Cassazione civile, sez. I, 09/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep.09/06/2016), n. 11873 Vedi massime correlate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2000, le società Emi Music Publishing Italia ed Emi Songs Edizioni Musicali hanno convenuto in giudizio la Rai Radiotelevisione Italiana, per l’accertamento della violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di opere musicali, di cui erano cessionarie e titolari, a causa della illecita diffusione e riproduzione dei relativi testi letterari, mediante scorrimento visuale sullo schermo, nel corso delle trasmissioni televisive “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, andate in onda su Raidue, che seguivano lo schema del cosiddetto “(OMISSIS)”, con domanda di tutela risarcitoria per i danni.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con la Rai, ha rigettato le domande.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 5 maggio 2008, ha rigettato il gravame delle società. La Corte ha ritenuto che non fosse definibile come riproduzione del testo la semplice visualizzazione mediante scorrimento delle parole di una canzone, in sincronia con la musica e l’interpretazione dei brani musicali da parte degli ospiti della trasmissione. Infatti, nel concetto di riproduzione sarebbe insita un’attività finalizzata a materializzare il testo in un supporto fisico suscettibile di conservazione e diffusione ed, eventualmente, di autonoma utilizzazione economica, caratteristiche non ravvisabili nella delineata modalità di esecuzione dei brani musicali, i quali erano proposti come un insieme di parole e musica, senza possibilità di scindere le due componenti e di utilizzarle separatamente.
Avverso questa sentenza la Emi Music Publishing Italia e la Emi Songs Edizioni Musicali hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. La Rai Radiotelevisione ha depositato un controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e si conclude con il seguente quesito di diritto: “se la visualizzazione sullo schermo televisivo dei testi letterari di opere musicali costituisce riproduzione, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 13”. Si sostiene che l’utilizzo di un brano musicale attraverso modalità Karaoke, cioè mediante la visualizzazione del testo a scorrimento sullo schermo televisivo, anche in contemporanea con l’interpretazione vocale da parte degli ospiti della trasmissione e dei telespettatori, costituisca “riproduzione” del brano, ai fini dell’applicazione del citato art. 13. Il diritto di riproduzione sarebbe indipendente dai diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, diffusione a distanza e, in genere, di comunicazione dell’opera, sicchè chi ha ottenuto dall’autore la facoltà di rappresentarla, non avrebbe, per ciò solo, acquistato anche la facoltà di riprodurla; la visualizzazione sullo schermo della parte grafica di un’opera, rappresentata dallo spartito musicale, costituirebbe una vera e propria riproduzione e non una rappresentazione o esecuzione dell’opera, realizzandosi una fissazione, seppur temporanea, della parte dell’opera musicale trascrivibile (appunto lo spartito o il testo letterario) su un supporto materiale, costituito dallo schermo del computer o dal televisore.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito, in fattispecie analoga, che la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni, contemporaneamente all’esecuzione in studio dei brani musicali (nell’ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto “(OMISSIS)”), costituisce, ai sensi della formulazione originaria della L. n. 633 del 1941, art. 13, applicabile ratione temporis (resa più chiara ed esplicita a seguito della modifica operata dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, priva di carattere innovativo), atto di riproduzione che necessita dell’autorizzazione dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; nè il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l’autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (L. n. 633 del 1941, artt. 33, 34 e 37) tra compositore della musica e paroliere (v. Cass. n. 11300/2010).
La sentenza impugnata si è discostata da questo principio e, quindi, è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, restando assorbiti gli altri motivi, vertenti sull’analoga questione prospettata sotto profili diversi e consequenziali (per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 legge cit., dei canoni legali di interpretazione del contratto e per vizi motivazionali).
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016
Cassazione civile, sez. I, 09/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep.09/06/2016), n. 11874
Classificazione:
DIRITTI D’AUTORE – In genere
Intestazione
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1999, le società Warner Chappell Music Italiana, Warner Bros Music Italy ed Edizioni Chappell hanno convenuto in giudizio la Rai Radiotelevisione Italiana, per l’accertamento della violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di opere musicali, di cui erano cessionarie e titolari, a causa della illecita diffusione e riproduzione dei relativi testi letterari, mediante scorrimento visuale sullo schermo, nel corso delle trasmissioni televisive “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, andate in onda su Raidue, che seguivano lo schema del cosiddetto “Karaoke”, e per la condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con la Rai, ha rigettato le domande.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 30 giugno 2008, ha rigettato il gravame delle società. La Corte ha ritenuto che non fosse definibile come riproduzione del testo la semplice visualizzazione mediante scorrimento delle parole di una canzone, in sincronia con la musica e l’interpretazione dei brani musicali da parte degli ospiti della trasmissione. Infatti, nel concetto di riproduzione sarebbe insita un’attività finalizzata a materializzare il testo in un supporto fisico suscettibile di conservazione e diffusione ed, eventualmente, di autonoma utilizzazione economica, caratteristiche non ravvisabili nella delineata modalità di esecuzione dei brani musicali, i quali erano proposti come un insieme di parole e musica, senza possibilità di scindere le due componenti e di utilizzarle separatamente.
Avverso questa sentenza le menzionate società hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria. La Rai Radiotelevisione ha depositato un controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e si conclude con il seguente quesito di diritto: “se l’utilizzo di un brano musicale attraverso le modalità descritte…, vale a dire, nell’ambito di una trasmissione televisiva, mediante la visualizzazione e scorrimento sullo schermo televisivo del testo stesso da sola o in contemporanea con l’esecuzione della parte musicale del brano, ai fini della sua interpretazione vocale ad opera di un ospite della trasmissione che legge lo stesso testo su uno schermo posto nello studio della trasmissione e della lettura del medesimo testo da parte dei telespettatori sul loro televisore (cd.
Karaoke), costituisce riproduzione del brano nella sua parte letteraria, rientrando, pertanto, nell’art. 13 l.d.a.”. Si sostiene che l’utilizzo di un brano musicale mediante la visualizzazione del testo a scorrimento sullo schermo televisivo, anche in contemporanea con l’interpretazione vocale da parte degli ospiti della trasmissione e dei telespettatori, costituisca “riproduzione” del brano, ai fini dell’applicazione del citato art. 13. Il diritto di riproduzione sarebbe indipendente dai diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, diffusione a distanza e, in genere, di comunicazione dell’opera, sicchè chi ha ottenuto dall’autore la facoltà di rappresentarla, non avrebbe, per ciò solo, acquistato anche la facoltà di riprodurla; la visualizzazione sullo schermo della parte grafica di un’opera, rappresentata dallo spartito musicale, costituirebbe una vera e propria riproduzione e non una rappresentazione o esecuzione dell’opera, realizzandosi una fissazione, seppur temporanea, della parte dell’opera musicale trascrivibile (appunto lo spartito o il testo letterario) su un supporto materiale, costituito dallo schermo del computer o dal televisore.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito, in fattispecie analoga, che la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni, contemporaneamente all’esecuzione in studio dei brani musicali (nell’ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto “Karaoke”), costituisce, ai sensi della formulazione originaria della L. n. 633 del 1941, art. 13, applicabile ratione temporis (resa più chiara ed esplicita a seguito della modifica operata dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, priva di carattere innovativo), atto di riproduzione che necessita dell’autorizzazione dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; nè il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l’autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (L. n. 633 del 1941, artt. 33, 34 e 37) tra compositore della musica e paroliere (v. Cass. n. 11300/2010).
La sentenza impugnata si è discostata da questo principio e, quindi, è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, restando assorbiti gli altri motivi, vertenti sulla medesima questione, prospettata sotto profili diversi o consequenziali (per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 119 e 180 legge cit., dei canoni legali di interpretazione del contratto e per vizi motivazionali).
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016
Ladri autorizzati dal governo di merda che abbiamo.
se il bar ristorante paga musica da diffusione chi fa karaoke non deve chiedere alla siae nulla visto che lastessa circolare orecisa che il karaoke è come musica da cd
inoltre c’è gia stata una sentenza di un giudice non ricordo la città del nord, dove un ristoratore ha impugnato un verbale della siae sostenendo in giudizio che lui già pagava musica da diffusione e quindi con il karaoke non doveva fare alcun borderò