Pensione cumulo professionisti, come si calcola


Cumulo dei contributi per gli iscritti alle casse professionali: come funziona il calcolo della pensione.
Il cumulo dei contributi, per chi è iscritto a una cassa professionale (come Cassa Forense e Inarcassa), somiglia sempre di più alla totalizzazione, che prevede il ricalcolo della pensione col sistema contributivo, salvo il diritto ad autonomo trattamento presso una delle casse coinvolte. Quasi tutte le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, difatti, hanno deciso di applicare il ricalcolo contributivo del trattamento, normalmente penalizzante, agli iscritti che ottengono la pensione attraverso il cumulo della contribuzione che, lo ricordiamo, consente di sommare i contributi presenti presso fondi diversi per il diritto alla pensione.
Viene così a cadere la principale caratteristica che differenzia il cumulo dalla totalizzazione: entrambi gli strumenti, difatti, consentono di sommare la contribuzione presente in diversi fondi per il diritto alla pensione, ma mente la totalizzazione, come appena detto, prevede il ricalcolo del trattamento col sistema contributivo, salvo il diritto ad autonoma pensione, la normativa sul cumulo [1] non prevede questo ricalcolo.
Bisogna però considerare che, in origine, il cumulo era rivolto soltanto alle gestioni facenti capo all’Inps, ed è stato poi esteso alle casse professionali da parte della legge di Bilancio 2017 [2]: poiché per le casse dei liberi professionisti gli oneri derivanti dal cumulo sono piuttosto pesanti, molte gestioni hanno deciso di applicare il calcolo interamente contributivo, rendendo così i costi delle pensioni sostenibili.
Ma procediamo per ordine e vediamo, innanzitutto, come funziona il cumulo, per poi analizzare come si calcola la pensione in cumulo dei professionisti nelle principali gestioni previdenziali.
Indice
Come funziona il cumulo
Il cumulo dei contributi consente di sommare gratuitamente la contribuzione presente in gestioni previdenziali diverse per ottenere il diritto alla pensione:
- anticipata: con 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- di vecchiaia: con un minimo di 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi complessivi;
- di inabilità;
- ai superstiti.
Ad esempio, se un professionista possiede 22 anni e 10 mesi di contributi presso Cassa Forense e 20 anni presso l’Inps, non coincidenti, può ottenere la pensione anticipata in cumulo.
Diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo
Abbiamo appena osservato che per la pensione di vecchiaia è sufficiente il possesso di 20 anni di contributi e di 66 anni e 7 mesi di età. Tuttavia, come chiarito da una recente circolare Inps [3], al compimento di 66 anni e 7 mesi viene liquidata l’intera pensione in cumulo soltanto se i requisiti di età per la pensione di vecchiaia previsti dalla cassa professionale sono inferiori o uguali a quelli previsti per le gestioni Inps (ossia, appunto, 66 anni e 7 mesi sino al 2018).
In caso contrario, la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dalla cassa, mentre al compimento di 66 anni e 7 mesi è liquidata la sola quota Inps di pensione.
Come si calcola la pensione in cumulo
Per determinare la misura della pensione col cumulo, ogni cassa calcola la propria quota secondo il proprio regolamento previdenziale, senza applicare il penalizzante calcolo integralmente contributivo (che si basa, come anticipato, sui contributi accreditati, anziché sui redditi migliori): questa possibilità, però, mentre è sempre concessa dalle gestioni facenti capo all’Inps (eccezion fatta per la gestione Separata, il cui calcolo è sempre integralmente contributivo, e per chi non possiede contributi accreditati prima del 1996, sempre soggetto al calcolo interamente contributivo), non è concessa dalla maggioranza delle casse professionali, oppure è concessa al perfezionamento di un requisito contributivo minimo e di ulteriori requisiti stabiliti dalla gestione interessata.
Inarcassa, ad esempio, ossia la cassa degli ingegneri e degli architetti, non applica il ricalcolo contributivo soltanto a chi possiede l’anzianità contributiva minima utile alla pensione di vecchiaia unificata (pari a 32 anni e 6 mesi di contributi nel 2018). Tutti gli altri utilizzatori del cumulo subiscono il ricalcolo della pensione sulla base della contribuzione posseduta, senza considerare i redditi migliori, quindi vengono, di fatto, penalizzati dalla scelta di pensionarsi sommando i contributi posseduti in casse diverse.
Lo stesso succede agli avvocati, che ottengono la pensione calcolata col sistema reddituale solo se raggiungono almeno 33 anni di contributi (34 dal 2019); i ragionieri non subiscono il ricalcolo contributivo soltanto se richiedono la pensione di vecchiaia in cumulo, mentre se richiedono la pensione anticipata sono sempre assoggettati a questo tipo di calcolo.
Calcolo della pensione in cumulo Inps
Per quanto riguarda le gestioni Inps, il calcolo della pensione in regime di cumulo è:
- retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del cosiddetto calcolo misto;
- integralmente contributivo per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.
La legge istitutiva del cumulo precisa che, ai fini di stabilire se spetta il calcolo retributivo o meno per le varie quote di pensione, bisogna considerare l’anzianità contributiva complessiva del lavoratore: ad esempio, se prima del 31 dicembre 1995 l’interessato possiede 10 anni nell’Inps e 10 anni nell’Inpdap (per un periodi non coincidenti), quindi supera in totale i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha diritto, presso entrambe le gestioni, al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.
Non vengono però considerati, ai fini dell’anzianità contributiva complessiva, gli anni di contributi accreditati nelle gestioni dei liberi professionisti, come precisato dall’Inps [3].
Calcolo della pensione in cumulo Inarcassa
Secondo quanto deliberato da Inarcassa, la pensione ingegneri e architetti con cumulo dei contributi è assoggettata al ricalcolo contributivo, salvo il possesso del requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia unificata, pari a 32 anni e 6 mesi, per l’anno 2018.
Calcolo della pensione in cumulo Cassa Forense
Per gli avvocati, la pensione in regime di cumulo non è sottoposta al ricalcolo contributivo se l’iscritto possiede, per l’anno 2018, almeno 33 anni di contributi.
Calcolo della pensione in cumulo cassa ragionieri
Per quanto riguarda le quote di pensione in regime di cumulo maturate presso la Cnpr, la Cassa ragionieri, il calcolo è:
- interamente contributivo determinato tenendo conto di tutti i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso le altre gestioni, per la pensione anticipata [4];
- misto, ossia reddituale sino al 2003, poi contributivo, per la pensione di vecchiaia.
Calcolo della pensione in cumulo medici
Per quanto riguarda le quote di pensione in regime di cumulo maturate presso l’Enpam, la gestione previdenziale dei medici e degli odontoiatri, non si applica il ricalcolo contributivo, ma si applica il calcolo utilizzato presso i singoli fondi per ciascuna tipologia di pensione.
Ricordiamo che il Fondo di previdenza generale dell’Enpam eroga le pensioni di seguito indicate:
- vecchiaia: spetta all’età di 68 anni (a regime dal 2018) con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- pensione di vecchiaia con anticipo: questa pensione, riferita esclusivamente alla quota A, è riconosciuta all’età di 65 anni con 20 anni di contribuzione; l’importo della pensione viene calcolato interamente con il criterio contributivo;
- pensione di vecchiaia anticipata, o di anzianità: questa pensione spetta (dal 2018) con un’età minima di 62 anni, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’anzianità di laurea non inferiore a 30 anni; in alternativa, indipendentemente dall’età minima, la prestazione spetta con un’anzianità contributiva di 42 anni; il pensionamento anticipato prevede una riduzione del trattamento, che avviene applicando coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita, con riferimento all’età maturata nel mese di decorrenza della pensione.
note
[1] Art.239 e ss., L. 228/2012.
[2] L.232/2016
[3] Inps Circ. n.140/2017.
[4] Cnpr, Circ. 12/01/2018.
E, tanto per completare il quadro, qual’è, nel merito, la posizione dell’ENPAF ( Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti) ?
Anche noi ” speziali” siamo in attesa di risposte e… in folta schiera.
Grazie.
Occorre che gli anni da cumulare siano non coincidenti? Nel caso di contributi presso diversi enti per gli stessi anni, si può fare il cumulo?