Ho letto in rete che è mio diritto conoscere i condomini morosi del mio stabile e avere anche i relativi dati anagrafici. È corretto?
L’art. 63 disp. att. cod. civ. prevede l’obbligo dell’amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta di una norma che prevede espressamente l’obbligo di comunicazione a terzi (nello specifico, i creditori delcondominio) dei dati relativi ai condomini non in regola col pagamento degli oneri a loro carico.
Nulla dice invece la norma circa la possibilità degli altri condomini di richiedere all’amministratore i suddetti dati, probabilmente perché la legge dà per scontato che gli altri proprietari che vivono nel medesimo stabile abbiano ben a mente i nominativi dei loro vicini di casa.
Tuttavia ciò a volte può non essere possibile, pertanto la Corte di Cassazione è intervenuta con una propria sentenza[1] la quale ha stabilito che “Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “dato personale”, oggetto di tutela, è “qualunque informazione” relativa a “persona fisica, giuridica, ente o associazione”, che siano “identificati o identificabili”, anche “indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione” ed in tale nozione sono riconducibili i dati dei singoli partecipanti ad un condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità di cui agli artt. 1117 ss cod. civ.; tuttavia ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell’amministratore in sede di rendiconto annuale, di assemblea, o nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, il quale è investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.”
Come è dato evincersi dalla suddetta sentenza quindi, ciascun condomino – proprio perché titolare in proprio di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di gestione delle cose comuni – ha la facoltà di richiedere all’amministratore tutte le informazioni sulla situazione contabile del condominio ivi comprese quelle che riguardano le posizioni debitorie dei singoli proprietari.
[1] Si tratta di Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 1593
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Enrico Braiato