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Ammissione di colpa: che valore legale ha?

18 Marzo 2018 | Autore:
Ammissione di colpa: che valore legale ha?

Come funziona la confessione giudiziale e stragiudiziale: l’ammissione di responsabilità riferita a un amico o un estraneo fuori dalla causa è più di un indizio.

È molto difficile che, nel corso di una causa civile, una delle parti ammetta di avere torto. Se lo facesse perderebbe il processo. Questo perché, l’ammissione di responsabilità è quella che, in gergo tecnico, viene detta «confessione» e costituisce una «prova legale», obbliga cioè il giudice a decidere in conformità della confessione stessa, senza potersene discostare, anche se dovesse avere il sospetto che non sia vera. Tanto per fare un esempio, se un uomo dovesse separarsi dalla moglie sostenendo di essere stato tradito e quest’ultima dovesse ammetterlo in giudizio, il fatto si considererebbe ormai “accertato” e non potrebbe più essere messo in discussione. Ma che succede se una persona dovesse fare un’ammissione di colpa prima dalla causa, magari confidandosi con un amico, per poi ritrattare tutto davanti al giudice? In tale ipotesi l’ammissione di colpa che valore ha? Di tanto si è occupata una recente e interessante ordinanza, per cui è bene fare il punto della situazione e verificare come e quando funziona la confessione.

Tacere è come ammettere

Prima di spiegare che valore ha l’ammissione di colpa voglio spiegarti un importante principio che regge il processo civile: è il principio di non contestazione. Di cosa si tratta? È molto semplice. Immagina che Mario faccia causa a Francesco perché sostiene di non essere stato pagato per dei lavori in casa sua, tra cui la posa del pavimento nelle camere, i tubi nei bagni e la pittura delle stanze. Francesco si difende sostenendo che le mattonelle del salotto non sono state collocate a regola d’arte e che la pittura ha presentato subito delle crepe, ma non contesta i lavori sulle tubature. In tale ipotesi il giudice, prima di decidere il resto della causa, potrebbe già condannare Francesco a pagare almeno il rifacimento dei bagni in quanto da lui «non contestato». Anche se non si tratta di una esplicita confessione, la non contestazione funziona pressoché allo stesso modo: è una ammissione che quanto riferito dall’avversario è vero. Per evitare l’immediata (ma parziale) condanna Francesco avrebbe dovuto – sia pur genericamente – contestare anche il rifacimento delle tubature.

Come funziona la confessione davanti al giudice?

Vediamo ora la confessione vera e propria. Essa può avvenire in diversi modi. Il primo, anche se il più improbabile, è nello scritto difensivo (l’atto di citazione per l’attore; la comparsa di risposta per il convenuto). Luca e Lucia si separano; Lucia sostiene che Luca se n’è andato via di casa e che l’ha abbandonata. Luca non contesta questo fatto e, nel proprio atto difensivo, lo ammette esplicitamente; tuttavia dice che tale comportamento è stata la naturale conseguenza del fatto di aver scoperto che Lucia lo tradiva. Quella di Luca è una confessione che non può più essere ritrattata e che ha valore di prova legale, vincola cioè il giudice. Se nel corso del giudizio Luca non dovesse riuscire a dimostrare il tradimento di Lucia, egli subirebbe l’addebito nella separazione per «abbandono del tetto coniugale». Dunque, quando si ammettono determinate circostanze in processo, bisogna anche valutare tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Un secondo modo con cui può avvenire una confessione è nel corso di un interrogatorio. In particolare, il codice di procedura civile stabilisce che le parti possono essere soggette a un interrogatorio da parte del giudice (cosiddetto «interrogatorio libero») o su richiesta dell’avversario (cosiddetto «interrogatorio formale»). Se, dinanzi alla domanda fatta alla presenza del magistrato, la parte dovesse ammettere determinate circostanze, la sua sarebbe una confessione, un’ammissione di colpa che avrebbe, anche in questo caso, valore legale. Facciamo un esempio. Romolo chiama in causa Settimio, suo dentista, perché gli avrebbe causato dei problemi di masticazione dopo l’estrazione di alcuni denti. Settimio, dopo l’interrogatorio, ammette di aver visitato Romolo e che la situazione dopo la sua cura era stranamente peggiorata e che il paziente presentava il viso gonfio. Anche questa dichiarazione può fungere da confessione quantomeno sul fatto in sé, ossia sulla presenza del danno, salvo poi verificare se la causa è stata effettivamente la condotta del medico. Dunque, il giudice dovrà ritenere tale circostanza ormai «provata» e non più contestabile.

La confessione fatta a un amico o a un parente

Immaginiamo che Tancredi presti cinquemila euro a Roberto ma che, non ottenendone più la restituzione, lo citi in causa. Roberto sostiene che si è trattato di una donazione, mentre Tancredi insiste sulla natura di mutuo dell’accordo, per quanto concluso verbalmente, senza nulla di scritto. A sua favore, Tancredi chiama un testimone, un amico di Roberto il quale, interrogato davanti al giudice, sostiene che un giorno, nel corso di una chiacchierata, Roberto gli avrebbe confessato di avere un grosso debito verso Tancredi e che gli avrebbe chiesto un prestito. Che valore ha l’ammissione di colpa fatta da una delle parti fuori dal processo? Questa è ciò che viene definita, in gergo tecnico, «confessione stragiudiziale» e può essere dimostrata solo con la testimonianza di un terzo soggetto che ha assistito al momento in cui le “fatidiche parole” sono state espresse. Il giudice ne deve tenere conto? È proprio su questo aspetto che è scesa la sentenza in commento. Ecco cosa è stato detto.

Come abbiamo detto poc’anzi, la confessione giudiziale, ossia l’ammissione di colpa fatta davanti al giudice, è una «prova legale», vincola cioè sia la parte che il giudice, non potendo più essere ritrattata: insomma diventa una definitiva “verità processuale”. Al contrario la confessione stragiudiziale non costituisce una «prova legale», ma è comunque una prova che è liberamente valutabile dal giudice. Insomma, la confessione stragiudiziale è qualcosa in meno della prova legale ma qualcosa in più di un semplice indizio. Che significa concretamente? Che il magistrato dovrà valutare innanzitutto l’attendibilità del testimone e le circostanze in cui l’ammissione di colpa è stata detta; all’esito di tale analisi potrà decidere se e come ritenerla credibile o meno [2].

La confessione all’avversario

Infine la confessione stragiudiziale resa alla controparte o a chi la rappresenta fa  piena prova contro colui che l’ha fatta, così come quella giudiziale, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa.


note

[1] Cass. ord. n. 6459/2018 del 15.03.2018.

[2] La Suprema Corte ha escluso che il cognato del ricorrente dovesse essere considerato come un testimone de relato (né tantomeno de relato actoris), avendo lo stesso riferito in merito a circostanze apprese direttamente dallo stesso ricorrente.

Secondo gli Ermellini, infatti, dette dichiarazioni sono da intendere, al contempo, come un riscontro testimoniale diretto della confessione stragiudiziale resa dal ricorrente al cognato circa l’erogazione della somma di denaro, nonché come un riscontro testimoniale diretto della confessione stragiudiziale resa dallo stesso ricorrente ai suoceri in presenza del cognato.

Autore immagine: Pixabay.com

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 dicembre 2017 – 15 marzo 2018, n. 6459
Presidente D’Ascola – Relatore Abete

Motivi in fatto ed in diritto

Con atto ritualmente notificato P.S. e Q.M.C. citavano a comparire innanzi al tribunale di Grosseto D.V.A.
Deducevano che avevano concesso in prestito talune somme di danaro alla figlia D. e a suo marito, il convenuto; che costui non aveva provveduto alla restituzione, per la quota di sua pertinenza, degli importi mutuatigli.
Chiedevano che il convenuto fosse condannato a corrisponder loro la somma di Euro 24.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva D.V.A.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Disposta l’integrazione del contraddittorio, si costituiva P.D.
Deduceva di aver provveduto alla restituzione della quota di sua spettanza; in ogni caso aderiva alla domanda degli attori.
Con sentenza n. 342/2015 l’adito tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava D.V.A. a corrispondere la somma di Euro 15.000,00.
Interponeva appello D.V.A.
Resistevano P.S. e Q.M.C.
Non si costituiva P.D.
Con sentenza n. 1889/2015 la corte d’appello di Firenze rigettava il gravame e compensava le spese del grado.
Evidenziava, tra l’altro, la corte che le dichiarazioni rese dal teste P.M. davano riscontro della addotta erogazione delle somme a titolo di mutuo; che nessuna eccezione era stata sollevata in esito alla deposizione di P.M. e la deduzione di un suo interesse alla causa era stata tardivamente formulata in grado d’appello.
Evidenziava inoltre che la comprovata pattuizione di un obbligo restitutorio ostava alla caratterizzazione della causa debendi in guisa di obbligazione naturale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.V.A. ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
P.S. e Q.M.C. non hanno svolto difese.
Del pari non ha svolto difese P.D.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1813 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ..
Deduce che la corte di merito ha vagliato solo in parte le dichiarazioni del teste P.M. ; che infatti dal complesso delle dichiarazioni da costui rese si evince che la sua deposizione si qualifica come testimonianza de relato actoris e quindi di per sé non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova se ed in quanto sia suffragata da ulteriori circostanze acquisite al processo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2735 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ..
Deduce che le dichiarazioni da egli rese al teste P.M. , in ordine alla restituzione delle somme asseritamente erogategli dagli attori, non valgono ad integrare gli estremi di una confessione stragiudiziale; che invero ne difettano sia l’elemento soggettivo sia l’elemento oggettivo.
Deduce comunque che la corte distrettuale per nulla ha indagato in ordine alla natura di confessione stragiudiziale delle sue dichiarazioni, sicché al riguardo ha omesso ogni motivazione.
I motivi di ricorso sono strettamente connessi.
Il che ne suggerisce l’esame contestuale.
Ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.
Testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono e riferiscono circostanze e fatti di cui sono stati informati dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio; testimoni “de relato” in genere sono quelli che depongono e riferiscono circostanze e fatti che hanno appreso da persone estranee al giudizio (cfr. Cass. 15.1.2015, n. 569).
In questi termini è da escludere che P.M. sia testimone de relato o, per giunta, de relato actoris.
Difatti, così come la corte territoriale ha dato puntualmente atto, il teste P.M. ha “riferito almeno due circostanze apprese direttamente” (così sentenza d’appello, pag. 1).
Ossia che aveva ricevuto da D.V.A. una telefonata nel corso della quale il cognato ebbe a ringraziarlo, “in quanto sapeva che i suoceri lo avrebbero interpellato e che se lui non fosse stato d’accordo, non avrebbero fatto tale anticipazione” (così sentenza d’appello, pagg. 1 – 2; in proposito cfr. altresì ricorso, pag. 11).
Ossia che “proprio in sua presenza sia la sorella che il D.V. avevano assicurato che tali somme sarebbero state restituite” (così sentenza d’appello, pagg. 1 – 2).
Non si giustifica pertanto la prospettazione del ricorrente, specificamente veicolata dal primo motivo, secondo cui P.M. ha parlato di “circostanze alle quali non ha assistito personalmente ma che gli sono state riferite dai genitori e dalla sorella” (così ricorso, pag. 12), ovvero, tra gli altri, dagli iniziali attori.
Le summenzionate dichiarazioni testimoniali sono da intendere, al contempo, la prima, in guisa di riscontro – testimoniale – diretto della confessione stragiudiziale resa da D.V.A. al cognato, cioè a soggetto terzo, circa l’erogazione della somma di denaro, la seconda, in guisa di riscontro – testimoniale – diretto della confessione stragiudiziale resa da D.V.A. ai suoceri, in presenza del cognato, cioè alla (contro)parte, circa l’assunzione dell’obbligo restitutorio e dunque circa l’erogazione della somma di denaro a titolo di mutuo.
Si tenga conto che non è pertinente nella fattispecie l’argomentazione del ricorrente secondo cui la confessione stragiudiziale non “può essere oggetto di prova testimoniale” (così ricorso, pag. 13).
Invero non interferisce nel caso de quo la previsione del 2 co. dell’art. 2735 cod. civ., atteso che il contratto di mutuo (al di là del disposto dell’u.c. dell’art. 1284 cod. civ.) non soggiace all’onere della forma scritta né ad substantiam né ad probationem; né, d’altro canto, esplicano rilievo nel caso di specie i limiti alla prova testimoniale di cui agli artt. 2721 – 2723 cod. civ..
Ebbene su tale scorta si osserva quanto segue.
Con riferimento alla confessione stragiudiziale fatta da D.V.A. al cognato, questa Corte di legittimità non può che ribadire il proprio insegnamento, a tenor del quale la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta e tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. sez. lav. 11.4.2000, n. 4608; Cass. sez. lav. 25.8.2003, n. 12463; Cass. sez. lav. 27.7.1992, n. 9017).
Con riferimento alla confessione stragiudiziale fatta da D.V.A. ai suoceri – in presenza del cognato – ovvero alla (contro)parte, questa Corte di legittimità parimenti non può che reiterare il proprio insegnamento, a tenor del quale la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l’ha fatta, così come quella giudiziale (cfr. Cass. sez. lav. 20.3.2001, n. 3975), indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa (cfr. Cass. 25.3.2002, n. 4204).
Per altro verso del tutto irrilevante è la circostanza che la corte d’appello non abbia espressamente qualificato in guisa di confessione stragiudiziale le dichiarazioni rese dal ricorrente e di cui il teste P.M. ha fornito diretto riscontro.
Piuttosto, contrariamente all’assunto del D.V. , la corte fiorentina ha puntualmente motivato in ordine all’efficacia probatoria degli esiti istruttori, allorché ha reputato la testimonianza (di P.M. ) “coerente e attendibile” (così sentenza d’appello, pag. 2), in tal modo – implicitamente – assumendo le dichiarazioni confessorie stragiudiziali rese dal ricorrente e al cognato e alla (contro) parte (in presenza del cognato) come, la prima, risultanza istruttoria idonea in via esclusiva a fondare il proprio convincimento, come, la seconda, risultanza istruttoria atta a far piena prova contro il confitente.
È indubitabile al contempo che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, parallelamente, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. sez. un. 25.3.2013, n. 7381).
Nondimeno è innegabile che le dichiarazioni testimoniali di P.M. forniscono riscontro e dell’animus confitendi e del concreto pregiudizio all’interesse del D.V. e del correlato vantaggio per i suoceri, atti a scaturirne.
Al riguardo rileva significativamente che la telefonata che D.V.A. ebbe a fare al cognato, fu determinata dal proposito di ringraziarlo per i suoi “buoni uffici”.
Né riveste valenza che D.V.A. “nulla ha dichiarato (al cognato) in ordine alle modalità ed ai tempi di restituzione del denaro e degli interessi” (così ricorso, pag. 15).
Il mutuo è intercorso tra stretti congiunti, onde consentire al ricorrente ed alla moglie, l’acquisto dell’abitazione di via (omissis) .
Il che, per un verso, avvalora viepiù il titolo – mutuo – dell’erogazione pecuniaria, per altro verso, dà ragione della mancata pattuizione di un termine per la restituzione, in relazione alla quale tuttavia opportunamente soccorre, in chiave integrativa, la previsione dell’art. 1817 cod. civ. (d’altronde il tribunale, nell’accogliere la domanda, ebbe a fissare ai sensi dell’art. 1817 cod. civ. il termine per la restituzione: cfr. ricorso, pag. 2).
P.S. , Q.M.C. e P.D. non hanno svolto difese.
Nessuna statuizione va assunta nei loro confronti in ordine alle spese.
Si dà atto che il ricorso è datato 4.1.2016.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, D.V.A. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, D.V.A. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..


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