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Vietato registrare quello che dice l’avvocato

15 Marzo 2018 | Autore:
Vietato registrare quello che dice l’avvocato

La registrazione di una conversazione avvenuta, sia pure tra presenti, all’interno di uno studio legale non è utilizzabile quale prova all’interno di un qualsiasi procedimento, anche disciplinare. 

Il tuo avvocato, al quale ti sei rivolto per difenderti in una causa, ora vuole che gli paghi una parcella superiore a quella inizialmente concordata. Peraltro non intende riconoscere i diversi acconti in nero ricevuti nel corso del giudizio e per i quali non ha mai emesso né fatture né ricevute. Non avendo modo di dimostrare i soldi che fino ad oggi gli hai versato, l’unico modo che ti rimane per contestare il debito è farlo confessare e, a sua insaputa, registrare la sua dichiarazione. Per questo gli hai chiesto un appuntamento allo studio per discutere del suo onorario. In realtà gli vuoi tendere una trappola affinché, inconsapevole del fatto che con lo smartphone stai memorizzando tutto ciò che dice, ammetta ciò che è avvenuto tra voi in passato. Così succede: lui si sbilancia e riconosce la verità. Ora però ti chiedi se è vietato registrare quello che dice l’avvocato e, in caso contrario, se una prova del genere possa servire in processo o per una eventuale segnalazione alla guardia di Finanza. La risposta al tuo problema è stata fornita dal Tribunale di Roma con una recente sentenza [1].

Si può registrare quello che dice una persona a sua insaputa?

Partiamo dalla regola generale: è possibile registrare quello che dice una persona a sua insaputa? Sì, a condizione che si sia presenti e partecipi alla discussione.

Di conseguenza è illegittimo lasciare un registratore in una camera e andare altrove al fine di sapere ciò che, in propria assenza, viene detto.

La seconda condizione per non violare la legge quando si registrano le dichiarazioni di una persona a sua insaputa, riguarda il luogo: non si può trattare della dimora del soggetto “registrato”. La dimora non è necessariamente e soltanto il luogo di residenza ma quello ove la persona svolge gli atti quotidiani contando in una maggiore riservatezza. Essa quindi non è soltanto l’abitazione, ma anche il luogo di lavoro purché non accessibile al pubblico. Lo è l’ufficio privato, non lo è il negozio ove entrano i clienti. La Cassazione ha ritenuto che l’automobile non è un luogo di privata dimora: per cui, se una persona dà un passaggio a un’altra, quest’ultima può azionare lo smartphone e registrare tutta la conversazione senza commettere reato.

Si può registrare dentro lo studio di un professionista?

Veniamo ora al caso dell’avvocato o di qualsiasi altro professionista. Secondo la Cassazione, lo studio professionale deve essere equiparato alla privata dimora proprio perché, al contrario di un negozio, non è un luogo aperto al pubblico dove chiunque possa entrare. Pertanto è vietato registrare una conversazione avvenuta, sia pure tra persone presenti, all’interno di uno studio legale; l’eventuale file non è di conseguenza utilizzabile come prova in una causa in tribunale perché formato in maniera illegittima, in violazione del Codice della Privacy [2] nonché dei diritti di difesa e all’inviolabilità del domicilio, tutelati dalla Costituzione [3].

Non solo: la registrazione non è producibili neanche in un procedimento disciplinare contro l’avvocato, avviato con una segnalazione all’ordine professionale e ciò sempre per via dell’inutilizzabilità della conversazione registrata, in quanto integrante una prova illecita, gravemente lesiva del diritto alla privacy dello studio legale e dei presenti e, dunque, non idonea a fondare la decisione del procedimento disciplinare.

Cosa rischia chi registra una conversazione dentro uno studio professionale?

Registrare una conversazione nei luoghi di privata dimora, tra cui abbiamo detto rientra lo studio professionale, costituisce reato di interferenze nella vita privata per il quale la punizione è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tale condotta, infatti, oltre a violare le disposizioni in materia di trattamento di dati personali, rappresenta una inammissibile intromissione in ambienti costituzionalmente tutelati e costituisce una grave violazione del diritto di difesa e alla riservatezza del cliente.

Lo studio dell’avvocato è inviolabile

Come abbiamo anticipato, il principio di inviolabilità del domicilio si estende «anche ai locali ove si svolge il lavoro dei privati (quali lo studio professionale), in quanto la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere».

Del resto è pacifico che nello studio dell’avvocato il cliente ha diritto di «parlare liberamente nella assoluta certezza e garanzia di non essere ascoltato da altri», così come spiegato dal codice di procedura penale «che tutela genericamente le comunicazioni tra avvocato e cliente», il cui contenuto deve rimanere segreto «in virtù del loro collegamento ad una attività professionale e quindi all’inviolabile diritto di difesa».


note

[1] Trib. Roma, sent. n. 19278/2017 del 13.10.2017.

[2] Art. 4, 5 e 23 del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003).

[3] Art. 14 Cost.

[4] Art. 103 e 271 cod. pen.

Tribunale di Roma – Sezione XVI civile – Sentenza 13 ottobre 2017 n. 19278

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE SEDICESIMA CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

dott. Stefano Cardinali Presidente

doti. Umberto Gentili Giudice

dott.ssa Margherita Libri Giudice rel.

ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2368 del R.G. dell’anno 2013, vertente

tra

Ru.Ca., elettivamente domiciliato in Roma, via (…), presso lo studio dell’Avv. Co.Ri., che, unitamente all’Avv. Cl.De., lo rappresenta e difende per delega a margine dell’atto di citazione;

ATTORE

e

UN. ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’Avv. Di.Mi., che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore;

CONVENUTA

e

D’U.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’Avv. Co.Ri., che, unitamente all’Avv. Cl.De., la rappresenta e difende per delega a margine dell’atto di intervento adesivo autonomo;

INTERVENIENTE

E nei confronti

del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16.01.2013, Ru.Ca. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l’Un. Onlus (d’ora – in avanti UICI) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare o dichiararne la nullità o comunque caducare e rendere priva di qualsivoglia effetto giuridico la sanzione disciplinare della sospensione di due anni da socio, irrogata dall’attuale attore a norma dell’art. 25 dello statuto sociale, comunicata con il protocollo U.I.C.I. n. 9964/2012 del 20.07.2012, nonché annullare, caducare, porre nel nulla, rendendolo inefficace nei confronti dell’attore l’intero procedimento viziato e gli atti consequenziali e presupposti, in accoglimento di uno o più motivi in narrativa con riserva di ampliare e documentare e di aggiungere motivi in termini di rito, e per l’effetto condannare l’U.I.C.I. Onlus, convenuta in giudizio, al risarcimento dei danni conseguenti all’accoglimento della domanda di annullamento o caducazione dell’irrogata sanzione per violazione ai diritti personali violati con in narrativa nella misura rimessa a Giustizia ed equità. Con vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.

A sostegno della domanda, l’attore ha esposto di essere stato sanzionato, a livello disciplinare, dal Collegio dei Probiviri dell’UICI, nella seduta del 20.07.2012, con la sospensione di due anni da associato “per aver rivolto gravi accuse diffamatorie nei confronti dell’Un. e dei suoi dirigenti a tutti i livelli, con aggravio di promesse illecite con fondi dell’UICI a terzi, in occasione di incontri avvenuti nei mesi di febbraio e marzo 2011, anche con persone esterne all’Associazione; la sanzione, a norma del comma 5 del citato art. 25 dello Statuto sociale, è stata irrogata per essere la S. V., all’epoca dei fatti, dirigente della Sezione di Chieti”.

In particolare, l’attore ha precisato di non aver ricoperto, nel periodo citato dal provvedimento disciplinare, la carica di dirigente, in tal modo evidenziando l’illegittimità della sanzione, irrogatagli in ragione della titolarità di suddetta qualifica. Ha, inoltre, eccepito la violazione del diritto di difesa a causa, da un lato, della carenza motivazionale del provvedimento sanzionatorio e, dall’altro, della mancata trasmissione, nonostante le ripetute richieste inoltrate dal Ru. all’UICI, dei 2 CD-ROM su cui si fonda l’incolpazione.

Detti CD-Rom conterrebbero infatti le registrazioni di alcuni colloqui intercorsi tra Ru., la moglie Ma.D’U. e Ro.An. (autore dell’esposto all’UICI) con l’Avv. De. presso lo studio di quest’ultimo, registrate da An. con un supporto di fonoregistrazione. Secondo la prospettazione attorea, la registrazione della conversazione in questione, avvenuta all’insaputa degli interlocutori, integrerebbe una prova illecita, gravemente lesiva del diritto alla privacy dello studio legale e dei presenti quel giorno, come tale inidonea a fondare la decisione del procedimento disciplinare, che ne risulterebbe irrimediabilmente viziata. Ha, infine, lamentato la lesione del principio del contraddittorio da parte del Collegio dei Probiviri, per avere il Collegio medesimo omesso di comunicargli la proposta di sanzione con le contestazioni di addebito, come previsto dall’art. 24 (R) del regolamento. Alla luce dei suesposti motivi ha chiesto l’annullamento del provvedimento sanzionatone e il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla reputazione e alla privacy.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l’UICI la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con atto di intervento adesivo autonomo datato 30.04.2013 si è costituita in giudizio anche la moglie dell’attore, Ma.D’U., chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale adito, contraiis reiectis, dichiarare ammissibile l’intervento volontario proposto con la presente comparsa e quindi accogliere la domanda attrice perché fondata in fatto e in diritto, con condanna della convenuta UN.ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00187 Roma, via Borgognona n. 38, anche nei confronti dell’interveniente volontaria, con annullamento di entrambe le sanzioni disciplinari, ovvero oltre a quella irrogata a Ru., anche quella irrogata all’esponente sig.ra D’U.Ma. come sopra riportata e irrogata, oltre al risarcimento dei danni conseguente all’accoglimento della domanda principale e dell’interveniente per violazione dei diritti personali di cui in narrativa, rimessi nel quantum a giustizia ed equità, ricorrendo a criteri equitativi nella liquidazione. Con vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario Ammessa una prova testimoniale successivamente revocata, la causa, istruita documentalmente, all’udienza del 05.07.2016 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero. All’udienza del 19 settembre 2017, riscontrato il perfezionamento della predetta notificazione, la causa è stata definitivamente rimessa in decisione, dato atto della rinunzia all’assegnazione di ulteriori termini per il deposito degli scritti conclusivi.

Le domande attoree e dell’interveniente adesivo autonomo vanno accolte per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’intervento adesivo autonomo sollevata dalla convenuta. Secondo la prospettazione dell UICI, 1 intervento di Ma.D’U. sarebbe tardivo, avendole il collegio del Probiviri comunicato il provvedimento disciplinare il 20.07.2012 all’indirizzo indicato dalla stessa (peraltro lo stesso del coniuge Ru. che ha regolarmente ritirato la comunicazione a tale recapito) e avendo pertanto la stessa avuto la possibilità di agire in giudizio unitamente al marito con atto di citazione. La tardività e l’ammissibilità processuale dell’intervento, secondo parte convenuta, sarebbero altresì desumibili dalle norme statutarie e regolamentari della UICI.

L’eccezione è infondata dovendo l’intervento reputarsi tempestivo a norma dell’articolo 268 cod. proc. civ. e non risultando l’impugnazione del provvedimento soggetta a decadenze. Invero, dal combinato disposto degli articoli 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall’esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l’azione medesima è esperibile esclusivamente dall’interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell’esclusione. Nel caso di specie, la deliberazione del

Collegio dei Probiviri ha ad oggetto la sospensione dell’associata, rispetto alla cui impugnazione la normativa codicistica e quella statutaria non prevedono termini e decadenze. Nel merito, Carlo Ru. ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la caducazione del provvedimento disciplinare della sospensione di due anni da socio, irrogata all’attore a norma dell’art. 25 dello statuto sociale, comunicata con il protocollo U.I.C.I. n. 9964/2012 del 20.07.2012 e il connesso risarcimento del danno. Analoghe domande ha formulato l’interveniente.

La richiesta azionata si basa sull’asserita illegittimità del procedimento sanzionatorio, ritenuto gravemente lesivo del diritto di difesa e in ogni caso fondato, secondo la prospettazione dell’attore, su di una prova illegale o comunque illegittima per violazione del Dlgs 196/2003. A sostegno delle proprie difese, Ca. Ru. lamenta infatti che l’esposto presentato dal socio Ro.An. risultava corroborato da alcune registrazioni, contenute in due CDROM (prodotti dalla convenuta con la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.), “di colloqui intrapresi tra il Sig. Ca. Ru., il Sig. An.Ro., e la Sig.ra D’U.Ma. con il legale Avv. De. Nelle due registrazioni si ascoltavano conversazioni nelle quali Ca. Ru. accusa di mafia i dirigenti dell’UICI sia a livello provinciale, sia a livello regionale e sia a livello direzionale nazionale, li accusa anche di ruberie varie e di spartizione di “torte”; lo stesso Ru. dichiara che la UICI non è una Onlus, lasciando intendere chissà quali nefandezze si compiono in essa. Afferma ancora che il Presidente della Sezione di Chieti Sa. è solo un pupazzo, un pupazzetto nelle mani del Vice Presidente Di.Ni. il quale è un mafioso così come lo è anche il Presidente Regionale Ro.Ve.; garantisce al legale De. che nel caso in cui li, salirà sull’ALTARE alla presidenza sezionale gli farà guadagnare 100 mila Euro l’anno; che sarà l’avvocato dell’Un. e che avrà assicurata la “filarella” (cfr. stralcio di verbale della seduta consiliare del 7.12.11).

La controversia peraltro, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, attiene unicamente ai profili di legittimità del procedimento sanzionatorio. La contestazione verte infatti unicamente sull’ammissibilità della prova rappresentata dalle registrazioni avvenute all’insaputa dei presenti e all’interno di uno studio legale (circostanza pacifica tra le parti).

Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi che nel caso di specie trova applicazione il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rientrando le informazioni registrate (e quindi raccolte) nel concetto di “dati personali” per essere state rese nell’ambito di un colloquio difensivo.

Ai sensi del cui articolo 4, per trattamento dei dati, s’intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

L’art. 23, comma 1, segue disponendo che “Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

L’art. 23, letto in combinato disposto con l’art. 4, si riferisce non solo al trattamento dei dati, ma anche alla loro comunicazione e diffusione da parte di privati, vietandole senza consenso da parte dell’interessato.

La suddetta disposizione e il divieto in essa previsto vanno, però, interpretati e integrati tenendo conto anche della disposizione di cui all’art. 5, che fissa 1 oggetto e lambito di applicazione della disciplina dettata dal testo unico.

L’art. 5, comma 3, infatti, prevede che il trattamento (e quindi la raccolta e comunicazione) di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui al TU, solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione. Sicché il trattamento da parte del privato dei dati altrui senza il consenso dell’interessato è consentito solo se i dati stessi non vengano diffusi. Nel caso di specie tuttavia, la conversazione registrata è stata effettivamente diffusa ex art. 4 del D.Lgs. n. 196 del 2003 poiché è stata utilizzata come prova nell’ambito del procedimento disciplinare che ha coinvolto Ca.Ru. e la moglie e quindi comunicata sia ai membri del Consiglio, sia ai componenti del Collegio dei Probiviri, i quali l’hanno quindi ascoltata. Ciò integra, in base alle norme sopra richiamate, un’ipotesi di illecito trattamento dei dati, in violazione delle disposizioni del D.lgs. 196/2003.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la prova così precostituita si pone anche in violazione dei diritti di difesa e all’inviolabilità del domicilio, tutelati dalla Costituzione.

Il principio di inviolabilità del domicilio si estende infatti anche ai locali ove si svolge il lavoro dei privati (quali lo studio professionale), in quanto la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere. Peraltro, l’ufficio privato ove l’avvocato svolge la propria attività difensiva non é semplicemente una privata dimora, tutelata dall’art. 14 della Costituzione, ma è anche il luogo ove si esercita l’attività professionale difensiva. Nello studio dell’avvocato il cliente ha diritto di entrare e parlare liberamente nella assoluta certezza e garanzia di non essere ascoltato da altri. Tale assunto è peraltro confermato dai principi desumibili dagli artt. 103 e 271 c.p.p., che tutelano genericamente le comunicazioni tra avvocato e cliente, il cui contenuto debba rimanere “segreto” in virtù del loro collegamento ad una attività professionale e quindi all’inviolabile diritto di difesa.

Risulta pertanto inibita in assoluto la possibilità di registrare conversazioni, sia pure tra presenti, quando la registrazione venga effettuata all’interno di una privata dimora da parte di un terzo, non titolare della stessa e abbia ad oggetto un colloquio difensivo, riducendosi la condotta in un’inammissibile intromissione negli ambienti tutelati dalla Carta Costituzionale e nella violazione del diritto di difesa e alla riservatezza del cliente, rimanendo la prova così precostituita assolutamente inidonea a trovare ingresso all’interno di qualsivoglia procedimento, anche disciplinare.

La prova oggetto di contestazione risulta quindi inutilizzabile e pertanto inidonea a sostenere l’incolpazione disciplinare nei confronti dell’attore.

Tanto premesso, ritenute assorbite le altre censure circa l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, va senz’altro dichiarata l’invalidità della sanzione disciplinare della sospensione a due anni e a un anno dalla posizione di associati, comminata con nota prot. n. 9964/2012 a Ru.Ca. e D’U.Ma., in quanto fondata su prova illegalmente costituita per violazione dei diritti di cui agli artt. 2, 14 e 24 Cost.

In merito alla richiesta di risarcimento formulata dall’attore e dall’interveniente, si osserva che con gli atti introduttivi entrambi hanno chiesto unicamente il risarcimento del danno per violazione della reputazione e del diritto alla privacy, e non anche per lesione del diritto alla salute, domanda questa irritualmente esplicitata solo in comparsa conclusionale. Va altresì considerato che l’allegazione dei traumi e danni alla salute contenuta nella seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. dell’attore è inammissibile, non essendo tale atto idoneo ad introdurre nel processo elementi costitutivi nuovi rispetto alle domande originarie. In ogni caso difetta completamente la prova di qualsivoglia pregiudizio di tal tipo.

Limitando l’analisi solo al richiesto risarcimento di danni derivanti dalla lesione del diritto alla privacy e alla reputazione, si osserva che non emergono dagli atti elementi sufficienti a dimostrare la lesione della reputazione di Ru.Ca. per effetto della sanzione disciplinare irrogata. Le dichiarazioni ascoltate in seduta provengono dallo stesso Ru., il quale non può certo ritenersi diffamato dalle sue stesse dichiarazioni, sia pure da altri illegittimamente ascoltate in quanto contenute in registrazioni illegalmente prodotte. Inoltre, le affermazioni potenzialmente diffamatorie contenute sulla pagina (…) e sugli omologhi volantini (allegati alla querela sporta dall’attore contenuta nella seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositata dall’attore) riguardano il solo Ca.Ru., e comunque la relativa diffusione appare riconducibile a Ro.An., che non è parte del processo. Non emerge comunque alcun nesso causale tra l’eventuale lesione della reputazione e la nota sanzionatoria adottata dal Collegio dei Probiviri.

Rispetto alla lesione del diritto alla riservatezza, se è vero che l’illecito trattamento dei dati è direttamente attribuibile a Ro.An., che non è parte del presente giudizio, deve del pari ritenersi che la medesima condotta è stata posta in essere anche dall’UICI, la quale anziché rilevare l’illegittimità della registrazione, l’ha trasmessa al Collegio dei Probiviri, così contribuendo alla diffusione dei dati illegittimamente acquisiti.

Orbene, l’art. 15 D.lgs n. 196/2003 richiama l’art. 2050 c.c. così prevedendo un’inversione dell’onere della prova a carico dell’autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La presunzione iuris tantum riguarda l’elemento psicologico della colpa, ma non il fatto illecito, né il nesso eziologico fra fatto ed evento che devono, invero, essere provati dai danneggiati (Cass. civ. Sez. I, 05-02-2016, n. 2306).

Sul punto, risulta senz’altro dimostrato l’illecito trattamento dei dati (integrato dalla diffusione, in sede al consiglio e poi al Collegio dei Probiviri, della conversazione registrata illegittimamente da Ro.An.). Tuttavia, in materia di danno da trattamento dei dati personali, occorre richiamare l’indirizzo della Suprema Corte, secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli articoli 2 e 21 Cost., e

dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato, “in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva” (Cass. Civ., sez. Ili, n. 16233/2014; sez. VI, 11/01/2016, n. 222). Orbene, tenuto conto di tale indirizzo, pienamente condiviso dal Tribunale, deve escludersi nel caso di specie la sussistenza di un concreto personale pregiudizio risarcibile in capo all’attore e all’interveniente, in considerazione della completa assenza di allegazioni dalle quali inferire la gravità della lesione e la serietà del danno personalmente patito per effetto della diffusione dei dati. Anche in caso di lesione di diritti inviolabili, il danno non patrimoniale non può mai ritenersi sussistente in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. Nella fattispecie, l’attore e l’interveniente si sono limitati a richiedere l’ammissione di una Ctu medico legale “sulle conseguenze psicologiche che le sanzioni hanno creato in danno ai due attori non vedenti”, da ritenere, peraltro in assenza di documentazione medica sufficiente ad attestare una condizione di sofferenza psicologica in capo ai pretesi danneggiati, all’evidenza esplorativa.

In difetto di allegazioni idonee e di prove in ordine al preteso danno collegato alle sanzioni e alla violazione della privacy, la relativa domanda deve essere disattesa.

In conclusione, le domande dell’attore e dell’interveniente risultano fondate unicamente in ordine alla richiesta invalidazione del provvedimento sanzionatorio, mentre non merita accoglimento la connessa domanda risarcitoria.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella ritenuta infondatezza dell’azione risarcitoria e nella peculiare natura delle questioni trattate, per pronunziare l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2368/2013 R.G.:

Dichiara l’invalidità della delibera del 20 luglio 2012 con la quale il Collegio dei Probiviri dell’Un. ha applicato nei confronti di Ru.Ca. e D’U.Ma. la sanzione disciplinare della sospensione a due anni e a un anno da soci della predetta associazione;

Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Ca.Ru. e Ma.D’U. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2017.


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1 Commento

  1. Salve, mi trovo nella medesima situazione descritta sopra. Cioè lavvocato per una separazione non mi ha fornito nessun preventivo scritto né verbale e ogni volta che vado per dare una parte del debito si rifiuta di fornirmi una prova.
    inoltre dopo l’omologa di separazione mi chiede più di 5mila euro come compenso per la separazione che è iniziata come giudiziaria ma subito ritornata in consensuale dopo la prima udienza.
    Purtroppo non ho tutti questi soldi e sono disperato non so come fare.

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