Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 novembre 2017 – 26 febbraio 2018, n. 4514
Presidente Didone – Relatore Ferro
Fatti di causa
Rilevato che:
1. FALLIMENTO M.A. impugna la sentenza App. Bari 31).3.2012, n. 392/2012 in R.G. 441/2007, con cui veniva accolto l’appello promosso da M.B., C.M., CA.MI., CA.MA., avverso la sentenza Trib. Bari 3.10.2006 che invece aveva dichiarato la nullità del contratto 9.2.1990 con cui M.A., poi fallito, aveva venduto agli appellanti – prosecutori del giudizio rispetto agli iniziali coniugi in comunione legale C.D., il de cuius e M.B. – un immobile e della locazione successiva del medesimo bene ai familiari del venditore il (omissis) (la figlia) e il (omissis) (il coniuge);
2. per la corte, il ritenuto patto commissorio, dissimulato dalle cennate operazioni, era insussistente; la sentenza riconosceva così che il trasferimento immobiliare era avvenuto a scopo di garanzia, avendo assunto gli acquirenti i debiti del plurioberato M.A., con impegno alla retrocessione, una vetta onorati, alla moglie e alla figlia del cedente; parimenti risultava che C. era creditore verso l’intera famiglia del fallito, di un importo pari al mutuo stipulato con una banca per estinguerne altro già contratto con la stessa da M. ; il patto commissorio, ciononostante, veniva escluso perché la curatela non avrebbe provato un consenso tra le parti a che il compratore divenisse proprietario non subito ma solo alla condizione sospensiva della mancata estinzione del debito, come fine specifico da esse perseguito;
3. Il ricorso è su unico complesso motivo, ad esso resistendo M.B., C.M., CA.MI., CA.MA. con controricorso e ricorso incidentale su un motivo.
Ragioni della decisione
Considerato che:
4. con il complesso motivo nel ricorso principale si deduce la violazione di legge, e il vizio di motivazione, quanto alla contraddittoria affermazione della corte, che da un lato ha ricostruito in modo perentorio il contratto tra le parti come vendita a scopo di garanzia e però dall’altro ne ha negato la portata di patto commissorio, sulla base del non rinvenuto impegno de retrovendendo, mentre invece l’assenza di una reale funzione di scambio ben poteva essere affermata sulla scorta del rapporto di interdipendenza fra le varie operazioni enunciate e realizzate come preordinate allo scopo di procurare una garanzia reale al compratore-creditore;
5. con il ricorso incidentale si censura la omessa pronuncia sulla richiesta riforma della sentenza di primo grado attinente alla dedotta nullità delle locazioni successive alla compravendita immobiliare;
6. il ricorso principale è fondato, avendo la corte richiesto – ai fini di contraddire lo stesso proprio accertamento di un contratto concluso a scopo di garanzia – la sussistenza di un elemento positivo, quale uno specifico patto de retrovendendo, estraneo al perimetro ricostruttivo dell’istituto di cui all’art. 2744 c.c., compatibile sia con la più complessa architettura di procedimento negoziale o del negozio indiretto sia con un effetto immediato di vendita che nel frattempo si realizzi; sulla scia di Cass. s.u. 1611/1989 va ribadito che “la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell’art. 1344 c.c.” (conf. Cass. 2126/1991, 7882/1994, 10648/1994);
7. nella vicenda è la stessa corte a dare rilievo alle scritture Esplicative, rinvenute dal curatore a suffragio dell’azione intrapresa, dell’intento degli acquirenti di accollarsi il debito del fallito verso la banca e di impegnarsi a retrocedere il bene ove il fallito fosse riuscito ad onorare il passivo, così come la sentenza dà conto che l’acquirente C. era creditore dell’intera famiglia del M. e che le operazioni concluse erano parte di un più ampio disegno volto ad innestare una sequenza alienativa in una ad uno scopo di garanzia con verifica dell’adempimento al fine di stabilizzare la cessione in proprietà del bene; d’altronde Cass. 1657/1996 condivisibilmente ha statuito che “la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell’ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 cod. civ., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all’intero contratto, la sanzione dell’art. 1344 cod. civ.” (conf. Cass. 8957/2014); 8. il ricorso incidentale è inammissibile, posto che il richiamo al corrispondente motivo d’appello è del tutto generico, avendo omesso l’impugnazione, in questa sede, di riportare in modo più specifico come la relativa doglianza sia stata fatta valere avanti al giudice di secondo grado e per quale puntuale errore del giudice di primo grado la nullità delle locazioni, già parte di unico contesto operazionale, doveva cadere; va invero dato corso al principio per cui “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.” (Cass. 22280/2017);
Il ricorso principale va dunque accolto, è inammissibile quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all’atto costitutivo della garanzia
Revocatoria: eventus damni e consilium fraudis
L’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo e unico pegno non osta alla revocabilità dello stesso, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento a uno solo dei debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell’atto di costituzione del pegno non può, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 novembre 2017 – 26 febbraio 2018, n. 4506
Presidente Didone – Relatore Ferro
Fatti di causa
Rilevato che:
1. FIN.IT. FINANZIARIA ITALIANA s.p.a. in a.str. ex l. n. 95 del 1979 (FINIT), ricorre per cassazione contro la sentenza App. Catania 28.2.2011, n. 240, R.G. 88/2006, che ha rigettato il suo appello (e quello incidentale di CASTELLO GESTIONE CREDITI s.r.l., nella qualità di cui in epigrafe) (ora ITALFONDIARIO) avverso la sentenza Trib. Catania 26.1.2005, n. 185/2005 che aveva escluso la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno già iscritti in favore della banca (in allora Banca Commerciale Italiana s.p.a.), oggetto di domanda riconvenzionale della procedura e dunque con credito riconosciuto come assistito dalle cause di prelazione, così modificandone l’ammissione al passivo della a.str., in accoglimento della opposizione spiegata dalla banca; i commissari avevano infatti ammesso il credito per 80,180 miliardi Lit circa in chirografo anziché in privilegio ipotecario e pignoratizio e nel complesso condizionatamente all’escussione delle fidejussioni prestate, il tribunale aveva confermato l’importo per la prelazione in 67,967 miliardi Lit circa, espunta la condizione, ravvisata la genericità del consilium fraudis allegato;
2. la corte ha ritenuto corretta la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di revocatoria, esercitata dai commissari ai sensi dell’art.2901 c.c., trattandosi di iniziativa per la quale vi era stata tempestiva deduzione dei fattori costitutivi dell’azione (in punto di elemento soggettivo), potendosi da essi inferire la tempestiva allegazione dei fatti integranti almeno il consilium fraudis, e così ricomponendosi l’errata distinzione – introdotta dal tribunale – tra elementi strutturali (eventus damni e consilium fraudis) ed elementi di fatto, i secondi asseritamente mai dedotti;
3. tuttavia, nel merito, mancava in primo luogo la prova dell’eventus damni, in quanto le iscrizioni ipotecarie e le costituzioni di pegno, realizzative della convenzione interbancaria per il salvataggio-ristrutturazione finanziaria del Gruppo Costanzo, attestavano che FINIT era indebitata solo verso tali istituti, non avendo la procedura provato quali altri fossero i creditori incisi dagli atti assoggettati a revoca, tanto più che l’operazione era culminata nella concessione di nuove linee di credito e dunque nel sostegno alla continuità aziendale; in secondo luogo, la corte negava anche il consilium fraudis, tenuto conto che, oltre alla citata circostanza della nuova sovvenzione finanziaria e del coinvolgimento di tutte le banche, la dichiarazione d’insolvenza era stata emessa solo il 13.11.1997, con decreto ministeriale di accesso in amministrazione straordinaria del successivo 30.12.1997, dunque dopo circa 3 anni dagli atti revocandi e in un contesto in cui il citato gruppo aveva commesse per oltre 1.000 miliardi Lit, per i quali difettava la prova di una irreversibile crisi strutturale; l’appello incidentale di Castello Gestioni era conseguentemente assorbito;
4. in otto motivi, la procedura censura la sentenza, per: 1) violazione degli artt. 2901 c.c., 66-67 l.f., oltre che 2697 c.c., 2727 c.c., 115 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, non avendo considerato, ai fini probatori, il Piano Pasfin e la Convenzione interbancaria, da cui si sarebbero ricavati la natura pregiudizievole degli atti e la gratuità, trattandosi di prestazioni di garanzia per debiti preesistenti anche non scaduti, posto che FINIT gravava di consistenti pesi reali l’intero patrimonio, oltre ad altre garanzie, senza che le linee di credito nuove fossero sostanzialmente tali, con ciò contraddicendo altre sentenze coeve dello stesso Ufficio e di segno opposto; 2) vizio di motivazione quanto alla non compresa valenza di consolidamento del passivo procurata dalla convenzione con il pool di banche e la conseguente costituzione di ipoteca e pegni, con errore quanto alla ricostruzione del ceto creditorio che, coincidendo con gli stipulanti la convenzione, avrebbe escluso l’eventus damni ed invece ben poteva dirsi beneficiare di tali operazioni, svantaggiose per il patrimonio della debitrice, lasciando sullo sfondo e senza tutela l’esistenza, immotivatamente esclusa, di altri ceti creditori non bancari; 3) violazione degli artt.2697 c.c., 2727 e s. c.c., 115 c.p.c. per non avere la corte colto, anche da fatti notori o secondo massime di esperienza o presunzioni, la sussistenza di ulteriori creditori non bancari; 4) la violazione degli artt.2901 c.c., 66 l.f., 1 l. n.95 del 1979, avendo la corte mancato di considerare che quando agisce in revocatoria ordinaria l’organo concorsuale, questi fa valere il pregiudizio, ancora sussistente al momento dell’iniziativa e non dell’atto censurato, riferibile all’intera massa, divenendo così l’eventus damni causazione o aggravamento dell’insolvenza; 5) violazione degli artt. 2901 c.c., 66 l.f., 1 l. n.95 del 1979, oltre che 112 c.p.c. e 2697 c.c., non avendo la corte considerato che alcun giudizio comparativo – fra elementi del patrimonio impegnato e del passivo inciso dall’atto pregiudizievole – appariva necessario, alla luce della natura globale dell’atto dispositivo, assorbente ogni pregiudizio, dunque dovendosi ritenere sussistente in re ipsa l’eventus damni, essendo stato il patrimonio immobiliare residuo ridotto a zero o quasi e i commissari agendo, per effetto della declaratoria d’insolvenza, a tutela di tutti i creditori, sulla base di consistenza del passivo da presumere; 6) vizio di motivazione, quanto alla non apprezzata valenza di patto e ipoteca e pegni per integrare la prova del pregiudizio, stante la specificità di essi; 7) violazione degli artt. 1 e s. l. n.95 del 1979, 2901 c.c., 66 l.f., e vizio di motivazione, per erroneità della esclusione del consilium fraudis, posto che FINIT, esposta verso il Banco di Sicilia per soli 500 milioni circa Lit si è trovata obbligata, a seguito della citata convenzione e i susseguenti atti di vincolo, per 300 miliardi Lit verso un ceto creditorio di elevata avvedutezza, come le banche, rafforzate nelle loro tutele, ciò integrando l’elemento soggettivo dell’azione, tanto più che appena dopo un anno dalla convenzione emergeva il dissesto del Gruppo Costanzo, con recesso delle banche dalla citata intesa di pool; 8) vizio di motivazione quanto alla pretesa idoneità del piano ad assicurare la continuità aziendale, risultando piuttosto – dalle modalità dell’operazione, trasformativa di crediti chirografari in privilegiati – che le concessioni di nuova finanza erano più apparenti che reali, anche per questa via risultando illogica la esclusione dell’eventus damni.
Considerato che:
5. i primi sei motivi del ricorso principale e l’ottavo, da trattare in via congiunta per connessione, sono fondati; secondo la sentenza, è appartenuta al giudizio una domanda revocatoria svolta in via riconvenzionale, formulata dalla procedura – ai fini qui di interesse – ai sensi dell’art. 2901 c.c., quale azione così prospettata ma con riguardo agli elementi astrattamente anche ricompresi nelle fattispecie di cui agli artt. 67 co.1 n.3 e 4 l.f., ratione temporis applicabile; per la revocatoria ordinaria, dunque, la corte d’appello correttamente ha ritenuto sufficiente e tempestivo il richiamo iniziale – da parte della difesa della procedura – agli elementi costitutivi ovvero principali dell’istituto coltivato, idoneamente esposti quali fattori integranti la revocabilità degli atti costitutivi d’ipoteca e di pegno per debiti almeno in parte preesistenti e non scaduti, avuto riguardo alla originaria insinuazione al passivo, come inizialmente decisa dall’organo concorsuale e oggetto di esplicita conservazione perseguita da detti commissari, così impugnanti la sentenza del tribunale al solo fine di escludere la prelazione per la revocabilità del relativo titolo (Cass. 26504/2013);
6. l’erroneità della pronuncia si correla invece alla sua seconda ratio decidendi assunta sul presupposto del difetto di prova degli elementi dell’azione; orbene, quanto all’eventus damni, proprio la incidenza complessiva sul patrimonio della debitrice dell’ipoteca volontaria e del doppio pegno di quote, iscritti (o rinnovati) quale riflesso di una convenzione interbancaria che conduceva a consolidare il passivo di un gruppo di società, moltiplicando in modo abnorme il passivo della debitrice ora ricorrente, costituisce circostanza in sé non contestata (al pari della revoca della stessa intesa di pool appena un anno dopo); ed invero tenuto conto di una qualità prelatizia alfine invocata per 67,967 miliardi Lit su 80,180 di passivo totale, ciò già integrava un elemento, unitamente alla natura duplice del ruolo dei commissari esercenti l’azione (riunenti la veste di debitore e creditori), sorreggente un diverso principio, del tutto non considerato dalla corte; può invero ripetersi, con Cass. 19234/2009, che “nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.” (così anche Cass. 16986/2007);
7. L’eventus damni – sbrigativamente analizzato da parte dei giudici d’appello – appare invero e piuttosto idoneamente espresso nel richiamo integrale alla vicenda d’iscrizione della garanzia reale e dei pegni di quote sociali e della rispettiva contestuale deduzione entro una più ampia intesa, con un pool di banche, della FINIT e di altre società del gruppo Costanzo, secondo ingenti proporzioni di impegno (estese ad altri atti di garanzia personale), e dunque di peggioramento della composizione qualitativa e materiale del patrimonio della debitrice; si tratta di fattispecie e principi che la corte non ha esaminato, sovrapponendo a tale riscontro un criterio comparativo (la delimitazione di campo del ceto creditorio solo a quello bancario) del tutto privo di base esperienziale e non supportato dalla indicazione delle fonti nel processo; la razionalità di tale argomentazione appare all’evidenza eccentrica rispetto al confronto peggiorativo per l’intero patrimonio, che andava verificato, alla luce della natura dell’operazione di garanzia impugnata; tanto più che, si aggiunge, questa Corte ha più volte precisato che “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito… l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’”eventus damni””(Cass.1902/2015);
8. va poi ribadito, alla stregua di principio comune ai motivi esaminati, che “l’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilità di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell’atto di costituzione del pegno non può, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all’atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l’obbligo della banca di restituire l’intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall’importo, del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto.”; (Sez. I, 1745/2008);
si tratta di considerazioni – riprese anche da Cass. 27830/2017 – che, così come sviluppate da questa Corte avuto riguardo al petitum restitutorio, ben possono replicarsi allorché l’organo concorsuale persegua il diverso risultato del ripristino della par condicio creditorum – nel caso disconoscendo la causa prelatizia che l’altera nello stato passivo – che è comunque il fine proprio dell’istituto revocatorio, ordinario oltre che fallimentare, essendo comune per tale parte la causa petendi, ed indipendentemente dal suo esercizio se in forma di azione o eccezione;
9. ad identica conclusione si può pervenire esaminando il settimo motivo, attinente al consilium fraudis, per il quale la corte ha conferito una generica portata eccettuativa ad una circostanza, il quasi triennio dagli atti pregiudizievoli alla messa in l.c.a., che non coglie la focalizzazione della fattispecie introdotta nel giudizio dai commissari; la sentenza invero non dà conto della sequenza con cui la convenzione di pool interbancario è stata revocata, appena un anno dopo e con immediata dichiarazione d’insolvenza della società-madre del Gruppo Costanzo, ma lasciando alle banche aderenti le garanzie reali nel frattempo acquisite, con moltiplicazione enorme dell’indebitamento assunto da FINIT; si tratta di elementi che evidenziano la inconferenza e illogicità dei termini temporali accostati dai giudici catanesi, che nessuna spiegazione hanno fornito sulle operazioni organizzate dalle banche e sulla trasformazione del patrimonio di FINIT in condizioni di peggiorata soggezione a pretese di rango prelatizio, oltre che notevolmente incrementate, rispetto a quelle originarie, secondo indizi astrattamente non escludibili dall’inquadramento presuntivo (Cass. 27546/2014), come dedotto in motivo, del secondo elemento dell’azione;
10. ne consegue, con l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza, con rinvio, anche per le spese;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Corte d’appello di Palermo – Sezione II civile – Sentenza 11 ottobre 2017 n. 1825
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Filippo Picone – Presidente
2) Daniela Pellingra – Consigliere
3) Gabriele Strano – Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.283/2013 R.G., promossa in grado di appello
DA
(…), nato a S. il (…), c.f.: (…), (…), nata S. il (…), c.f.: (…), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Be.Ma., An.Pe. e Fr.Mo.;
– appellanti –
CONTRO
(…), nato a S. il (…), c.f.: (…), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gi.Va., Ro.Sa. e Gi.Ma.; – appellato –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21 maggio 2008 gli odierni appellanti (…), nato il (…) e la di lui madre (…), convenivano in giudizio (…), nato il (…) chiedendo che fosse accertata la nullità per violazione dell’art. 2744 c.c. del rogito stipulato in data 16 giugno 1992 tra essa attrice (…) e il convenuto (…), nato il (…), nonché della scrittura privata denominata “promessa di vendita” stipulata in pari data tra il suddetto (…) e l’omonimo (…) nato il (…) con ogni conseguente provvedimento, il tutto quanto meno con riferimento agli immobili venduti in nuda proprietà di cui alla lettera a) del rogito 16 giugno 1992 e con condanna del convenuto a restituire quanto ricevuto in esecuzione degli accordi dichiarati nulli ed in subordine che fosse accertato e dichiarato che l’opzione prevista nella citata scrittura potrà essere esercitata solo dopo il decesso dell’attrice (…).
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 267/2012, rigettava le domande attrici e compensava le spese di lite. Avverso detta sentenza, proponevano appello (…) nato il (…) e (…) chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio l’appellato chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 05.05.2017 la causa era assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere la sussistenza della prova del rapporto di credito – debito tra la (…) e l’odierno convenuto (…).
Secondo la prospettazione degli appellanti, il rapporto debitorio risultava per tabulas dalla stessa stipulazione della vendita con patto di retrovendita avente funzione di garanzia, nella quale è proprio il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente a svolgere la funzione di finanziamento.
Aggiungono, inoltre, gli appellanti che l’impugnata sentenza non ha compreso che l’operazione economica posta in essere dalle parti configurasse una vendita con patto di retrovendita con funzione di garanzia, come tale nulla per violazione dell’art. 2744 c.c., circostanza desumibile dalla previsione della possibilità, sia pure a favore del figlio della venditrice, di riscattare gli immobili venduti, pagando al venditore l’importo di L. 30.000.000 incrementato di interessi elevatissimi, sia dalla circostanza che la venditrice si riservò l’usufrutto sia, infine, dalla notevole sproporzione tra il valore dei beni e l’entità, molto inferiore, del prestito concesso.
Gli appellanti, infine, lamentano l’errata valutazione delle prove testimoniali da parte del primo Giudice.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il divieto del patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, ancorchè di per sè astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il concreto risultato, vietato dall’ordinamento, di assoggettare il debitore all’illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito (v., tra le tante, Cass. 12-1-2009 n. 437; Cass. 11-6-2007 n. 13621; Cass. 19-5-2004 n. 9466; Cass. 2, 20-7-1999 n. 7740).
E’ stato puntualizzato che la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio), nell’ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute. La predetta vendita, infatti, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende
applicabile, all’intero contratto, la sanzione dell’art. 1344 c.c. (Cass.civile, 21/01/2016, n. 1075; Cass. civile, sez. II, 19/11/2015, n. 23670; Cass. 20-7-2001 n. 9900; Cass. 8-2-2007 n. 2725).
E’ stato rilevato, al contrario, che va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio in caso di mancanza di prova del mutuo (cfr. Cass. 5635/05), oppure qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non già di garantire l’adempimento di un’obbligazione con riguardo all’eventualità non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto (cfr. Cass. 19950/04, Cass. 7885/01), o quando manchi l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre (cfr. Cass. 8411/03).
In altre parole, la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria.
Affinché, dunque, la vendita incorra nel divieto del patto commissorio, occorre l’esistenza di una situazione debitoria del venditore nei confronti dell’acquirente, preesistente o coeva alla vendita stessa.
Gli appellanti, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non hanno fornito alcuna prova della pretesa situazione debitoria della (…) nei confronti del proprio nipote (…) nato il (…).
Ed infatti, non può configurare un mutuo la somma che la (…) ricevette dal nipote (…), perché non vi è alcun elemento probatorio idoneo a ribaltare il dato documentale costituito dall’atto pubblico di vendita, ossia idoneo a dimostrare che la vendita dei beni, a fronte di un prezzo pagato e quietanzato, non fosse tale, ma dissimulasse un prestito, adempiuto il quale, le cose vendute, tornassero all’originaria proprietaria- mutuataria, attraverso la previsione della possibilità, seppur a favore del figlio della venditrice, di riscattare i beni immobili venduti.
La prova in ordine al rapporto debito- credito tra le parti, coevo alla operazione compiuta, non può, come sostenuto dagli appellanti, risultare “per tabulas” dalla pretesa “vendita con funzione di garanzia”, nella quale il pagamento del prezzo svolgerebbe la funzione di finanziamento.
Detta ipotesi ricostruttiva, pur se astrattamente prospettabile, si scontra con il tenore degli atti, che, invece, fino a prova contraria, ci dicono che l’atto in notar (…) fosse una compravendita reale, con l’effettivo pagamento del prezzo da parte del nipote (…).
E’ pur vero, come sostenuto dagli appellanti, che nella vendita con patto di riscatto con funzione di garanzia, la concessione del prestito è realizzata attraverso il pagamento del prezzo, ma non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che la vendita in notar (…) non fosse reale.
E certamente la circostanza che (…) avesse avuto il desiderio di aiutare il proprio figlio (…), pagandogli i suoi debiti in banca, e il prezzo della vendita, inferiore al valore di mercato dei beni, seppur costituiscano degli indizi a favore della tesi degli appellanti, non possono dirsi decisivi, perché non escludono altre plausibili ricostruzioni della vicenda in esame.
Infine, non risultano decisive le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alla deposizione del teste (…), rispettivamente figlio e fratello dei due attori, va confermata la sua incapacità a testimoniare, avendo senza ombra di dubbio un interesse concreto al recupero dei beni materni.
Quanto alle dichiarazioni di (…), ex coniuge del predetto (…), non possono dirsi decisive, avendo la stessa escluso di avere assistito ad alcuna discussione diretta tra la suocera ed il nipote.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l’omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata, con la quale avevano chiesto che fosse accertato e dichiarato che l’opzione prevista nella scrittura privata del 16 giugno 1992 denominata “promessa di vendita” potesse essere esercitata solo dopo la morte di (…).
Il motivo è fondato.
La finalità della domanda proposta in via subordinata dagli odierni appellanti era quella di fare accertare che la facoltà di riscattare i beni immobili dall’attuale appellato non si fosse ancora prescritta.
Si tratta di una richiesta senz’altro legittima, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi.
Dal rigetto del principale motivo di appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, a favore dell’appellato, delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, cpa e iva.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, rigetta il I motivo di appello proposto da (…), nato a S. il (…) e (…), nata S. il (…) nei confronti di (…), nato a S. il (…), avverso la sentenza n. 267 resa dal Tribunale di Sciacca il 9/07/2012 e, in accoglimento del II motivo di impugnazione ed in riforma dell’impugnata sentenza dichiara che il diritto di opzione previsto nella scrittura privata denominata “promessa di vendita” stipulata da (…), nato a S. il (…), e il dott. (…) nato a S. il (…), potrà essere esercitato soltanto dopo il decesso di (…).
Condanna gli appellanti a rifondere all’appellato le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Palermo il 22 settembre 2017. Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2017.