Diritto alla prova, onere della prova, diritto alla prova contraria. Testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia.
La Costituzione italiana dice che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [1]. Questo significa che fino a quando la sentenza sarà impugnabile, la persona soggetta al procedimento penale si presumerà essere innocente. La colpevolezza dell’imputato deve essere dimostrata dalla pubblica accusa, cioè dal magistrato del pubblico ministero. Dovrà essere quest’ultimo a provare la colpevolezza dell’imputato il quale, come detto, si presume innocente. Allo stesso modo, però, l’imputato può decidere di provare la sua innocenza. Per fare tutto ciò, la legge mette a disposizione delle parti i cosiddetti mezzi di prova, cioè gli strumenti idonei a dimostrare un fatto o una circostanza. Nella fattispecie, il pubblico ministero si avvarrà delle prove per dimostrare la colpevolezza dell’imputato; questi, di contro, le utilizzerà per convincere il giudice della sua estraneità ai fatti. Il diritto alla prova garantisce la parità tra i duellanti nel processo penale, i quali possono avvalersi delle stesse “armi”. Se il diritto alla prova è di entrambi alle parti, l’onere della prova incombe solamente sul pubblico ministero: come detto, infatti, tocca al magistrato provare la colpevolezza dell’imputato. Se non dovesse riuscirci, l’imputato andrà mandato assolto. Vediamo quali sono le prove nel processo penale, come si utilizzano e cosa significano.
Indice
- 1 Procedimento probatorio: cos’è?
- 2 Lista testi: cos’è?
- 3 Diritto alla prova contraria: cos’è?
- 4 Prove nel processo penale: quali sono?
- 5 Prove nel processo penale: cos’è la testimonianza?
- 6 Prove nel processo penale: cos’è l’esame delle parti?
- 7 Prove nel processo penale: cos’è il confronto?
- 8 Prove nel processo penale: cosa sono le ricognizioni?
- 9 Prove nel processo penale: cosa sono gli esperimenti giudiziali?
- 10 Prove nel processo penale: cos’è la perizia?
- 11 Prove nel processo penale: cos’è la prova documentale?
Procedimento probatorio: cos’è?
La legge dedica uno specifico momento all’acquisizione delle prove: si tratta del dibattimento, durante il quale avviene l’istruttoria processuale. È questa la fase deputata prima all’ammissione, poi all’acquisizione delle prove richieste dalle parti.
All’apertura del dibattimento, le parti (nell’ordine: il magistrato del pubblico ministero, la difesa della costituita parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria se presenti, infine la difesa dell’imputato) chiedono al giudice l’ammissione dei propri mezzi di prova [2].
Il giudice, valutata la pertinenza e l’utilità dei mezzi di prova indicati, li ammette e dichiara l’apertura del dibattimento. L’ammissione delle prove costituisce il momento in cui gli elementi di prova raccolti dalle parti a sostegno delle diverse tesi entrano nel processo.
Nello specifico, perché una prova venga ammessa dal giudice deve essere:
- pertinente, cioè riguardante il fatto contestato all’imputato;
- legale, cioè non vietata dalla legge: si pensi ad un’intercettazione raccolta senza l’autorizzazione del magistrato;
- non superflua e rilevante: deve cioè essere importante per la dimostrazione della tesi prospettata, non abbondante o inutile [3].
Si ricordi che il giudice del dibattimento, nella fase di ammissione della prova, ignora i risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero (ed, eventualmente, dalla difesa).
Lista testi: cos’è?
Prima di vedere quali siano le prove nel processo penale, bisogna ricordare che le parti hanno un dovere di lealtà reciproca, dovere che si concretizza nell’obbligo di depositare la lista dei testi, dei periti e dei consulenti tecnici di cui si chiederà l’ammissione al giudice, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento [4].
In gergo giuridico si parla di obbligo di discovery, cioè dell’obbligo di mostrare le carte prima che cominci il processo. Se il processo penale, infatti, può essere paragonato ad un duello tra toghe, non può al contrario essere equiparato ad una partita a poker. Pertanto, pubblico ministero e difesa non possono bluffare e dovranno depositare in cancelleria la lista coi nomi delle persone che intendono sentire con anticipo rispetto alla data dell’udienza fissata.
La lista da depositare riguarda soltanto le persone (testimoni, periti e consulenti tecnici), non anche gli altri mezzi di prova. Di conseguenza, non sarà necessario indicare nella lista anche i documenti che si vorrà produrre in giudizio.
Diritto alla prova contraria: cos’è?
Con la promessa di trattare subito dopo le prove nel processo penale, spieghiamo brevemente cos’è il diritto alla prova contraria.
Abbiamo detto che alla prima udienza davanti al giudice le parti possono chiedere l’ammissione dei propri mezzi di prova, fermo restando l’obbligo di depositare, almeno sette giorni prima, la lista dei testimoni. Il giudice valuterà l’opportunità o meno delle prove, ammettendole o rifiutandole con ordinanza.
La legge prevede espressamente il diritto alla prova contraria, cioè il diritto di ciascuna parte (pubblico ministero e difesa dell’imputato) a chiedere l’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico (al contrario il p.m. ha il diritto alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico) [5].
Cosa significa in parole povere? Cos’è la prova contraria? È presto detto. Mentre le prove di cui abbiamo parlato sinora sono dirette, nel senso che sono direttamente volte a provare la colpevolezza (quelle del p.m.) o l’innocenza (quelle della difesa) dell’imputato, la prova contraria è tesa a smentire quella della controparte. In altre parole, la prova contraria ha ad oggetto la prova avversaria: la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato sono soltanto il risultato mediato di questo tipo di prova.
Esempio. Il pubblico ministero chiede ed ottiene l’ammissione di Tizio il quale, durante la deposizione, dice di aver visto Caio commettere il reato contestatogli. La difesa di Caio, però, può provare che in realtà Tizio non poteva aver visto Caio perché si trovava altrove. A questo punto chiede al giudice di essere ammesso a sentire Sempronio, il quale potrebbe smentire Tizio. Sempronio, in questo caso, è la prova contraria a quella del pubblico ministero, cioè di Tizio. La prova è indiretta perché non riguarda propriamente l’imputato, ma un teste che lo accusava.
Prove nel processo penale: quali sono?
Il codice di procedura penale disciplina in maniera unitaria le prove nel processo penale, definendole tecnicamente mezzi di prova. Vengono invece chiamati mezzi di ricerca della prova quelli finalizzati a rintracciare la prova stessa: è il caso delle perquisizioni, delle ispezioni, delle intercettazioni, ecc.
Le prove nel processo penale sono:
- la testimonianza;
- l’esame delle parti;
- il confronto;
- le ricognizioni;
- gli esperimenti giudiziali;
- la perizia;
- i documenti.
A queste prove “tipiche”, cioè previste nel dettaglio dalla legge, si affiancano quelle “atipiche”, cioè quelle comunque idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti oggetto del processo [6].
Prove nel processo penale: cos’è la testimonianza?
La prima, e più classica, prova nel processo penale è la testimonianza. Il testimone è una persona che è a conoscenza dei fatti oggetto del processo penale, ad esempio perché vi ha assistito.
Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova, cioè sulla responsabilità dell’imputato e sui fatti idonei a valutare l’attendibilità delle fonti e degli elementi di prova [7]; ha l’obbligo di rispondere secondo verità, pena il reato di falsa testimonianza.
Il testimone viene sentito mediante esame incrociato: verrà cioè sottoposto prima alle domande della parte che l’ha citato (pubblico ministero, difesa dell’imputato oppure, se presenti, costituita parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria), dopodiché a quelle delle altre parti; infine, nuovamente dalla parte che l’ha voluto nel processo.
Esemplifichiamo. Immaginiamo un processo con sole due parti (quelle necessarie): pubblico ministero e difesa dell’imputato. I testimoni dell’accusa hanno la precedenza. Verrà pertanto sentito per primo Tizio, teste del p.m. Il magistrato gli farà delle domande, ovviamente pertinenti al processo, evitando quelle suggestive (cioè che suggeriscono già la risposta “esatta”) e quelle irrilevanti o superflue. Dopodiché toccherà all’avvocato di Caio, imputato, il quale farà le sue domande a Tizio, senza il vincolo del divieto delle domande suggestive. Ed infatti, secondo la legge, la parte che non ha citato il teste ha “le mani libere”, nel senso che, per verificare la bontà della testimonianza, ha facoltà di porre anche domande ingannevoli, volte a far cadere in contraddizione il testimone.
La testimonianza può vertere solo sui fatti oggetto del procedimento e solo se appresi direttamente: è vietata la testimonianza indiretta, cioè quella che fa riferimento ad altre persone («Non ho visto cosa è successo, ma Sempronio mi ha detto che…») [8]. In questo caso, se necessario, verrà chiamato a deporre colui che ha assistito direttamente ai fatti.
Testimonianza: quali limiti?
Abbiamo detto che il testimone può deporre solo su circostanze precise, inerenti al fatto costituente reato, sempre che vi abbia assistito direttamente. Non può, inoltre, deporre sulla moralità dell’imputato (salvo eccezioni) o sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali.
Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [9]. Esempio: Tizio, accusato del reato di omissione di soccorso,è stato visto da Caio negare aiuto a una persona gravemente ferita. Il problema è che anche Caio era lì presente e, pertanto, l’obbligo di soccorso gravava anche lui. Di conseguenza, se Caio dicesse la verità si auto-accuserebbe del medesimo reato. Per questa ragione, la legge gli consente di tacere.
La testimonianza è obbligatoria per chi viene citato. Tuttavia, è data facoltà di astensione ai prossimi congiunti dell’imputato [10], a meno che questi ultimi non siano le persone offese che hanno sporto denuncia o querela.
Inoltre, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione (segreto professionale) le seguenti categorie:
- i ministri di confessioni religiose;
- gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- i medici, i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- tutti gli esercenti altre professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale[11].
Hanno altresì obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (segreto d’ufficio) i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [12]. Gli stessi devono astenersi nel caso di fatti coperti dal segreto di Stato [13].
Prove nel processo penale: cos’è l’esame delle parti?
Come nella testimonianza, anche con l’esame delle parti il giudice ascolta delle persone. La differenza, però, è che questi individui non sono soggetti estranei al processo, bensì risultano essere proprio i protagonisti del procedimento stesso.
Per “parti”, infatti, si intendo quelle che muovono il procedimento stesso, e cioè innanzitutto l’imputato e, qualora vi sia, anche la persona offesa che non debba già essere sentita come testimone.
Nello specifico, l’esame dell’imputato si svolge secondo particolari modalità [14]. Innanzitutto, egli non è obbligato (a differenza del testimone) a deporre: per questo, è sempre necessario il suo consenso.
In secondo luogo, anche se l’imputato decide di sottoporsi all’esame, non ha l’obbligo di dire la verità, può rimanere in silenzio o rifiutare di rispondere a determinate domande. Del rifiuto viene fatta menzione nel verbale: ciò significa che il giudice potrà comunque trarre delle argomentazioni dal contegno dell’imputato durante l’esame.
In buona sostanza, sebbene l’esame dell’imputato sia circondato da una serie di garanzie, è bene ricorrere a questo mezzo di prova solamente quando l’imputato abbia effettivamente qualcosa da dire o sia, comunque, in grado di difendersi dalle domande del pubblico ministero.
Non si dimentichi, infatti, che anche l’esame dell’imputato, come la testimonianza, avviene mediante la cosiddetta cross examination, cioè mediante esame incrociato. L’imputato, pertanto, dovrà rispondere tanto alle domande del suo difensore quanto a quelle del suo accusatore. Serbare il silenzio su alcune domande potrebbe comunque non giovare all’imputato il quale, se ha qualcosa da nascondere, farebbe bene a rifiutarsi di deporre.
L’esame delle parti riguarda anche gli imputati concorrenti nel medesimo reato (cioè, i coimputati) e gli imputati in procedimenti connessi a quello per il quale si procede. In quest’ultimo caso, la persona imputata in procedimento connesso è obbligata a presenziare, cioè a comparire al banco dei testimoni, godendo comunque delle stesse garanzie dell’imputato: diritto ad essere assistito dal proprio difensore, facoltà di non rispondere, impossibilità di essere incriminato per i fatti emergenti dalla sua deposizione [15].
Prove nel processo penale: cos’è il confronto?
I confronti sono ammessi tra persone già esaminate o interrogate nel caso di contrasti tra le dichiarazioni rese [16]. Classico esempio è il confronto tra due testimoni che hanno reso deposizioni discordanti. Entrambi verranno convocati dal giudice alla medesima udienza e sentiti contemporaneamente sulle stesse circostanze.
Prove nel processo penale: cosa sono le ricognizioni?
La ricognizione è la classica prova nel processo penale mostrataci dai film americani: alla vittima viene chiesto di riconoscere il colpevole tra alcune persone, simili tra loro anatomicamente e nel vestiario [17].
Si parla di ricognizione reale quando il riconoscimento ha ad oggetto non persone ma cose.
Prove nel processo penale: cosa sono gli esperimenti giudiziali?
Secondo la legge, l’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo [18].
L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
In buona sostanza, l’esperimento giudiziale consiste nel tentativo di ripetere le circostanze in cui è avvenuto il fatto oggetto di contestazione.
Come si vedrà, l’esperimento si distingue dalla perizia perché esso implica la ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto in questione e le risultanze dell’esperimento, per essere apprezzate e valutate, non richiedono necessariamente l’intervento di un esperto. L’opera di costui, invece, può essere necessaria per la ripetizione dell’accadimento e quindi per l’esecuzione di determinate operazioni.
Prove nel processo penale: cos’è la perizia?
La perizia è quella prova nel processo penale ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche [19].
In altre parole, la perizia è il mezzo di prova che il giudice ammette per svolgere un’indagine che esige specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche o per acquisire dati che costituiscono essi stessi il contenuto di una tecnica, scienza o arte.
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Al perito è sottoposto un quesito (o una serie di quesiti) al quale dovrà rispondere, entro un determinato termine, grazie alle sue particolari conoscenze.
Classico esempio è la perizia medico legale sul corpo della vittima, oppure la perizia balistica nel caso in cui sia stato sparato un colpo di arma da fuoco.
Prove nel processo penale: cosa sono i consulenti tecnici?
Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. I consulenti tecnici potranno assistere, nell’interesse delle parti, alle operazioni peritali, eventualmente ponendo delle domande e chiedendo chiarimenti.
Secondo il codice, i consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia [20].
Prove nel processo penale: cos’è la prova documentale?
Infine, in questo lungo viaggio attraverso le prove nel processo penale troviamo i documenti. Si tratta della classica prova “precostituita”, cioè che esiste anche al di fuori del processo penale, a prescindere dallo stesso.
Secondo il codice, è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [21].
note
[1] Art. 27 Cost.
[2] Art. 493 cod. proc. pen.
[3] Art. 190 cod. proc. pen.
[4] Art. 468 cod. proc. pen.
[5] Art. 495 cod. proc. pen.
[6] Art. 189 cod. proc. pen.
[7] Art. 194 cod. proc. pen.
[8] Art. 195 cod. proc. pen.
[9] Art. 198 cod. proc. pen.
[10] Art. 199 cod. proc. pen.
[11] Art. 200 cod. proc. pen.
[12] Art. 201 cod. proc. pen.
[13]Art. 202 cod. proc. pen.
[14] Art. 208 cod. proc. pen.
[15] Art. 210 cod. proc. pen.
[16] Art. 211 cod. proc. pen.
[17] Art. 218 cod. proc. pen.
[18] Art. 218 cod. proc. pen.
[19] Art. 220 cod. proc. pen.
[20] Art. 230 cod. proc. pen.
[21] Art. 234 cod. proc. pen.
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Volevo sapere se esiste un termine ultimo alla presentazione/acquisizione delle prove documentali sia durante un procedimento penale che nel relativo processo.
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