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Guidatore diverso dal proprietario: va inserito nella carta di circolazione?

11 Febbraio 2018 | Autore:
Guidatore diverso dal proprietario: va inserito nella carta di circolazione?

Aggiornamento della carta di circolazione tutte le volte in cui l’auto è in possesso di una persona diverta dall’intestatario per oltre 30 giorni.

Capita a tutti di prestare la propria macchina a un figlio o alla moglie; qualche volta, la si fa guidare anche a un amico o a un collega di lavoro. Ebbene, in base a una recente modifica al codice della strada [1], chi dà in prestito la propria auto a una persona per più di 30 giorni ha l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione con l’indicazione del nome dell’effettivo utilizzatore. Avrai sicuramente sentito parlare di questa nuova legge, ma è meglio approfondire il discorso visto che, in caso di violazioni, si rischiano sanzioni da 516,46 a 2.582,28 euro, nonché il ritiro della carta di circolazione. Esistono fra l’altro dei casi in cui tale aggiornamento non è obbligatorio. Insomma, è bene chiedersi innanzitutto quando il guidatore diverso dal proprietario va inserito nella carta di circolazione. 

È certamente legale far guidare la propria auto a un’altra persona. Ci sono però due conseguenze da valutare in anticipo. La prima riguarda l’assicurazione in caso di incidente stradale: se hai firmato una clausola che limita il risarcimento ai soli danni prodotti dal proprietario o da altro soggetto da questi indicato all’assicurazione prima della firma della polizza, potresti subire la rivalsa della compagnia nel caso in cui sia stata costretta a pagare l’altro conducente. In pratica, potrebbe richiederti i soldi pagati alla controparte.

La seconda conseguenza riguarda invece le multe stradali: se la persona a cui hai prestato l’auto dovesse trasgredire il codice della strada tu saresti corresponsabile della violazione e, quindi, tenuto a pagare “in solido” con lui la contravvenzione. Se ricordi bene, abbiamo parlato di questi due aspetti in Guidatore diverso dal proprietario: chi paga multe e incidenti?

Valutati questi due aspetti, non resta che regolarizzarsi con la legge che impone di inserire nella carta di circolazione il guidatore diverso dal proprietario.

Che succede se si dà in prestito l’auto a un’altra persona?

Nel momento in cui si dà in prestito l’auto a un’altra persona si realizza quello che la legge chiama contratto di comodato. Il comodato si presume a titolo gratuito, salvo sia diversamente stabilito dalle parti. Significa che non puoi chiedere dei soldi per il prestito se non lo hai chiarito in anticipo.

Il comodato può essere anche solo verbale e non necessita di atto scritto, né tantomeno deve essere registrato.

Come abbiamo anticipato, il comodato di un’auto è lecito, ma il proprietario del mezzo resta personalmente obbligato per tutti i danni procurati dall’automobile a terzi [2] derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione. Così, ad esempio, se il conducente fa un incidente perché le ruote erano lisce, la responsabilità è del titolare del mezzo. Se la macchina, durante, la notte, prende fuoco e distrugge le auto vicine il responsabile è sempre il proprietario. Il quale può giustificarsi solo dimostrando che il fatto è avvenuto per «caso fortuito» ossia un evento imprevedibile e inevitabile; vuol dire dare la prova di aver tenuto il veicolo in perfetto stato di manutenzione.

Inoltre, in caso di comodato, per tutte le multe commesse dal possessore sono responsabili in solido sia quest’ultimo che il proprietario del mezzo. Per cui, la contravvenzione verrà spedita ad entrambi. Ciò non significa che tutti e due devono pagare: il versamento da parte dell’uno libera anche l’altro; ma se nessuno dei due paga, l’amministrazione finanziaria notifica loro una cartella di pagamento.

Quando è necessario inserire nella carta di circolazione il guidatore diverso dal proprietario?

Tutte le volte in cui si dà in prestito la propria automobile o il motoveicolo a un’altra persona (che pertanto non è il titolare) e questa situazione si protrae per oltre 30 giorni, il nominativo di chi utilizza il veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione. A tal fine bisogna presentare una apposita comunicazione agli uffici della Motorizzazione (DTT, dipartimento trasporti terrestri). La norma non vale per i casi di auto cointestate.

Perché scatti l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, il possessore deve essere esclusivo: non valgono quindi tutti quei casi in cui il possessore ottiene la facoltà di utilizzare l’auto altrui in modo discontinuo, insieme cioè al proprietario o di tanto in tanto.

L’ipotesi tipica in cui è necessario inserire il nome dell’utilizzatore sulla carta di circolazione è quella di un uomo che, dovendo partire per lavoro per alcuni mesi, lascia la propria macchina a un amico chiedendogli di custodirla nel proprio garage e dandogli la facoltà anche di utilizzarla per i propri scopi e piacimenti.

È invece aggiornare la carta di circolazione in tutte le altre ipotesi di comodato, di locazione senza conducente (noleggio), di custodia giudiziale con facoltà d’uso del veicolo, di utilizzo di veicoli di soggetti incapaci (minori, interdetti, etc.) o deceduti (in attesa che si attui la successione), di utilizzo di veicolo con contratto “rent to buy”, di utilizzo di veicoli facenti parte di un “trust”.

Quando non è necessario inserire nella carta di circolazione il guidatore diverso dal proprietario?

Il Ministero degli interni ha chiarito [3] che gli obblighi di annotazione non valgono per le locazioni senza conducente (noleggi).

Non bisogna inserire nella carta di circolazione il nome del guidatore diverso dal proprietario se si tratta di familiari conviventi. Quindi, ad esempio, quando il marito acquista l’auto alla moglie, ma lascia il veicolo intestato a sé stesso, non deve  eseguire questo adempimento, anche se l’utilizzo da parte della donna è esclusivo, continuativo e perpetuo. Lo stesso dicarsi per il padre che dà al figlio la propria auto vecchia, rimanendone però proprietario: anche in questa ipotesi, fino a quando il figlio è convivente, non è necessario aggiornare la carta di circolazione.

È ancora escluso l’obbligo di indicare il conducente sulla carta di circolazione nelle ipotesi di auto aziendali assegnate ai dipendenti (fringe benefit) e per gli autotrasportatori (per i quali verranno emanate norme specifiche).

Sono ovviamente esclusi anche tutti i casi dove il veicolo viene dato in prestito occasionalmente o per periodi inferiori a 30 giorni, o quando un mezzo è utilizzato da più persone senza esclusività.

Chi deve procedere ad aggiornare la carta di circolazione?

Vediamo ora a chi spetta far inserire il nome del conducente sulla carta di circolazione. Qui la legge fa una precisa scelta: non indica il proprietario (il quale evidentemente potrebbe non avere il possesso del mezzo e quindi della carta di circolazione), ma il suo effettivo utilizzatore. Pertanto è tenuto a effettuare la comunicazione alla motorizzazione (DTT) civile:

  • il comodatario (in caso di comodato), ossia colui che ha in prestito (gratuito o a pagamento) l’altrui auto. Occorre comunque una dichiarazione del comodante che attesti di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario (altrimenti si avvallerebbero eventuali furti);
  • il locatario o sublocatario (in caso di noleggio)
  • l’affidatario (in caso di custodia giudiziale)
  • gli eredi
  • l’utilizzatore (nel caso di contratti “rent to buy”.

Anche il titolare dell’auto può fare la comunicazione ma deve essere delegato dall’utilizzatore (per un modello di delega vedi l’allegato al decreto ministeriale: clicca qui).

In alcuni casi, come il noleggio, di prassi si occupa della comunicazione il locatore (la società di noleggio), facendo firmare la delega all’utilizzatore al momento della consegna dell’auto.

A quanto ammonta la multa per mancata indicazione dell’utilizzatore sulla carta di circolazione?

In caso di mancato aggiornamento della carta di circolazione scatta una multa variabile da 516,46 a 2.582,28 euro e il ritiro della carta di circolazione, con invio della stessa agli uffici del DTT per l’adempimento.

Chi subisce la multa in caso di omessa comunicazione alla motorizzazione? 

Visto che l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione ricade sull’utilizzatore, è su di lui che conseguono le sanzioni economiche in caso di omessa comunicazione. Quindi in questo caso il proprietario non è obbligato in solido come la regola vuole.

Che succede in caso di auto ereditate da una persona defunta?

Potrebbe succedere che muoia il proprietario di un’auto e, in attesa che venga divisa l’eredità, uno degli eredi viene autorizzato dagli altri a usare la macchina del defunto. In tal caso, è necessario far inserire il nome del possessore sulla carta di circolazione. In particolare procede alla comunicazione l’erede che si intesta provvisoriamente il veicolo, con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale l’utilizzatore dichiara la propria qualità di erede con tutte le informazioni sul decesso e sulla procedura di successione.

La procedura per l’aggiornamento della carta di circolazione

Una volta fatta la dichiarazione alla motorizzazione, questa rilascia un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione.

Nel caso di noleggio dell’auto procede alla comunicazione il locatore (persona che dà l’auto in noleggio) munito di delega, senza necessità di stampare il tagliando di aggiornamento ma solo di una ricevuta attestante l’assolvimento dell’obbligo. Non è nemmeno necessario, ai fini della regolare circolazione, che tale ricevuta sia tenuta a bordo del veicolo.

Nel caso di custodia giudiziale con facoltà d’uso del veicolo la comunicazione viene fatta dall’affidatario (persona a cui è stata affidata l’auto), con rilascio da parte dell’ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Occorre una dichiarazione che attesti la propria qualità di affidatario con gli estremi del provvedimento di custodia.

Nel caso di “rent to buy” (uso con futura vendita), l’aggiornamento viene fatto dall’utilizzatore con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con quale il proprietario attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità dell’utilizzatore a titolo di “rent to buy”, specificando la durata del contratto.

La domanda di aggiornamento può essere presentata direttamente alla motorizzazione (DDT) con la modulistica da questa fornita oppure tramite un’agenzia di pratiche auto.

Termine per aggiornare la carta di circolazione 

L’aggiornamento della carta di circolazione va eseguito entro 30 giorni da quando ha avuto inizio il possesso.

Costo dell’operazione

Alla richiesta di annotazione vanno allegati le attestazioni di pagamento di 16 euro per imposta di bollo (ccp n.4028) e di 9 euro per diritti di motorizzazione (ccp n.9001). Nel caso si rendesse necessaria la duplicazione della carta di circolazione il bollo è di 32 euro. Nei casi dove non è necessaria l’emissione del tagliando di aggiornamento si pagano solo i diritti di motorizzazione.

Se ci si vale di una agenzia di pratiche auto bisognerà pagare il compenso alla stessa.


note

[1] Art. 94 co. 4 bis cod. strada introdotto dalla legge 120/2010, art. 12 co. 1.

[2] Art. 2054 cod. civ.

[3] Ministero Interno circolare n. 300/a/1479/15/106/16 del 2/3/2015.

Art. 94. CODICE DELLA STRADA

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L’ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  ‘di  persona giuridica,  l’ufficio  di   cui   al   periodo   precedente   procede all’aggiornamento della carta di circolazione. (3)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526 (2).

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762 (2).

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (4)

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal commi 4 e 4 bis ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (3).

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 17, comma 18, legge 27 dicembre 1997, n. 449. (2) Commi così modificati dal D.M. 22 febbraio 2001, in G.U. 15/5/2001. (3) Comma così sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(4) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).


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