Come costituirsi parte civile


Danneggiato e vittima del reato: chi può costituirsi parte civile nel processo penale? Entro quale termine? Cosa decide il giudice? Ecco tutti gli aspetti più significativi della costituzione di parte civile.
La costituzione di parte civile fa parte di quella terminologia giuridica che è maggiormente conosciuta non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra coloro che non sono esperti di diritto. La diffusione mediatica dei più importanti processi penali ha fatto sì che praticamente chiunque, oggi, abbia almeno una vaga idea di cosa sia la costituzione di parte civile. Se questo è vero, è altrettanto vero che non tutti sono a conoscenza di come costituirsi parte civile all’interno di un processo penale. Il presente articolo approfondirà proprio questo aspetto.
Indice
Costituzione di parte civile: cos’è?
Prima di spiegare come costituirsi parte civile, vediamo cos’è la costituzione di parte civile. Secondo la legge, la costituzione di parte civile si traduce nell’esercizio dell’azione civile all’interno del processo penale [1]. Cosa significa? Vuol dire che la persona danneggiata dal reato, cioè la persona che ha subito un pregiudizio economico dal fatto illecito, potrà chiedere il risarcimento del danno direttamente al giudice penale anziché a quello civile.
La costituzione di parte civile, quindi, soddisfa esigenze di economia processuale, nel senso che, al fine di evitare due processi distinti (uno penale volto a sanzionare il colpevole, l’altro civile, teso a fargli pagare i danni), la legge consente alla persona danneggiata di introdursi nel processo penale intentato dallo Stato contro il reo e di chiedergli i danni.
Costituzione di parte civile: come ottenere il risarcimento dei danni?
Quanto appena detto è vero, ma con delle precisazioni. Non sempre, infatti, il giudice penale è in grado di soddisfare le pretese risarcitorie del danneggiato costituitosi parte civile. Infatti, se quest’ultimo non prova in maniera precisa quale sia il risarcimento che gli tocca, il giudice penale non potrà pronunciarsi sull’entità della somma spettantegli, ma dovrà limitarsi solamente a riconoscere che il fatto delittuoso è avvenuto, rimandando al giudice civile la quantificazione del danno.
In altre parole, gli esiti della costituzione di parte civile possono essere tre:
- Il giudice penale condanna il colpevole, oltre che alla pena prevista per il reato commesso, al risarcimento del danno patito dalla vittima [2];
- Il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia soltanto una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile [3]. In questo caso, quindi, per ottenere il risarcimento il danneggiato dovrà comunque intentare una causa civile, forte, però, della sentenza del giudice penale che comunque ha riconosciuto l’esistenza dell’illecito;
- Il giudice penale, a richiesta della parte civile, può condannare l’imputato al pagamento di una provvisionale (immediatamente esecutiva) nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova [4]. Si tratta di una strada a metà tra la condanna generica e quella completa, in quanto il giudice liquida il danno entro i limiti di quanto ritiene sia stato validamente dimostrato nel processo penale.
Costituzione di parte civile: come funziona?
Detto del suo significato e dei possibili esiti, vediamo come funziona la costituzione di parte civile.
Va immediatamente premesso che la persona legittimata alla costituzione di parte civile è colei che ha subito un danno patrimoniale a causa del reato. Questo significa che, se normalmente vittima del reato e danneggiato coincidono (si pensi al derubato nel caso di furto oppure al ferito nel caso di lesione personale), non necessariamente è sempre così. Emblematico è il caso dell’omicidio, ove la vittima non potrà, ovviamente, costituirsi parte civile; in questa ipotesi, i danneggiati legittimati a chiedere il risarcimento saranno i familiari.
Perché ci si possa costituire parte civile è necessaria l’assistenza di un avvocato al quale bisognerà conferire una procura speciale per la costituzione di parte civile. La procura viene così definita perché deve indicare in maniera precisa la finalità dell’incarico conferito, che è quello di esercitare l’azione civile nel processo penale allo scopo di ottenere il risarcimento del danno.
Secondo il codice di procedura penale, l’atto di costituzione di parte civile può essere depositato nella cancelleria del giudice che procede, oppure può essere presentato direttamente in udienza. Nel primo caso, cioè se presentata in cancelleria e, quindi, fuori udienza, la dichiarazione di costituzione di parte civile deve essere notificata alle altre parti (pubblico ministero e imputato/i) e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
Si intuisce facilmente che la costituzione in udienza è molto più pratica ed “economica”, in quanto l’atto viene consegnato direttamente al giudice senza la necessità di notificare lo stesso a tutte le parti del processo. Si immagini un procedimento a carico di cinque imputati: se la costituzione di parte civile avvenisse mediante il deposito della dichiarazione in cancelleria, prima, quindi, dell’apertura del giudizio, la parte civile sarebbe onerata (a proprie spese, si intende) di notificare a ciascuno degli imputati, oltre che al pubblico ministero, l’avvenuta costituzione.
La costituzione in udienza, però, presenta uno svantaggio di non poco momento, che è quello di non poter avvalersi dei propri testimoni. Infatti, la legge dice che la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici se la sua costituzione avviene più tardi del termini previsto per il deposito della predetta lista, termine che è di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Quindi, la parte civile che si costituirà direttamente in udienza non potrà avvalersi dei propri testimoni, dovendosi limitare a prestare un supporto all’attività probatoria del pubblico ministero.
Ad ogni buon conto, la costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
- le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- la sottoscrizione del difensore [5].
Costituzione di parte civile: quali sono i termini?
Non ci rimane che vedere quando la costituzione di parte civile può avvenire. Secondo la legge [6], la costituzione di parte civile può avvenire, a pena di decadenza, all’udienza preliminare e, successivamente, fino all’apertura del dibattimento in giudizio (più precisamente, prima che il giudice abbia verificato la costituzione delle parti).
Di conseguenza, per tutti quei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio [7] senza il passaggio per l’udienza preliminare, la costituzione di parte civile potrà essere depositata in udienza al giudice del dibattimento prima delle formalità relative alla verifica della costituzione delle parti.
note
[1] Art. 74 cod. proc. pen.
[2] Art. 538 cod. proc. pen.
[3] Art. 539 cod. proc. pen.
[4] Art. 540 cod. proc. pen.
[5] Art. 78 cod. proc. pen.
[6] Art. 79 cod. proc. pen.
[7] Art. 550 cod. proc. pen.
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