Naturismo: atti osceni in luogo pubblico? E se la spiaggia è riservata ai nudisti? Vediamo cosa accade dopo la depenalizzazione.
C’era una volta il reato di atti osceni in luogo pubblico. Oggi, a seguito della depenalizzazione [1], gli atti osceni sono puniti con una mera sanzione amministrativa, a meno che il fatto non sia commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
L’oscenità è tradizionalmente collegata all’esibizione delle parti intime del proprio corpo, soprattutto se fatta in posti particolarmente visibili. Di conseguenza, sarebbe facile pensare che sia un atto osceno anche stare svestiti in spiaggia: è il caso dei nudisti, cioè di coloro che rinnegano qualsiasi costume e che, per una scelta ben precisa, decidono di prendere il sole completamente nudi.
Il nudismo è reato? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.
Indice
Nudismo: cos’è?
Chiariamo prima il concetto di nudismo. Per nudismo non ci si riferisce solamente alla pratica di prendere il sole in spiaggia svestiti, ma alla scelta più radicale di vivere a contatto con la natura privandosi dell’”impedimento” costituito dai vestiti.
Sarebbe più corretto parlare di naturismo, oggetto, qualche anno fa, perfino di una proposta di legge.
Nudismo: è atti osceni?
A lungo si è dibattuto sulla possibilità che il nudismo costituisse reato; nello specifico, reato di atti osceni.
Il problema si è posto soprattutto negli anni addietro, prima della depenalizzazione citata. Il codice penale, infatti, diceva che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compiva atti osceni, era punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Sempre il codice penale afferma (ancora oggi) che si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore [2]. Si capirà, quindi, che il nocciolo della questione sta tutto nel capire cosa siano gli atti osceni e cosa sia capace di offendere il pudore.
Atti osceni: cosa sono?
Si tratta di un concetto generale, il cui significato è soggetto all’evolversi dei costumi e delle abitudini. Facciamo alcuni esempi molto significativi.
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione del 1959, un bacio può concretare o meno un atto di libidine e, quindi, un atto osceno a seconda dell’impulso che lo ha determinato e del modo in cui è dato. Secondo i giudici, un bacio può essere espressione di un affetto quanto mai puro, come quello del figlio alla madre o viceversa, oppure manifestazione di amicizia o, ancora, di lussuria [3].
Secondo una sentenza del 1976, afferrare pubblicamente una donna per le braccia, nel tentativo di stringerla a sé, accompagnando questi gesti con parole chiaramente rivelatrici di un intento lascivo, integrano il reato di atti osceni, in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento [4].
Nudismo: è reato?
Con un’importante sentenza del 2000, la Corte di Cassazione ha stabilito che il nudo integrale, se praticato in luoghi (ad esempio, spiagge) riservati o frequentati solamente o prevalentemente da chi condivide il naturismo, non costituisce reato, in quanto non offende la moralità o il pudore di chi osserva [5]. Ovviamente, a patto che il nudo non sia accompagnato da atteggiamenti erotici di chi lo esibisce.
Nel 2012 la Corte di Cassazione è tornata sul tema punendo un bagnante che mostrava le sue parti intime in una spiaggia non riservata ai nudisti [6].
Come si può vedere, l’evoluzione giurisprudenziale è andata di pari passo con quella di morale e di comune senso del pudore diffusasi in società. Il nudo integrale nelle spiagge normalmente frequentate da nudisti non costituisce il reato di atti osceni in luogo pubblico perché non offende il pudore degli altri bagnanti.
Al contrario, si incorre in sanzione se la spiaggia (o il luogo pubblico) non è “preparato” a questo tipo di esternazioni.
Nudismo: quando è reato?
Alla luce di quanto sopra detto, si può dire che il nudismo costituisce reato quando è praticato in luoghi non adatti all’esibizione del corpo così come Madre Natura l’ha fatto: si pensi a chi viaggi nudo in treno o in autobus, ma anche a chi prenda la tintarella completamente privo di costume in una spiaggia per famiglie.
A seguito della depenalizzazione, il reato di atti osceni è stato radicalmente trasformato. Il codice penale, oggi, dice che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a trentamila euro [7].
Resta invece il reato (reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi) se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Girare nudi per strada nei paraggi di una scuola, quindi, integra il reato di atti osceni anche se nessun bambino osservi: è sufficiente il semplice pericolo che ciò accada.
note
[1] D. lgs. n. 8/2016 del 15.01.2016.
[2] Art. 529 cod. pen.
[3] Cass., sent. del 24.03.1959.
[4] Cass., sent. n. 5873/1976 del 13.05.1976.
[5] Cass., sent. n. 3557/2000.
[6] Cass., sent. n. 28990/2012.
[7] Art. 527 cod. pen.
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Ritengo che il naturismo non sia un reato così come risulta da numerose sentenze emesse dalla magistratura a vari livelli e non solo per questo fatto.
L’articolo 726 del codice penale (due anni fa depenalizzato) non condanna il naturismo da decenni se praticato in aree note od appartate e mi risulta pure nel centro di Milano a metà degl’anni 70 dove il turista messicano Fernando Perez sorpreso nudo a passeggiare per la città in una notte d’agosto fu assolto dal pretore Francesco Dettori (è andato in pensione nel gennaio 2016 lasciando la Procura di Bergamo dove era Procuratore capo e si era occupato del caso di Yara Gambirasio), assolto con la motivazione che il nudo sta diventando un fatto di costume e che non è più raro osservare su spiagge più o meno appartate persone nude o seminude senza che gli astanti reagiscono negativamente ….
Ricordo pure che alla Bassona (Lido di Dante-Ravenna) già nel dicembre del 1979 ci furono 14 archiviazioni per naturisti sorpresi nudi nei pressi della foce del Bevano.
Certamente esiste chi combatte il naturismo o crede che il semplice stare nudi sia reato e continua a denunciare.
Io che come presidente di una associazione naturista dal 1986 riuscii ad ampliare la frequentazione naturista alla Bassona iniziando molto a nord dalla foce del torrente Bevano e portandola ad una lunghezza di 2Km per otto anni non ci furono problemi con le autorità locali a noi vicine ma poi nel 1994 qualcuno mosse i carabinieri e fummo denunciati in 42. Solo io ed un amico affrontammo il dibattimento in tribunale sino alla assoluzione avvenuta col pretore Donatella di Fiore. Successivamente per molti anni la situazione è stata di pace ma nel 2012 altri a noi ostili, per una durata continua di tre mesi, hanno avviato una sessantina di denunce che sono state tutte o archiviate od hanno ottenuto(per chi ha ricorso) sentenze favorevole.
La nudità poi non è, come ha affermato anche recentemente il critico Sgarbi) un “atto” ma uno “stato” e l’art. 726 si riferisce a chi compie un atto che offende il comune senso del pudore come certi atti fisiologici in pubblico anche se non è visibile alcuna parte nuda del corpo. Se io cammino nudo “l’atto” è quello di camminare e camminare non è indecente.
Non è neppure atti contrari alla pubblica decenza, ma che atti osceni!
non credo che in questa italietta cosi schifosamente bigotta e ipocrita si riuscira mai a legalizzare il nudismo (p.s. si nasce nudi) , io consiglio la croazia , la spagna , la francia e qualsiasi altro stato europeo , se ci si vuole salvare da multe assurde o peggio.
Vorrei informare l’autore dell’articolo che commette un errore quando scrive che lo stato di nudità può essere considerato un atto osceno in luogo publico. Se la persona non compie atti erotici, l’atto osceno non si configura mai. Pertanto, quando parliamo di nudismo, iniziamo a sgombrare il campo dagli atti osceni in luogo pubblico (art. 527 Codice Penale, ora depenalizzato).
Veniamo quindi all’unico reato che potrebbe essere imputato a persona in stato di nudità: ovvero atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 Codice Penale, ora depenalizzato). Anche in questo caso, quando la persona è in stato di nudità in luoghi tradizionalmente frequentati da nudisti e naturisti, ogni procedimento è andato incontro ad assoluzione(prima della depenalizzazione del reato). Da quando è sopravvenuta la depenalizzazione, alcuni procedimenti stanno avendo il loro corso, e speriamo si avviino ad omologa conclusione sollevando le persone dall’oggetto del reato. Ciò è particolarmente importante per portare l’Italia al livello di civiltà che il naturismo richiede.
Io mi sento particolarmente offeso da sproloqui, atteggiamenti ambigui compiuti completamente abbigliati, persone mal vestite, pantaloni strappati o tatuaggi che a mio parere deturpano il corpo, fumare in presenza di assembramento di persone anche se all’aperto. Siamo a n tanti a pensarla così . Siamo turbatissimi ma camminare svestiti per noi é normalissimo. Chi ci tutela? Perché i naturismo é praticato di più da famiglie con a seguito di minori che si divertono a giocare senza il minimo turbamento nei confronti della nudità degli adulti. Nei villaggi naturisti è così. Senza atteggiamenti morbosi i minori sono tutelati. Mi viene da pensare che siamo invece in balia di pensieri un tantino distorti se dal nudo tanto gradito ed esaltato nell’arte , nella realtà si così deprecato. Allora distinguiamo chi si sente offeso, da cosa e perché , altrimenti si potrebbero riempire le casse dello stato e intere prigioni a cauda di stupide intolleranze reciproche.