, in parte non dimostrate.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli articoli 143 e 770 c.c. poiché la Corte di Appello di Roma avrebbe erroneamente disposto la revoca della donazione in questione nonostante avesse ricondotto la vicenda de qua nell’ambito delle obbligazioni naturali, le quali sono irripetibili.
La doglianza è inammissibile, non avendo G.R. colto la ratio della decisione.
Infatti, la corte territoriale non ha affermato che la donazione sarebbe avvenuta in adempimento di una obbligazione naturale, come sembra sostenere la ricorrente, ma, al contrario, ha escluso ogni dipendenza del trasferimento immobiliare dalle azioni di G.R. , giacché queste erano avvenute in correlazione con i doveri previsti dall’articolo 143 c.c..
3. Con il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta correlazione, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 143 e 770 c.c., poiché la corte territoriale non avrebbe dovuto ricondurre le sue azioni nell’ambito degli ordinari doveri coniugali di assistenza, essendo queste finalizzate ad agevolare la carriera sportiva del marito, tanto che essa aveva abbandonato il proprio precedente lavoro, così perdendo la propria autonomia economica.
G.R. si duole, altresì, della circostanza che non sia stata data la giusta rilevanza al motivo soggettivo sotteso alla donazione stessa, riconosciuto da entrambe le parti.
La doglianza è inammissibile per difetto di specificità e perché volta a sindacare delle valutazioni di merito della Corte di Appello di Roma.
Infatti, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare nel dettaglio quali condotte, eccedenti l’ordinario adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio, sarebbero state ad essa riferibili, in tal modo precludendo a questa corte ogni sindacato della decisione gravata.
Inoltre, la qualificazione di dette condotte come rientranti nell’ambito dell’attuazione del rapporto familiare rappresenta un tipico giudizio di merito che non può essere contestato davanti al giudice della legittimità, se non, dopo la recente riforma dell’articolo 360, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui la motivazione della sentenza sul punto sia del tutto assente o meramente apparente.
Peraltro, la corte territoriale ha giustificato la sua conclusione, avendo valorizzato, soprattutto, il fatto che il controricorrente si fosse assunto in via esclusiva gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare.
La Corte di Appello di Roma ha, poi, tenuto conto delle motivazioni addotte dalle parti, ma ha escluso, ancora con un giudizio di merito espressamente motivato (con riferimento alla natura di corrispettivo dell’attribuzione per ciò che riguarda la rinuncia al mantenimento e con un richiamo all’adempimento dei doveri coniugali ed al difetto di prova in relazione alla dedotta agevolazione della carriera del controricorrente), che vi fosse certezza della “riconducibilità dell’attribuzione patrimoniale ad un comportamento della signora G. verso il quale il sig. M. si sentiva riconoscente, fiero o comunque desideroso di dare una ricompensa”.
4. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe negato l’intervenuta acquisizione della prova sulla natura remuneratoria della donazione per effetto del meccanismo della non contestazione.
La doglianza è infondata.
La Corte di Appello di Roma, infatti, ha esaminato le circostanze che, ad avviso della ricorrente, avrebbero dovuto portare a considerare ammessa la qualificazione come remuneratoria della liberalità, ma ha ritenuto che proprio questi elementi dimostrassero l’assenza dei presupposti per ritenere integrata l’ipotesi di cui all’articolo 770, comma 1, c.c.
5. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., nonché 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in quanto la corte territoriale non avrebbe ammesso i mezzi di prova da essa articolati.
La doglianza è infondata.
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti ha l’onere non solo di indicare specificamente i mezzi istruttori in questione, ma anche di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza.e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass., Sez. 6 – 1, n. 23194 del 4 ottobre 2017; Cass., Sez. 1, n. 4178 del 22 febbraio 2007).
Nella specie, la corte territoriale ha reputato irrilevanti le suddette prove e generica, in particolare, quella concernente l’attività lavorativa della ricorrente antecedente al matrimonio, per poi ricondurre le condotte in questione nell’ambito dell’adempimento dei doveri ex articolo 143 c.c.
G.R. , invece, non ha chiarito come le prove de quibus avrebbero potuto condurre ad un esito diverso del giudizio e, soprattutto, dimostrare con certezza che le azioni della stessa non costituivano attuazione degli obblighi coniugali, nell’ambito di una più ampia intesa che poneva a carico del solo marito i costi del menage familiare.
6. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi del processo, poiché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di ulteriori circostanze dedotte, quali il conferimento di procura speciale irrevocabile per una quota pari al 50% per l’immobile in esame avvenuto nel 1997 e l’intervista resa lo stesso anno dal controricorrente alla Gazzetta dello Sport nella quale aveva richiamato espressamente i benefici ottenuti dal matrimonio.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
7. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 803 c.c. e 3 Cost., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel non escludere la revocabilità della donazione in favore del coniuge, sulla base del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1112 del 1965, la quale aveva sancito l’irrevocabilità delle liberalità a vantaggio dei figli naturali riconosciuti.
La doglianza è infondata.
L’articolo 803 c.c. stabilisce, nel testo vigente all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado, che “Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione”.
Questa disposizione mira espressamente a favorire i discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione menzionata dalla ricorrente, nell’affermare che “Sono revocabili, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti” (Cass., Sez. 2, n. 1112 del 4 giugno 1965), conferma la suddetta ratio poiché, nel chiarire che non possono essere interessati dalla revocazione altri figli (nella specie, quelli naturali riconosciuti), ammette che la revocazione riguarda tutti i soggetti qualificabili come estranei, termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza.
D’altronde, l’esclusione, operata dalla suddetta giurisprudenza, dell’applicabilità dell’articolo 803 c.c. con riferimento ai figli naturali riconosciuti trova fondamento proprio nel fatto che il beneficiante aveva, all’epoca della donazione, dei discendenti.
Pertanto, è priva di pregio l’affermazione della ricorrente, secondo cui la non estensione dell’irrevocabilità delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 Cost., poiché differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo fondamentale familiare (nella specie, moglie e discendenti).
Infatti, la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, nonostante entrambi siano elementi del gruppo familiare, considerato che il legame fra genitore e discendente è espressione di una relazione giuridica diretta destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra i coniugi ha natura diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della Loro vita.
8. Il ricorso va, quindi, rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Se ne dispone la distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%;
– ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.


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