Tutte le novità in materia di crisi di coppia tra marito e moglie dopo la sentenza di separazione e quella di divorzio: gli effetti della sentenza Grilli della Cassazione e i nuovi orientamenti.
Se c’è una materia che, per anni, è rimasta sempre uguale a sé stessa è il diritto di famiglia. Dalla riforma avvenuta nel 1975 [1], anticipata dall’introduzione nel 1970 del divorzio [2], poco è cambiato fino al 2012. Quasi quarant’anni di sostanziale staticità nella gestione dei conflitti tra coniugi. Fino al 10 maggio 2017 [3], quando la Cassazione ha stravolto le regole sulla determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile (il mantenimento cioè che viene fissato con la sentenza di divorzio). Da quel giorno, quotidianamente la Cassazione sta tentando di chiarire meglio quali sono i nuovi principi a cui attenersi e, in definitiva, le ultime novità in materia di separazione e divorzio. Ecco perché abbiamo creato questo articolo come osservatorio costante: qui troverai, giorno per giorno, tutte le sentenze più interessanti che escono in materia di crisi della coppia. Non dovrai trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di separazione e divorzio.
Indice
- 1 Le Sezioni Unite sull’Assegno di divorzio: va valutato il contributo dell’ex
- 2 Se l’ex va a vivere con un’altro ha diritto al mantenimento
- 3 Assegno di divorzio misurato sulla base della durata del matrimonio
- 4 Se la moglie non deposita in causa le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni
- 5 Breve storia del diritto di famiglia
- 6 La sentenza “Grilli” della Cassazione sull’assegno di divorzio
- 7 Nulla cambia durante la separazione
- 8 Nulla cambia per il mantenimento dei figli
- 9 La convivenza stabile con un’altra persona fa perdere il mantenimento
- 10 Quando una donna si può dire autosufficiente?
- 11 In crisi anche l’assegno di mantenimento
- 12 La morte del coniuge in causa
Le Sezioni Unite sull’Assegno di divorzio: va valutato il contributo dell’ex
Le Sezioni Unite della Cassazione [18] hanno infine risolto il contrasto giurisprudenziale sollevato dalla famosa sentenza Grilli, quella con cui la stessa Suprema Corte aveva ritenuto che il divorzio recide definitivamente il legame matrimoniale e che, pertanto, determinasse la cessazione dell’obbligo di mantenimento, salvo il caso in cui l’ex non abbia le condizioni per mantenersi da solo. Per la nuova sentenza, invece, vanno comunque tenuti in considerazione una serie di altri elementi dando particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. La sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
Insomma, secondo il nuovo orientamento l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Se l’ex va a vivere con un’altro ha diritto al mantenimento
Con una recente pronuncia la Cassazione [17] ha detto che non ha diritto all’assegno di mantenimento il coniuge con il reddito più basso se decide di andare a vivere con un’altra persona e i due intraprendono una stabile convivenza. Ciò sempre che non riesca a dimostrare che il nuovo rapporto non influisce sulle sue condizioni economiche che devono essere equivalenti a quelle godute durante il matrimonio.
L’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, anche se di fatto (ossia non fondata sul matrimonio), fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge. Il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – tutelata ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione – come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole.
Tuttavia il coniuge più debole che rivendica l’assegno deve dimostrare che quella convivenza non influisce in meglio sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente “inadeguati” a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale. Tale prova può essere data dal medesimo coniuge con ogni mezzo anche in via presuntiva che possa fare ritenere – soprattutto con riferimento al tenore di vita e ai redditi della persona convivente, secondo il prudente apprezzamento del giudice – che dalla convivenza egli non tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego, l’eliminazione o la riduzione dell’assegno.
Assegno di divorzio misurato sulla base della durata del matrimonio
La durata delle nozze viene presa in considerazione come elemento per determinare se e quanto accordare come assegno divorzile, anche dopo la famosa sentenza Grilli. È quanto emerge da una ordinanza recente della Cassazione [15].
La Suprema Corte “apre” alla durata del matrimonio come elemento che può essere tenuto in considerazione nell’ambito della valutazione sull’autosufficienza economica per stabilire se il coniuge richiedente ha diritto all’assegno divorzile o meno. Un matrimonio durato oltre 25 anni dà diritto all’assegno, sempre che il coniuge richiedente non abbia le capacità economiche per mantenersi da solo.
Se la moglie non deposita in causa le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni
Nella causa di separazione e di divorzio il giudice ordina alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni. Se la moglie che chiede il mantenimento nell’ambito del giudizio di divorzio non ottempera a tale obbligo, perde ogni diritto economico sull’ex marito anche se l’assegno le era stato riconosciuto con la sentenza di separazione. Lo dice il Tribunale di Genova [16]. L’impossibilità di valutare la reale situazione economica della richiedente esclude, infatti, a priori il riconoscimento dell’assegno divorzile, non sussistendo elementi per ritenere che la signora sia economicamente non autonoma.
Come chiarito dalla Cassazione, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o, comunque, all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Il giudizio sull’inadeguatezza o meno dei mezzi, peraltro, deve essere individuato con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. Ebbene, ha proseguito il collegio, nel caso in esame la signora non ha assolto all’onere che su di lei incombeva di provare l’inadeguatezza dei propri redditi a renderla economicamente autonoma. Ella infatti ha depositato solo vecchie dichiarazioni dei redditi ma non ha prodotto, benché invitata a farlo, quelle degli ultimi tre anni. In questo contesto, ha concluso il tribunale, l’impossibilità di valutare i redditi percepiti dal coniuge richiedente l’assegno divorzile negli ultimi tre anni preclude a priori il riconoscimento dell’assegno divorzile in suo favore, non sussistendo elementi per ritenere che la signora sia economicamente non autonoma.
Breve storia del diritto di famiglia
Volendo ripercorrere una breve storia, ricordiamo solo che nel 2004 sono state approvate le norme in materia di procreazione assistita [4]; nel 2006 sono state adottate le norme sull’affidamento del figlio che hanno stabilito, come regola, l’affidamento condiviso (al posto di quello esclusivo) [5]. Nel 2012 è arrivata l’equiparazione dei figli naturali con quelli legittimi (ora chiamati rispettivamente «figli nati fuori il matrimonio» e «figli nati dentro il matrimonio») [6], mentre nel 2014 è stata introdotta la possibilità di separarsi o di divorziare davanti al sindaco o con un accordo firmato dai rispettivi avvocati (negoziazione assistita) [7]. Infine, nel 2015, è stato approvato il cosiddetto divorzio breve che riduce a più di un terzo i tempi per passare dalla separazione al divorzio: se, in precedenza, erano necessari 3 anni, oggi il termine si riduce a 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) e a 1 anno dalla prima udienza del tentativo di conciliazione (se la separazione è stata giudiziale) [8].
La sentenza “Grilli” della Cassazione sull’assegno di divorzio
Se nulla è cambiato rispetto al passato per quanto riguarda l’assegno di mantenimento (quello cioè a seguito della separazione, il cui scopo resta ancora quello di garantire all’ex coniuge il medesimo tenore di vita che aveva durante la convivenza, con una sostanziale divisione dei redditi tra i due coniugi), dal 10 maggio del 2017 le cose cambiano radicalmente quando si divorzia. Col divorzio, infatti, cessa ogni legame tra moglie e marito e ciascuno dei due deve iniziare a badare a sé stesso. Questo significa che il coniuge con il reddito più elevato non è più tenuto a garantire all’ex – come invece è tutt’ora obbligatorio subito dopo la separazione – lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, ma solo l’autosufficienza economica. Autosufficienza che consiste nel minimo per sopravvivere e sempre che lo stesso coniuge non sia in grado, per età e condizioni di salute, a procurarselo da solo.
Scopo dell’assegno di divorzio – ed è qui la grande differenza con quello di mantenimento – è garantire all’ex moglie l’autosufficienza economica (ossia mantenersi da sola). Il che non significa necessariamente (come una volta) essere benestante qualora il marito lo sia; vuol dire solo «poter badare a se stessa». Ben si potrà quindi avere una situazione in cui, a fronte di un uomo con un reddito di 10mila euro al mese per attività imprenditoriale, la donna riceve un mantenimento di solo mille euro al mese. Dall’altro lato, se la donna ha già un proprio reddito minimo o altre forme di ricchezza (mobili o immobiliari) o dispone di aiuti da parte dell’ex famiglia, non ha diritto all’assegno di divorzio.
Tanto per esemplificare, in una coppia dove l’uomo guadagna 5mila euro al mese e la moglie mille, se in passato alla donna sarebbe spettato un assegno di circa 1.500/2.000 euro mensili, oggi non le tocca più nulla.
L’ex coniuge che rivendica il mantenimento non deve però solo dimostrare di avere un reddito insufficiente a vivere, ma anche di non essere nelle condizioni di procurarselo, avendo ad esempio superato l’età per reimmettersi sul mercato del lavoro o per non essere nelle condizioni fisiche di cercare un impiego.
La conseguenza è che, allo stato attuale, possono ottenere l’assegno divorzile solo le donne che:
- sono state casalinghe per tutto l’arco del matrimonio e ormai hanno raggiunto i 50 anni, età “limite” – secondo la Cassazione – oltre la quale è difficile immettersi nel mercato del lavoro;
- per ragioni di salute non possono lavorare.
La Cassazione ha infatti escluso il mantenimento anche per la donna disoccupata, se giovane e con un bagaglio formativo tale da consentirle di cercare un posto. Non spetta quindi l’assegno di divorzio alla ex moglie che si rifiuta di cercare un lavoro. Il fatto di versare in stato di disoccupazione e in precarie condizioni economiche non è più una giustificante se le condizioni fisiche, mentali e la formazione della donna le consentono di cercare occupazioni. A complicare la vita alla donna si ci mette anche l’aspetto processuale, quello cosiddetto dell’onere della prova. È l’ex moglie, che rivendica l’assegno di divorzio, a dover dimostrare il mancato reperimento di un’entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa. In pratica, è lei che deve dar prova di una «disoccupazione incolpevole». Ed è incolpevole tutto ciò che non dipende dalla volontà del coniuge quando questi si è dato animo di cercare un lavoro e che le sue proposte non sono state accettate [9].
Nulla cambia durante la separazione
La Cassazione ha chiarito che il criterio di calcolo dell’assegno di mantenimento resta invariato per quanto riguarda la separazione. In questo caso l’ex coniuge più benestante deve garantire all’altro – sempre che non abbia subito l’addebito – lo stesso tenore di vita che aveva durante la vita coniugale. In questo modo si offre a quest’ultimo un ombrello di salvataggio per provvedere alle proprie esigenze nella immediatezza della mutata situazione familiare.
In pratica, nel periodo intermedio che va tra la separazione e il divorzio, la Cassazione ha preferito lasciare le cose com’erano un tempo. Affinché il coniuge con un reddito più basso non si trovi, dalla sera alla mattina, senza possibilità di mantenersi e organizzare il proprio nuovo futuro, il coniuge col reddito più alto deve versargli un mantenimento tale da garantirgli lo stesso tenore di vita di cui godeva quando ancora conviveva col primo. Nel caso però di matrimonio lampo, durato pochi mesi, il giudice può escludere del tutto il mantenimento.
Nulla cambia per il mantenimento dei figli
La Cassazione ha chiarito che per i figli resta l’obbligo di versare il mantenimento garantendo loro lo stesso tenore di vita che avevano quando stavano con entrambi i genitori. Per loro quindi nulla cambia [10].
La convivenza stabile con un’altra persona fa perdere il mantenimento
È ormai costante anche la giurisprudenza secondo cui perde il diritto all’assegno di mantenimento o a quello divorzile l’ex coniuge che va a vivere stabilmente con un’altra persona iniziando una vita di coppia basata sugli stessi principi del matrimonio (cosiddetta convivenza more uxorio, ossia la tradizionale coppia di fatto).
Quando una donna si può dire autosufficiente?
Abbiamo detto che, dopo il divorzio, all’ex moglie non spetta più l’assegno di mantenimento se è autonoma e autosufficiente, a prescindere dal tenore di vita di cui ha goduto quando era ancora sposata. Il punto però è che ancora pochi tribunali hanno capito come capire se la moglie è autonoma e indipendente. Secondo il tribunale di Milano è autosufficiente la donna che riesce a procurarsi almeno mille euro al mese [11]; tale è infatti la soglia di reddito sotto la quale spetta il gratuito patrocinio. La Cassazione ha però messo in guardia: nessun automatismo nella determinazione dell’indipendenza economica, bisogna valutare le situazioni concrete e reali (leggi Come capire se la moglie è indipendente) [12]. Tale parametro va valutato con la «necessaria elasticità e la considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sciale». Per determinare la soglia dell’indipendenza economica – scrivono ancora i giudici supremi – occorre aver riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità. È il giudice, secondo la propria coscienza, a dover interpretare questi parametri così generici. Insomma, chi si aspettava di leggere un importo preciso, come invece avevano fatto i giudici di Milano, è rimasto sicuramente deluso. Anzi, sembrerebbe quasi che la Cassazione voglia proprio evitare definizioni nette come è avvenuto nel capoluogo lombardo. Ma è anche vero che a nulla vale la svolta contenuta nella sentenza dello scorso anno se ai giudici viene di nuovo data la libertà di definire quando la donna possa essere indipendente e quando non lo è, perché in un campo così libero c’è il rischio che si torni ai medesimi criteri di un tempo.
Per entrare più nel dettaglio e capire se e quando la moglie è autosufficiente – e come tale non può accampare pretese economiche – bisogna considerare i seguenti fattori:
- il possesso di redditi di lavoro autonomo o dipendente; così ad esempio, se la moglie ha un contratto part time di 400 euro al mese e il marito guadagna 5mila euro al mese, il giudice potrebbe obbligare quest’ultimo a versare alla moglie solo 600 euro al mese e non già – come sarebbe successo con le vecchie regole – qualche migliaio. Infatti ora la ricchezza non va più “divisa” tra gli ex coniugi e la moglie può dirsi soddisfatta integralmente se ha quel minimo per vivere;
- il possesso di altri redditi di natura mobiliare (ad esempio investimenti o quote societarie) o immobiliari (ad esempio l’affitto di fondi rustici o di appartamenti); così il coniuge che percepisce un canone di affitto da un immobile di sua proprietà, dato in locazione, potrebbe non aver diritto al mantenimento se tale importo gli garantisce l’autosufficienza;
- le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- la disponibilità di una casa di abitazione: così, se il giudice assegna la casa familiare alla donna e il marito viene costretto ad andare via, il mantenimento viene ridotto in proporzione al risparmio di spesa che da tale situazione l’ex moglie ottiene.
In crisi anche l’assegno di mantenimento
Di recente la Corte di Appello di Roma ha stabilito che, se la moglie è autosufficiente non va mantenuta sin dal momento della separazione. E non importa se il reddito del marito è significativamente più elevato. Conta la capacità dei coniugi, dopo la cessazione dell’unione, di badare a se stessi con i propri mezzi: capacità che, se sussistente, esclude il diritto a percepire qualsiasi assegno da parte dell’ex più ricco. Leggi sul punto: Abolito l’assegno di mantenimento dopo la separazione.
La morte del coniuge in causa
A fronte di un contrasto, la Cassazione ha affermato [14] che la morte del coniuge in pendenza di giudizio fa cessare la materia del contendere.
note
[1] Legge n. 151/1975; Legge n. 39/1975.
[2] Legge n. 898/1970.
[3] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017.
[4] L. n. 40/2004 ha concesso alle coppie di maggiorenni di sesso diverso di accedere alle tecniche di fecondazione, purché in età potenzialmente fertile, con esclusione della fecondazione eterodossa.
[5] L. n. 54/2006.
[6] L n. 2019/2012 e D.lgs. n. 54/2014.
[7] DL n. 132/2014.
[8] L. n. 55/2015.
[9] Cass. ord. n. 25697/2017.
[10] Cass. sent. n. 3922/2018.
[11] Trib. Milano, ord. del 22.05.2017.
[12] Cass. sent. n. 3015/18 del 7.02.2018.
[13] C. App. Roma decreto del 5.12.2017.
[14] Cass. sent. n. 4092/2018.
[15] Cas. ord. n. 7342/18 del 23.03.2018.
[16] Trib. Genova, sent. n. 834/18.
[17] Cass. sent. n. 16982 del 27.06.2018.
[18] Cass. sent. n. 18287/2018 dell’11.07.2018.
salve vorrei sapere se il figlio deve spostarsi per delle cure il padre deve sostenere anche le spese della ex moglie o solo quello del bambino