Cos’è la compiuta giacenza? Cos’è l’avviso di giacenza? Quando si ritiene perfezionata la notifica? Quali sono i termini? Scopriamolo.
«Nessuna nuova, buona nuova», dice un vecchio adagio; e molte volte è proprio così, perché il postino è diventato sempre più portatore di cattive notizie. Bollette, avvisi, ingiunzioni di pagamento tormentano la serenità dei cittadini. Non ritirare una raccomandata oppure fingersi irreperibili, però, non è sempre una buona strategia. L’ordinamento italiano, proprio per far fronte a situazioni di questo genere, contempla l’istituto della compiuta giacenza. Cos’è? Come funziona? Quali sono i termini della compiuta giacenza? Vediamo cosa dice la legge.
Indice
Compiuta giacenza: cos’è?
Prima di analizzare i termini per la compiuta giacenza, vediamo prima che cosa si intende quando facciamo riferimento ad essa.
La compiuta giacenza è un istituto previsto dalla legge per la spedizione di raccomandate o di atti giudiziari che non sono stati ritirati dal loro destinatario. In poche parole, la compiuta giacenza serve ad evitare la paralisi delle notificazioni dovuta all’assenza (o a situazioni ad essa equiparate) del destinatario.
La compiuta giacenza presuppone che il postino non abbia trovato nel luogo di recapito della spedizione il destinatario, ovvero che lo stesso sia incapace o, ancora, che non vi siano familiari conviventi o il portiere dello stabile. In tutte queste ipotesi, il portalettere lascia un biglietto che si chiama avviso di giacenza, in cui lo invita a ritirare il plico presso un dato ufficio postale entro un preciso termine.
Compiuta giacenza: quali sono i termini?
Abbiamo detto che la compiuta giacenza è uno strumento previsto dalla legge per far andare a buon fine la spedizione di raccomandate e di atti giudiziari non consegnati per assenza del destinatario o di altri soggetti legittimati alla ricezione.
Nello specifico, l’avviso di giacenza assegna dieci giorni di tempo se il postino ha cercato di consegnare un atto giudiziario notificato mediante il servizio postale, oppure trenta giorni di tempo se ha cercato di consegnare una raccomandata semplice.
Se in questo termine il destinatario non si reca all’ufficio postale a ritirare la raccomandata o l’atto giudiziario, allora si determinerà, a partire dal giorno successivo a quello assegnato nell’avviso, l’effetto della compiuta giacenza dell’atto giudiziario o della raccomandata.
Avviso di giacenza: di che colore è?
L’avviso di giacenza contiene anche l’indicazione della città di provenienza della raccomandata. Può avere diversi colori e proprio in base al colore cambia il contenuto della missiva:
- se è verde, contiene atti giudiziari: provvedimenti del tribunale o notificati da soggetti privati (un avvocato) per il tramite dell’ufficiale giudiziario del tribunale; multe, sanzioni provenienti dalla prefettura, ecc.;
- se è bianco si tratta di lettere, diffide, contestazioni, richieste di pagamento, ecc.
Compiuta giacenza: quali conseguenze?
La compiuta giacenza si concretizza, in pratica, in una vera e propria finzione di conoscenza. Decorsi i termini assegnati nell’avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l’atto giudiziario non ritirato all’ufficio postale si considerano consegnati: quindi, per la legge, è come se il destinatario avesse materialmente ricevuto l’atto giudiziario o la raccomandata. Ciò significa che, in questi casi, il contenuto della spedizione si considera conosciuto.
Compiuta giacenza: cosa succede dopo?
Una volta che si è compiuta la giacenza, la raccomandata viene restituita al mittente con sopra apposta la dicitura “compiuta giacenza”.
Per quanto riguarda gli atti giudiziari, dopo la compiuta giacenza viene inviata al mittente una cartolina di ricevimento in cui si attesta appunto la giacenza maturata; dopo sei mesi, invece, viene restituito l’intero atto.
Compiuta giacenza: quando scatta la notifica?
Abbiamo spiegato quali sono i termini per la compiuta giacenza; vediamo ora quando la legge reputa regolarmente compiuta la notifica dell’atto non ritirato.
Facciamo un esempio e ipotizziamo che l’atto non ritirato sia una multa per infrazione del codice della strada. Se il destinatario che ha ricevuto l’avviso di giacenza si reca alle poste, per ritirare la multa, entro dieci giorni dall’avviso stesso, la notifica si considera avvenuta nel giorno in cui l’addetto consegna la busta e, quindi, i termini per impugnare iniziano a decorrere da quel momento.
Al contrario, se il ritiro avviene oltre i dieci giorni di tempo, la notifica si considera perfezionata alla scadenza del decimo giorno stesso; per cui, anche se la multa non è stata ritirata, i termini iniziano a decorrere dal giorno successivo, cioè dall’undicesimo.
note
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Mi spiace far notare che c’è una grande inesattezza nell’articolo. In caso di raccomandata semplice la compiuta giacenza non perfeziona la notifica. Se si tratta di un accertamento di un tributo comunale. quando il destinatario riceverà l’ingiunzione potrà impugnarla per “notifica inesistente”. Per portare a “conoscenza legale” l’atto, deve essere affidato al messo notificatore, che invierà la busta verde con la relata, ed il postino potrà lasciare l’avviso di giacenza e solo in questo caso, perchè sono presenti 2 agenti notificatori la compiuta giacenza perfeziona la notifica. Questo perchè la legge non prevede nulla per le raccomandate semplici, e non esiste ancora almeno una sentenza di Cassazione che preveda il contrario.