Dalla testimonianza all’atto notarile, dal giuramento al contratto, dall’email all’sms: quali valore hanno le prove nella fase istruttoria.
Se vuoi sapere quali sono e come funzionano le prove nel processo civile abbiamo realizzato questa veloce guida che, destinata a chi non è pratico dei tribunali, vuol spiegare come si struttura una normale causa e cosa bisogna fare per aver un largo margine di possibilità per vincere. Il processo, del resto – è un fatto noto – si fonda proprio sulle prove: è da queste che dipende la colpevolezza o meno di una persona ed è solo con documenti o testimonianze che si possono far valere i propri diritti. A nulla vale dire di aver ragione se poi non lo si può dimostrare. Ecco perché la fase istruttoria – quella cioè della raccolta delle prove – è il vero e proprio cuore del processo.
Indice
Quali sono le parti nel processo civile
Il processo civile vede sempre contrapposte due parti: l’attore (ossia colui che comincia la controversia, che – se vogliamo – “attacca per primo”) e il convenuto (colui che si difende ma che, a determinate condizioni, potrebbe anche a sua volta attaccare l’attore su un diverso fronte nell’ambito dello stesso giudizio). Le abbiamo chiamate «parti» e non «soggetti»: una parte, infatti, può essere composta anche da più soggetti (si pensi a un intero condominio che agisce contro tre condomini che non pagano le quote: in tal caso si avranno due parti, ciascuna delle quali composta da più soggetti).
Il principio dell’onere della prova
Il processo civile si basa sulle prove: ciò significa che, chi vuol ottenere tutela, deve convincere il giudice della fondatezza delle proprie ragioni.
Inizialmente l’obbligo di fornire le prove lo ha (quasi sempre) l’attore. Il codice civile [1] dispone infatti che chi vuol far valere un proprio diritto deve provare i fatti su cui si fonda la propria richiesta (cosiddetto «principio dell’onere della prova»). Se l’attore dimostra un fatto a proprio favore, l’onere della prova contraria si sposta sul convenuto e così via, come in una partita di tennis. Ad esempio, se Tizio sostiene che Caio non gli ha pagato un credito deve dimostrare la fonte dell’obbligazione; a questo punto Caio potrebbe dimostrare il contrario producendo la copia di un assegno. Tizio, a sua volta, potrebbe dimostrare che detto assegno gli è stato dato per un debito ulteriore e precedente a quello per il quale sta agendo; Caio, in replica, potrebbe invece dire che quel debito era inesistente perché non c’era stato alcun contratto.
Il principio dispositivo
Il secondo importante principio su cui si basa il processo civile è il principio dispositivo. Esso implica che le prove possono essere presentate solo dalle parti. Il giudice non potrebbe mai suggerire loro quali prove portare in causa né acquisirle d’ufficio. Nel processo civile infatti il giudice è imparziale ed equidistante tra i soggetti (cosa che non succede nel penale dove, invece, il giudice deve mirare a ristabilire la verità dei fatti).
Quali prove sono ammesse nel processo civile?
Come abbiamo detto, chiunque intende sostenere le proprie ragioni davanti a un giudice, sia per chiedere la riparazione di un diritto leso che per difendersi da una pretesa altrui, deve fornire le prove di ciò che afferma.
Si dice che le prove del processo civile sono tipiche, ossia possono essere solo quelle indicate dal codice di procedura civile. Non sono ammesse prove differenti. In verità questo principio si sta gradatamente aprendo e sempre più spesso si ammettono prove non contemplate dalla legge: un sms, un’email, un post o una foto caricata su un social network, una perizia su un database informatico, ecc.
Nell’ambito delle prove possiamo distinguere due macro categorie:
- prove orali
- prove documentali.
Le analizzeremo qui di seguito.
Prove orali
Rientrano in questa categoria:
- la confessione;
- l’interrogatorio formale;
- il giuramento;
- la testimonianza;
La confessione
La confessione è la dichiarazione resa da una persona che ammette fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’avversario. Per esempio, è confessione la dichiarazione di essere stati alla guida senza le cinture di sicurezza prima di un incidente stradale. La confessione può essere resa spontaneamente nel corso del giudizio, ad esempio nel proprio atto processuale o in verbale (ad esempio, una persona ritiene di non mettere in discussione determinati fatti della controversia, ma di contestarne degli altri). La confessione può essere espressa anche nel corso dell’interrogatorio libero fatto dal giudice alle parti o sollecitato dall’avvocato di controparte all’avversario (cosiddetto interrogatorio formale).
La confessione viene detta «prova legale»: il giudice cioè deve prendere per “oro colato” quello che viene confessato e non può più metterlo in discussione. Si tratta cioè di una prova che non ammette prove contrarie proprio perché ammessa dallo stesso soggetto che da essa ne trae svantaggio.
L’interrogatorio formale
Nel processo civile le parti non possono testimoniare a proprio favore, ma possono essere ascoltate sia su richiesta del giudice (cosiddetto interrogatorio libero) che della controparte (interrogatorio formale). In questo secondo caso, l’avvocato di controparte propone delle domande che il giudice successivamente pone alla parte interrogata. Lo scopo dell’interrogatorio è di ottenere l’ammissione di quest’ultima su alcune circostanze, ammissione che varrà come confessione e, quindi, costituirà prova incontrovertibile («prova legale»).
Il giuramento
Il giuramento è una dichiarazione resa in giudizio da una parte sotto l’impegno solenne (passibile di responsabilità penale) di «dire la verità, solo la verità, nient’altro che la verità di ciò di cui si è a conoscenza» su determinati fatti riguardanti la causa. Chi giura il falso commette reato punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l’interdizione dai pubblici uffici.
Il giuramento è rivolto a far dichiarare la parte se è vero o meno un determinato fatto a sé favorevole. Ad esempio, se una persona sostiene di aver pagato un’altra e questa non ha prove per dimostrare il contrario, potrebbe chiedere alla prima di giurare l’avvenuto pagamento. Il giuramento costituisce «prova legale» e, quindi, vincola il giudice. Difficilmente si chiede il giuramento perché è verosimile che la parte in causa dichiarerà che i fatti sono avvenuti per come da essa stessa sostenuto, e quindi giurerà a proprio favore; del resto se la parte rifiuta di giurare perde la causa. Piuttosto di giurare, la parte potrebbe deferire il giuramento all’avversario, chiedendo che sia questi a giurare; anche qui, se questi si rifiuta perde, mentre se giura vince il giudizio.
La testimonianza
La testimonianza è una dichiarazione resa al giudice sotto il vincolo del giuramento relativamente ai fatti di cui è a diretta conoscenza (non vale il “sentito dire”). Le domande vengono proposte dagli avvocati.
A differenza di giuramento e confessione, la testimonianza non è una prova vincolante (prova legale) ma una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. In pratica il magistrato sarà chiamato a valutare tutte le circostanze del caso per stabilire se il testimone è attendibile o meno. Il testimone può rilasciare testimonianza scritta, senza doversi recare personalmente in tribunale, ma solo se le parti sono d’accordo e il giudice lo consente. Quindi non è detto che 100 testimoni valgono più di 1 se i primi non sono in grado di ricordare tutto o si contraddicono tra loro.
Può testimoniare chiunque tranne le parti in causa e i soggetti che possono avere un interesse dall’eventuale esito – positivo o negativo – del giudizio. Possono testimoniare i coniugi, anche se in comunione dei beni, i figli e i dipendenti.
La falsa testimonianza è un reato punibile con la reclusione da due a sei anni e qualsiasi giudice non impegna molto a capire se un testimone sta mentendo o meno, potendolo mettere a confronto anche con altri testimoni.
Prove documentali
Rientrano tra le prove documentali:
- il documento informatico
- la scrittura privata
- la scrittura privata autenticata
- l’atto pubblico.
Il documento informatico
Sta assumendo una importanza sempre crescente. Si può trattare di un documento con firma digitale. In tal caso ha lo stesso valore di una scrittura privata che fa fede a meno che colui che lo ha firmato non ne sconfessa la provenienza. Potrebbe anche trattarsi di una Pec (posta elettronica certificata) che ha valore al pari di una raccomandata e dimostra data di spedizione e di ricevimento.
Se il documento contiene invece una semplice firma elettronica (username e password) l’efficacia è rimessa alla valutazione del giudice
Sull’email ordinaria ci sono numerose sentenze e aperture. Al momento, in generale, l’email non è prova a meno che non è contestata o è tacitamente confermata da comportamenti concludenti.
La scrittura privata
La scrittura privata è un atto redatto o solo firmato da una o più persone. Per esempio è il caso di un contratto scritto o di una quietanza di pagamento.
La scrittura privata ha valore di prova se la persona a cui la scrittura è attribuita non ne disconosce in giudizio la firma; in altre parole la scrittura perde valore se si dice «Questa firma non è mia». In tal caso, chi si vuol valere di tale prova deve avviare un procedimento che si chiama «verificazione della scrittura privata» volto a dimostrare il contrario, ossia l’autenticità della grafia.
Maggiori certezze offrono la scrittura privata autenticata e l’atto pubblico.
La scrittura privata autenticata
Si tratta di un documento redatto liberamente dai privati e poi dopo portato dal notaio o da altro pubblico ufficiale che ne autentica le firme perché avvenute in sua presenza. In questo modo non è più possibile disconoscere l’autenticità della sottoscrizione.
L’atto pubblico
Si tratta dell’atto notarile o di qualsiasi altro atto redatto da pubblico ufficiale (ad esempio un dipendente del Comune, della polizia, dei carabinieri, ecc.). Esso attesta che le dichiarazioni riportate nell’atto sono state effettivamente fatte davanti al pubblico ufficiale in quella data da persone di cui lui ha accertato l’identità. Il notaio però non può accertare se ciò che gli viene detto è vero o meno, ma solo se il fatto è stato detto. Il notaio dunque non garantisce la veridicità delle dichiarazioni a lui rese. La stessa considerazione vale per la scrittura privata autenticata.
Si può contestare un atto pubblico, come ad esempio una multa della polizia o un verbale dei carabinieri, ma bisogna avviare un procedimento particolare chiamato «querela di falso» in cui bisognerà portare prove contrarie a quanto dichiarato nell’atto pubblico.
Le presunzioni
Accanto alle prove, nei processi possono esserci anche le presunzioni. Sono quelle che comunemente chiamiamo indizi e che, da sole, non hanno valore di prova, ma che se sommate lo possono diventare. La presunzione consente così di risalire da un fatto noto a uno ignoto. Ad esempio, non potendosi calcolare a quale velocità andava l’auto prima di un incidente stradale, si può ricostruire tale elemento dalla striscia delle frenate e dai danni riportati dal veicolo schiantatosi contro il muro.
Nell’ambito delle presunzioni distiguiamo:
- la presunzione assoluta: è quella che non ammette prova contraria. Ad esempio chi vuole aprire una veduta deve osservare la distanza di 1,5 metri dal confine; questa norma si fonda sulla presunzione che una distanza inferiore costituirebbe una lesione della privacy;
- la presunzione relativa: è quella che ammette la prova contraria (è il caso della frenata di poc’anzi).
note
[1] Art. 2967 cod. civ.