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Diritto e Fisco | Editoriale

Posso avere due lavori come dipendente?

10 Marzo 2018 | Autore:
Posso avere due lavori come dipendente?

È possibile avere due contratti di lavoro subordinato in contemporanea presso aziende dello stesso settore?

Avere due contratti di lavoro subordinato presso due aziende diverse non è vietato, ma è necessario rispettare, da un lato, l’obbligo di fedeltà nei confronti dei datori di lavoro e, dall’altro lato, la normativa in materia di orario lavorativo e riposi. In particolare, il datore di lavoro che non rispetta le disposizioni in materia di orario di lavoro (numero massimo di ore lavorabili in un determinato periodo, riposi giornalieri e settimanali, godimento delle ferie) può essere sanzionato [1], ma può a sua volta irrogare delle sanzioni disciplinari al lavoratore che ha omesso di informarlo riguardo all’orario lavorativo svolto presso l’altro datore. Per la violazione dell’obbligo di fedeltà, invece, a seconda della gravità del comportamento, il lavoratore può essere licenziato in tronco. Ma procediamo per ordine e vediamo a quali regole ci si deve attenere per avere due lavori come dipendente.

Obbligo di fedeltà con due lavori come dipendente

L’obbligo di fedeltà, secondo quanto disposto dal codice civile [2], vincola il lavoratore subordinato a non trattare affari in concorrenza col proprio datore di lavoro, per conto proprio o di terzi, ed a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Non è rilevante, dunque, la specifica mansione, se si svolgono due impieghi presso due differenti aziende in potenziale competizione, ma è importante che l’attività effettuata in concreto a favore di un datore di lavoro non sia effettivamente in concorrenza con quella effettuata dall’altro datore.

Obbligo di fedeltà lavoratori part time

Secondo la normativa [3], il divieto di concorrenza, però, opera, nei confronti del lavoratore, nel caso in cui la quantità del lavoro affidato sia tale da assicurare al lavoratore una prestazione continuativa corrispondente al normale orario di lavoro, come definito dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.

Chi ha un contratto part time, pertanto, può lavorare presso un’azienda concorrente, senza però che questo arrechi pregiudizio al datore di lavoro.

Se il lavoratore ha un contratto full time, ma chiede di convertirlo a part-time, in modo da poter “aggirare” il divieto di concorrenza, rischia comunque di essere sanzionato, anche col licenziamento nei casi più gravi: questa “conversione”, difatti, in caso di contenzioso, potrebbe essere interpretata come una modalità per eludere il divieto di concorrenza. Diverso sarebbe il caso in cui la riduzione d’orario fosse introdotta ad opera dell’azienda, in quanto il lavoratore, in una simile ipotesi, si troverebbe in una situazione di bisogno, tale da spingerlo a trovare un secondo impiego per potersi assicurare un reddito corrispondente all’orario di lavoro a tempo pieno.

Orario settimanale con due lavori come dipendente

Bisogna a questo proposito considerare che non è possibile superare le 48 ore settimanali di orario lavorativo (come media nell’arco di 4 mesi), complessivamente, tra tutti i rapporti di lavoro subordinati in svolgimento: ad esempio, ipotizzando un orario part time pari al 75%, ossia a 30 ore settimanali, nell’azienda presso la quale il lavoratore presta servizio, e del 50% presso una seconda azienda, l’orario settimanale complessivo sarebbe pari a 50 ore, ed entrambi i datori di lavoro sarebbero passibili di sanzioni per non aver rispettato la normativa in materia di riposi.

Peraltro, in caso di due contratti part time svolti contemporaneamente il lavoratore è obbligato a comunicare ad entrambi i datori l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti relativi all’orario massimo settimanale ed ai riposi (riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore; settimanale: almeno 35 ore ogni 7 giorni, come media in 14 giorni), e di fornire ogni altra informazione utile al riguardo (come chiarito dal Ministero del lavoro [1]).

Come tutelarsi con due lavori come dipendente

Per evitare contestazioni, sia in merito alla violazione del divieto di concorrenza, sia in merito alle violazioni in materia d’orario, è opportuno che il lavoratore informi entrambe le aziende dell’altro rapporto di lavoro in potenziale concorrenza, e faccia firmare un atto di assenso.

Obbligo di fedeltà e nuovo lavoro

In ogni caso, anche se il rapporto lavorativo termina, è bene ricordare che non è possibile divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Quest’obbligo, che rientra nel generale obbligo di fedeltà del lavoratore, non ha una scadenza precisa, ma sussiste fino a quando l’ex datore di lavoro ha interesse alla segretezza, ossia fino a quando l’azienda svolge la propria attività, nello specifico settore imprenditoriale in cui opera. In caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, successiva all’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, sorge, nei confronti del lavoratore, una responsabilità civile, che obbliga al risarcimento del danno patrimoniale cagionato all’ex datore di lavoro.

Se il lavoratore, poi, firma un patto di non concorrenza (per il quale deve essere indennizzato dall’azienda), ha anche il divieto di rioccuparsi presso aziende dello stesso settore, potenziali concorrenti, o di intraprendere in proprio un’attività in potenziale concorrenza con l’azienda. Questo divieto può avere una durata massima di 5 anni dalla cessazione del contratto di lavoro.


note

[1] Mlps, Circ. n.8/2015.

[2] Art.2105 Cod. Civ.

[3] Art.11, L.877/1973.


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1 Commento

  1. Buongiorno,
    il riferimento all’art. 11 LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877, vale solo per il lavoro a domicilio, giusto?
    Cordiali saluti

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