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Convivenza: come stabilire la residenza abituale del figlio minore

17 Marzo 2018
Convivenza: come stabilire la residenza abituale del figlio minore

Convivo con la mia compagna da 9 anni in una casa dei miei genitori e abbiamo un bambino di 8 anni. Ogni volta che litighiamo lei minaccia di andarsene col figlio nel suo paese d’origine. Come posso tutelarmi? Lei non lavora. Io ho un lavoro fisso. Vorrei che nostro figlio non cambiasse scuola e abitudini.

La legge prevede che la decisione in ordine alla residenza abituale del figlio minore rientra tra quelle di maggiore interesse relative a quest’ultimo che devono essere assunte dai genitori in modo condiviso (articolo 337 quater del codice civile).

In caso di disaccordo tra i genitori la decisione è rimessa al giudice.

Ne consegue che se uno dei genitori decide unilateralmente di trasferirsi con il figlio minore senza il benestare dell’altro, il primo dovrà rivolgersi al giudice al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La medesima domanda può essere presentata anche dall’altro genitore che voglia tutelarsi per impedire tale trasferimento.

Se, pur in mancanza di accordo o di autorizzazione del tribunale, viene attuato il cambio di residenza del figlio minore, detta condotta, oltre ad essere illegittima sul piano civilistico, può assumere anche rilevanza penale.

Nel decidere la questione del cambio di residenza il tribunale dovrà tenere conto esclusivamente dell’interesse del minore ad una crescita sana ed armonica e che sia garantito allo stesso il diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (articolo 337 ter del codice civile).

Insomma il giudice, nel caso concreto, deve bilanciare il diritto di rango costituzionale del genitore che ha desiderio di trasferire la propria residenza altrove, con quello del figlio minore, di pari rango, alla bigenitorialità.

La giurisprudenza che si è venuta formando in questi anni, valutando in concreto le singole fattispecie in alcuni casi ha optato per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento (ad esempio Trib. Torino 8/10/14), in altri ha ritenuto di negarlo, in altri ancora ha ritenuto che l’interesse del minore fosse quello di attendere la conclusione del ciclo scolastico (cfdr. Trib. Ascoli Piceno 6 settembre 2016).

Nel caso in cui il cambio di residenza sia ritenuto nell’interesse del minore, l’inevitabile riduzione e/o impossibilità di incontri settimanali, sarà compensata con maggiori tempi di permanenza durante le vacanze estive e le festività.

Nel caso specifico, pertanto, la soluzione, ad avviso dello scrivente, è quella, ove non sa sia già indirizzato in questo senso, di avviare il ,lettore unitamente alla sua compagna un percorso di mediazione familiare o di terapia di coppia ove verificare se non via sia la possibilità di risolvere i conflitti e mantenere unita la famiglia. In difetto di tale possibilità concordare, sempre in detta sede, ove possibile, consensualmente le condizioni di affido, collocazione e regime di frequentazione più rispondente alle esigenze del loro figlio.

Il consiglio pratico che si offre è il seguente, se l’intenzione materna rimane quella di trasferirsi unitamente al bambino, senza indugio, sarà opportuno che il lettore richieda al tribunale del luogo di residenza abituale del bambino (attualmente la città dove il lettore abita) di assumere i provvedimenti a tutela degli interessi di suo figlio.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Serafina Funaro



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