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Spiare con una telecamera i dipendenti è reato?

1 Febbraio 2018 | Autore:
Spiare con una telecamera i dipendenti è reato?

Installare una telecamera di controllo per controllare se il dipendente ruba è legale? La ripresa può essere usata in un processo come prova contro di lui?

Sulle telecamere in azienda si è detto – e si continua a dire – tanto, ma poco ancora si capisce e si sa. E questo sia perché non sempre le sentenze sono coerenti tra loro [1], sia perché, ancor più spesso, i casi sono diversi e variegati; così, a fronte di qualche azienda che installa la video sorveglianza per tutelare il proprio patrimonio dai ladri, c’è anche chi lo fa con il celato scopo di controllare i dipendenti e vedere se questi lavorano. Se poi, nell’occhio della camera, ci finisce anche un dipendente che si è messo in tasca 50 euro presi dalla cassa, allora sorge il problema: il filmato può essere usato per denunciarlo per furto e licenziarlo? Insomma, il problema di fondo di ogni datore di lavoro è sempre questo: spiare con una telecamera i dipendenti è reato? La questione è stata trattata a più riprese dalla Cassazione e, da ultimo, con un paio di sentenze che potrebbero apparire contrastanti tra loro. Di tanto ci occuperemo in questo articolo: in particolare, cercheremo di capire quando l’azienda può installare la video sorveglianza, in che modo può farlo, con quali autorizzazioni e cosa succede se, invece, viola le norme dello statuto dei lavoratori poste a presidio della privacy dei dipendenti.

Telecamere spia: cosa dice lo statuto dei lavoratori

A ben vedere è già sbagliato parlare di «telecamere spia». Difatti, per essere lecita, la telecamera in azienda deve essere visibile e nota ai dipendenti i quali vanno informati della presenza di un controllo remoto. In particolare lo statuto dei lavoratori stabilisce che [2] l’uso di telecamere all’interno del luogo di lavoro non può mai servire per controllare la prestazione dei dipendenti (ossia verificare se e quanto lavorano, se chiacchierano, se parlano al cellulare, se criticano il capo, ecc.). La telecamera può essere installata solo per le seguenti finalità:

  • per esigenze organizzative e produttive: si pensi alla necessità di riprendere un macchinario per verificare che questo funzioni correttamente e finisca un ciclo di produzione per iniziarne un altro; oppure a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli;
  • per la sicurezza del lavoro: si pensi a una telecamera in un ufficio postale o in una banca per dissuadere i ladri dalla tentazione di fare una rapina
  • per la tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera posta nei vari reparti del supermercato per evitare che qualche cliente – o qualche dipendente stesso – prelevi della merce senza pagarla.

Solo a queste condizioni si può installare una telecamera. Ma prima di farlo bisogna seguire una particolare procedura: bisogna trovare un accordo con il sindacato aziendale o, in caso di mancato accordo, bisogna farsi autorizzare dall’Ispettorato nazionale del lavoro. In ultimo, la presenza delle telecamere deve essere segnalata ai dipendenti con appositi cartelli. In altri termini, il datore non può prendere accordi segreti coi sindacati e poi nascondere le telecamere in modo che i lavoratori non ne sappiano nulla; al contrario essi devono essere pienamente informati di ciò.

Non è finita qua. Il datore di lavoro deve inoltre:

  • nominare un incaricato della gestione dei dati registrati dall’impianto di videosorveglianza in modo da tutelare la privacy di coloro che vengono ripresi;
  • conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).

Leggi anche Telecamere di controllo sul lavoro: dove possono stare?

Quali lavoratori non possono essere controllati?

Lo statuto dei lavoratori si applica principalmente ai lavoratori subordinati. Tuttavia, a detta della Cassazione [3], il divieto di spiare i dipendenti si estende anche ai collaboratori esterni che, per qualsiasi ragione, esercitino parte della loro prestazione all’interno dell’azienda.

Ricordiamo, per completezza di informazione, che come il datore non può spiare i dipendenti, anche questi ultimi non possono fare altrettanto con i loro colleghi. Il che significa che, se di norma registrare una conversazione tra presenti è lecito, non lo è più se ciò avviene sul luogo di lavoro tra gli stessi dipendenti. Il luogo di lavoro è considerato un luogo riservato, al pari della dimora, entro il quale la privacy è massima. Tanto è vero che in passato la Cassazione ha confermato il licenziamento di un dipendente che aveva catturato con il registratore le discussioni di alcuni suoi compagni di stanza. Il dipendente, infatti, non può effettuare registrazioni clandestine di conversazioni fra colleghi o con il superiore o, addirittura, con lo stesso datore di lavoro. Ciò in quanto l’uso di impianti o strumenti di controllo dell’attività dei lavoratori è consentito solo al datore di lavoro per ben individuate esigenze organizzative e produttive o per tutelare la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, in forza di accordo sindacale o di autorizzazione della direzione territoriale del lavoro [4].

Spiare con una telecamera il dipendente che ruba è lecito?

Secondo una sentenza di ieri della Cassazione [3], commette reato – e quindi può essere denunciato per violazione della privacy – il datore di lavoro che nasconde una telecamera all’interno dell’ufficio del proprio dipendente (nel caso di specie, dentro un condizionatore) per spiare quello che fa, anche se la motivazione addotta è quella di eseguire controlli difensivi per tutelare il patrimonio aziendale.

La giurisprudenza ha da sempre ritenuto che i «controlli difensivi», quelli cioè volti a tutelare il patrimonio aziendale e ad evitare che un dipendente possa commettere reati all’interno dell’azienda, possono legittimare l’uso della telecamera-spia, anche se non concordata coi sindacati. Ma ciò a condizione che l’impiego della video sorveglianza non leda la dignità del lavoratore (tale sarebbe, ad esempio, una telecamera montata nel bagno o puntata solo su un unico dipendente, allo scopo di controllarne ogni minimo spostamento 8 ore al giorno).

Hanno scritto in passato i giudici: «l’installazione, non concordata con le organizzazioni sindacali, ne autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, di impianti e apparecchiature di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori solo se il controllo non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e purché fosse attuato con modalità non invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei lavoratori dipendenti».

Questo significa una sola cosa: non si può installare la telecamera-spia con l’intento difensivo se già non ci sono validi sospetti del reato del dipendente. La telecamera-spia in funzione “preventiva”, ossia volta a saggiare la fedeltà del dipendente, è illegale.

Inoltre il filmato della telecamera-spia deve essere usato solo per rilevare l’eventuale reato e non per contestare altre condotte, come ad esempio una pausa sigaretta troppo lunga. Secondo la Cassazione, dunque se non particolarmente invasivo, è lecito il controllo difensivo “occulto” del dipendente eseguito con telecamere con la finalità di tutelare il patrimonio aziendale, ma deve rispettare la dignità del lavoratore [5].

Concludendo, va condannato per violazione della privacy il capo che installa la telecamera nel condizionatore per spiare la propria dipendente per tutto il tempo.

La prova della telecamera può essere usata in processo?

Secondo la Cassazione, le risultanze delle telecamere installate con le dovute autorizzazioni o nei casi eccezionali appena indicati per la tutela del patrimonio possono essere usate in processo contro il lavoratore.  Così se un dipendente viene ripreso da una telecamera mentre ruba sul posto di lavoro, il filmato può essere utilizzato contro di lui perché è una valida prova del reato. Il conseguente licenziamento è quindi una sanzione più che legittima. A dirlo è stata sempre la Cassazione [5] secondo cui l’azienda è legittimata ad adottare «sistemi difensivi» senza bisogno di chiedere prima l’autorizzazione ai sindacati o trovare un accordo con i lavoratori stessi. Resta comunque l’obbligo di segnalare, con appositi cartelli ben visibili, la presenza delle telecamere.

Non può essere considerata invasivo e lesivo della dignità e dei diritti dei lavoratori la telecamera volta ad evitare il rischio di furto, incidenti o altri episodi che potrebbero porre a rischio l’azienda, la produzione o gli stessi lavoratori (si pensi a una rapina in un centro commerciale o in un ufficio postale). Chiaramente le immagini possono essere utilizzate anche contro gli stessi dipendenti se sono questi ultimi a creare un danno all’azienda. E perciò il datore che voglia montare un sistema di videosorveglianza non deve prima trovare l’accordo con i sindacati, ma può farlo in autonomia. Egli è anche libero di utilizzare i fotogrammi scattati dai sistemi di ripresa a circuito chiuso come prova da utilizzare nel procedimento disciplinare contro il lavoratore sorpreso a rubare. Il quale, quindi, può ben essere licenziato per giusta causa, ossia in tronco e senza preavviso.

Con una sentenza dell’altro ieri [6], la Suprema Corte ha confermato i suddetti principi. I giudici hanno quindi ritenuto utilizzabili i risultati delle videoriprese effettuate con la telecamera all’interno del luogo di lavoro ricordando che – secondo un consolidato orientamento di legittimità – le immagini sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato. In particolare i risultati attraverso questi mezzi servono al datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio.


note

[1] Cfr. Cass. sent. n. 4564/18 e n. 4367/2018.

[2] Art. 4 Statuto dei lavoratori: «Impianti audiovisivi. (1)

1.-Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)

2.-La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3.-Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

(2)Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

[3] Cass. sent. n. 4564/18 del 31.01.2018.

[4] Cass. sent. n. 10430/2007; Cass. sent. n. 3837/1997.

[5] Cass. sent. n. 10636/17 del 2.05.2017.

[6] Cass. sent. n. 4367/2018.


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7 Commenti

  1. ho lavorato 7 mesi in panificio in nero con le telecamere puntate come posso fare per denuciare la mia ex titolare per aver violato il mio diritto della privacy?

    1. Chi non ha regolare contratto può fare segnalazione alla Guardia di Finanza o all’Ispettorato del lavoro senza rischiare nulla. Per l’azienda, pesanti sanzioni. Per saperne di più leggi il nostro articolo Come fare denuncia di lavoro in nero https://www.laleggepertutti.it/167403_come-fare-denuncia-di-lavoro-in-nero
      Parliamo ora di videosorveglianza. Con l’entrata in vigore, a partire dallo scorso 25 maggio 2018, del GDPR, le aziende sono chiamate ad adeguarsi alle nuove regole relative al trattamento dei dati personali. Tra i vari obblighi, occorre informare i soggetti che possono essere ripresi dalle videocamere. Molte aziende installano dei sistemi di videosorveglianza per tutelare il patrimonio aziendale ed evitare accessi indiscriminati da parte di persone non autorizzate. Le telecamere, tuttavia, pongono in essere un trattamento dei dati personali perché raccolgono l’immagine della persona ripresa e la propria immagine è, senza alcun dubbio, un dato personale.
      Inoltre, spesso, tali videocamere potrebbero anche riprendere i dipendenti della società.
      Quando c’è la possibilità che la telecamera riprenda i dipendenti, innanzitutto, l’installazione è subordinata ad una autorizzazione che deve essere disposta:
      -da un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, se assenti, con le organizzazioni sindacali provinciali di settore; oppure in mancanza di accordo;
      -dalla sede locale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
      Fatta questa doverosa premessa, essendo la ripresa tramite videosorveglianza un trattamento di dati a tutti gli effetti gli interessati, vale a dire gli individui che possono essere ripresi, devono poter consultare l’informativa privacy videosorveglianza.
      l’uso della videosorveglianza in azienda è consentito solo per una delle tre seguenti finalità:

      esigenze organizzative e produttive: si pensi alla necessità di riprendere un macchinario per verificare che questo funzioni correttamente e finisca un ciclo di produzione per iniziarne un altro; oppure a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli;
      tutela della sicurezza del lavoro: si pensi a una telecamera in un ufficio postale o in una banca per dissuadere i ladri dalla tentazione di fare una rapina
      tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera posta nei vari reparti del supermercato per evitare che qualche cliente – o qualche dipendente stesso – prelevi della merce senza pagarla.
      L’installazione della telecamera può avvenire solo previa intesa con il sindacato aziendale o, in mancanza di accordo, con l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza del teleobiettivo deve essere comunicata ai dipendenti e ai terzi estranei con un apposito cartello. La videosorveglianza non può comunque mai ledere la privacy altrui (si pensi alla telecamera all’interno di un bagno).

      Il datore di lavoro deve inoltre:
      -nominare un incaricato della gestione dei dati registrati dall’impianto di videosorveglianza in modo da tutelare la privacy di coloro che vengono ripresi;
      -conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).
      La Cassazione ha detto di recente che se gli impianti di videosorveglianza, installati per garantire la sicurezza sul lavoro, non comportano alcun controllo a distanza dei dipendenti e, quindi, non ledono la loro privacy, per la loro attivazione non è neanche necessario il consenso dei sindacati. Ripetiamo le parole della Suprema Corte: «Non è soggetta alla disciplina dello Statuto dei diritti del lavoratore l’istallazione di impianti e apparecchiature di controllo posti a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori».
      Inoltre, se la condotta del dipendente, involontariamente ripreso dalla telecamera di sicurezza, non riguardi strettamente la prestazione lavorativa e per di più sia illecita (si pensi a un lavoratore che ruba in magazzino), la ripresa è valida come prova e può scattare il licenziamento per giusta causa.

  2. Un collega mi ha registrato di nascosto mentre avevo una reazione di rabbia per motivi di lavoro: ha ammesso lui stesso di averlo fatto, ma rifiuta di cancellarlo dal suo telefono. Dice comunque di averlo nel suo telefono, attualmente. Cosa posso fare in questi casi? È ravvisabile un reato? Grazie

  3. il mio ex titolare non mi paga i 3 stipendi arretrati, il tfr e le mancate ferie e il mancato preavviso.
    Sono in causa da Maggio tramite ispettorato e ancora non si muove praticamente nulla.
    Il titolare scappa ed è introvabile per me, l’inps non interviene col fondo di garanzia.
    Cosa devo fare?

    1. Sara nei nostri articoli puoi trovare informazioni che potrebbero esserti utili:
      -L’Ispettorato del lavoro è l’istituzione che deve vigilare affinché le aziende rispettino i diritti dei lavoratori stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi. Denuncia all’Ispettorato del lavoro: come verificare che venga seguita? Scoprilo qui https://www.laleggepertutti.it/281535_denuncia-allispettorato-del-lavoro-come-verificare-che-venga-seguita
      -I controlli ispettivi sono oggi di esclusiva competenza dell’Ispettorato del lavoro, che ha così visto triplicare la mole di lavoro di propria competenza. Ciò significa meno controlli e procedure rallentate: il cittadino non può fare nulla, se non sollecitare.Cosa fare se l’ispettorato del lavoro non interviene dopo una denuncia? https://www.laleggepertutti.it/281490_cosa-fare-se-lispettorato-del-lavoro-non-interviene-dopo-una-denuncia

  4. sono venuto a conoscenza che una persona ha installato una web cam di nascosto all’interno di un’ abitazione senza il consenso dei proprietari e poi riguarda le immagini dal suo cellulare , cosa comporta per lui a livello normativo ? lo devo denunciare ai carabinieri ? le persone vittima del reato non so chi sono ma le conoscono la moglie ed il figlio della persona che ha messo questa webcam

    1. Ti consigliamo la lettura dei seguenti articoli:
      -Telecamera in casa propria è legale? Filmare di nascosto il marito o la moglie: si commette reato? Quando è possibile registrare una scena all’insaputa degli altri? https://www.laleggepertutti.it/227462_telecamera-in-casa-propria-e-legale
      -Come trovare una microspia in auto, in casa e in ufficio https://www.laleggepertutti.it/190286_come-trovare-una-microspia-in-auto-in-casa-e-in-ufficio
      -Come usare una microspia senza commettere reato https://www.laleggepertutti.it/197408_come-usare-una-microspia-senza-commettere-reato
      -Telecamera di videosorveglianza per casa: quale angolo di ripresa? https://www.laleggepertutti.it/244271_telecamera-di-videosorveglianza-per-casa-quale-angolo-di-ripresa

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