Se il vicino di casa o estranei occupano lo spazio riservato può essere reato di violenza privata.
Tornare a casa stanchi dopo una giornata di lavoro e trovare il proprio posto auto occupato da altri potrebbe essere la “ciliegina sulla torta” a corredo di una dura giornata. Così è facile cadere in escandescenze e litigare con il vicino di casa, con l’ospite o con l’estraneo. Ma cosa prevede la legge nell’ipotesi di un parcheggio privato occupato da altri? Cosa si può fare? In generale, bisogna distinguere i casi di «parcheggio privato» (ossia il posto auto di proprietà come il box aperto, ad esempio) dallo spazio condominiale assegnato al singolo proprietario di appartamento (su turnazione o in modo stabile). Diverso ancora è il posto “acquisito” per uso continuo del suolo pubblico (si pensi al margine del marciapiedi sotto casa). Vediamo dunque cosa prevede la legge.
Posto auto nel cortile condominiale
Iniziamo dal caso in cui il posto auto occupato da altri si trovi all’interno del cortile condominiale. Se il condomino ha in uso uno spazio assegnatogli dall’assemblea con apposita delibera che definisce i turni, questi può solo chiedere all’amministratore di condominio di far rispettare il regolamento o la delibera nei confronti dei condomini.
Il regolamento di condominio può autorizzare l’amministratore a irrogare sanzioni fino a 200 euro, per la riscossione delle quali, però, questi non ha poteri coercitivi e bisognerà comunque ricorrere al giudice.
L’assemblea di condominio può approvare una delibera – inserita nel regolamento – in cui si vieta, a tutti i condomini, di utilizzare gli spazi assegnati ad altri anche quando questi sono assenti. Come dire che il criterio rotatorio va rispettato comunque anche in caso di mancato utilizzo del relativo condomino.
Se a parcheggiare l’auto è invece un estraneo non è possibile chiedere l’intervento del carro attrezzi essendo l’area riservata e non una strada pubblica. Per la stessa ragione non è neanche competente la polizia municipale per l’elevazione di multe. Difficile è in questo caso, prevedere una tutela, visto che la legittimazione a far valere eventuali lesioni del diritto è del condominio, quindi in capo all’amministratore, unico titolare dell’area comune.
La Cassazione ha detto [1] che i motorini parcheggiati sotto il portico condominiale non possono essere rimossi da una società privata di carro attrezzi autorizzata dal condominio; la rimozione è infatti possibile solo con l’intervento della polizia municipale se il portico, pur essendo di proprietà condominiale, è gravato da una servitù di pubblico passaggio il cui uso deve essere regolato esclusivamente dall’amministrazione pubblica.
Se però il parcheggio dovesse risultare occupato per più giorni si potrebbero configurare gli estremi dell’occupazione abusiva del suolo privato e chiamare i carabinieri perché facciano gli accertamenti del caso sulla titolarità della macchina ed, eventualmente, procedano a rimuoverla.
Il proprietario di un appartamento non è responsabile del parcheggio abusivo posto dai suoi ospiti. Quindi, se una persona, invitata da un’altra, lascia l’auto nel parcheggio riservato a uno dei condomini, quest’ultimo non si può rivolgere contro il titolare dell’appartamento ma dovrà far valere le proprie ragioni nei confronti dell’estraneo.
Area a parcheggio privato
Se il parcheggio è privato, ossia si tratta di un box auto aperto, di proprietà esclusiva, possono configurarsi gli estremi del reato di violenza privata. È quindi possibile sporgere querela alla polizia o ai carabinieri. Come più volte chiarito dalla Cassazione, infatti, è reato bloccare un’altra auto: in particolare è punibile penalmente chi impedisce a un’altra auto il passaggio, l’uscita o l’entrata da o in un box, un parcheggio pubblico, un cortile o un cancello. Il reato prescinde dall’intenzione di procurare un danno al soggetto “ostruito” (cosiddetto dolo); anche la semplice noncuranza, disattenzione o dimenticanza può portare al procedimento penale. Il reato scatta anche per pochi minuti (setto o otto [2]). Solo in caso di forza maggiore, non prevedibile e non altrimenti evitabile, dettata dalla necessità di tutelare un bene di rango superiore (come la propria vita o quella di un’altra persona) potrebbe costituire una valida causa di giustificazione..
Se si tratta di un parcheggio pubblico assegnato individualmente a un disabile (non quindi le generiche strisce gialle destinate a tutti i portatori di handicap), si configura altresì il reato di violenza privata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza [3] in cui definisce violenza privata [4] l’occupazione indebita del parcheggio dei disabili. Certo, nel caso esaminato dalla Suprema Corte un sessantenne di Palermo aveva davvero esagerato: aveva occupato un posto riservato nominalmente a una donna disabile per ben 16 ore. Ma fossero anche 16 minuti, resta il gesto sbagliato. E punito, ora, dal Codice penale. A patto che la macchina abusiva occupi, appunto, uno spazio riservato ad una determinata persona disabile (e non quello generico, per intenderci).
note
[1] Cass. sent. n. 10323/2008.
[2] Cass. sent. n. 5358/18 del 5.02.2018.
[3] Cass. sent. n. 17794/2017.
[4] Art. 610 cod. pen.
ma se uno occupa il mio parcheggio privato, senza che ostacoli nulla, sono costretto a subire?
Manca il caso piu ricorrente, uno estraneo arriva in un cortile e parcheggia in un posto auto di proprietà (privata).
In quel caso che si puo’ fare?
possibile che siano citati tutti i casi tranne quello piu frequente?
Può agire con un’azione civile in tribunale per ottenere il possesso di cui è stato spogliato.
Gli si tagliano le gomme senza farsi vedere.