NOTIFICA PEC VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017
Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata
Art. 2. Ambito di applicazione e norme applicabili
1. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada.
2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.
Art. 3. Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC
1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all’art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3 -bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3 -bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.
2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b) , del presente articolo, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all’art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
Art. 4. Contenuto del documento informatico da notificare
1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all’art. 2 del presente decreto deve contenere nell’oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto;
a2) l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato;
a3) l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all’art. 2 del presente decreto, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale a norma dell’art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale a norma
dell’art. 23 -bis del CAD, sottoscritta con firma digitale; c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
Art. 5. Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all’art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all’art. 2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
4. Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018
Quindi, se ho capito bene, il possessore di PEC che riceve la notifica della multa nel modo tradizionale può contestarla per IRREGOLARE NOTIFICA? o al contrario la notifica è comunque valida e la multa deve essere pagata?
Grazie
Anche io ho lo stesso quesito ed un po’ più specifico perchè ho ricevuto in data 7/02/18 una multa per raccomandata spedita dal comune di Napoli il 5/2/18 quindi dopo l’entrata in vigore (come prassi consolidata 15 giorni dopo la pubblicazione sulla GU avvenuta il 16/01/18) avvenuta il 01/02/18 ma la multa è per un divieto di sosta del 28/12/17 quindi prima, era obbligatoria la notifica a mezzo Pec.
Preciso che il veicolo è intestato ad una SRL e l’indirizzo PEC è pubblico e reperibile sul sito inipec.it, come hanno già scovato l’equitalia Inps ed altri enti pubblici…. essendo un obbligo inerente la notifica e questa è successiva all’entrata in vigore , erano tenuti a tentare la notifica e potevano percorrere quella tradizionale solo dopo aver tentato e dando prova dell’esito negativo di invio via PEC, se non altro per non farmi pagare anche le spese della loro pigrizia…. esiste già uno schema per la contistazione e da chi conviene farla GDO o Prefetto?
Ho anchio la stessa domanda: una multa notificata tramite raccomadata ad una Società sas (che per legge ha una PEC) per un’infrazione stradale commessa il 30/1/2018 può contestarla al Prefetto e non pagarla perchè non notificata tramite PEC?
Grazie
ricordo che il è possibile firmare un documento e quindi anche la contravvenzione al cds, con firma in formato pades che NON da estensione .p7m al file firmato, bensì lo lascia in pdf. leggibile senza aggiunta di alcun specifico programma.