Ritardo minimo nel pagamento delle imposte: conseguenze


Il lieve inadempimento, l’errore scusabile o il ritardo di pochi giorni nel versamento delle tasse non fa scattare le sanzioni da parte dell’Agenzia Entrate.
Chi vuol evadere le tasse lo fa per bene; non ci ripensa certo dopo un giorno. Allo stesso modo, chi vuol procrastinare il pagamento delle imposte non aspetta ventiquattro ore per recarsi allo sportello e saldare il conto. Il lieve inadempimento – quando ad esempio mancano pochi spiccioli al saldo totale – o il ritardo minimo – quello di uno o due giorni – non può quindi avere conseguenze per il contribuente. E questo per due semplici ragioni: da un lato, manca un danno effettivo e concreto per l’erario; dall’altro esso manifesta un atteggiamento non doloso, ma piuttosto smemorato. Ecco perché, sulla base di questi principi, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con una sentenza recente [1], ha cancellato ogni sanzione nei confronti di un uomo che aveva adempiuto all’obbligazione tributaria dopo un giorno dalla scadenza. Un principio, questo, condiviso già da numerosi altri giudici e, come vedremo a breve, recepito anche da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate; sicché non può considerarsi – fortunatamente per gli smemorati – una novità assoluta né un beneficio così infrequente e difficile da ottenere. Ma procediamo con ordine e vediamo dunque quali sono le conseguenze di un ritardo minimo nel pagamento delle imposte.
Indice
Pagamento delle tasse con un giorno di ritardo: che succede?
Chi non versa le tasse entro i termini fissati dalla legge si considera moroso. I termini infatti sono – almeno in linea teorica – perentori e non c’è modo di ottenere dilazioni, neanche dimostrando di essere stati nell’impossibilità materiale di pagare per oggettive difficoltà economiche. Certo, l’impossibilità all’adempimento fiscale può, tutt’al più, rilevare in sede di esecuzione forzata, perché nulla potrà temere il nullatenente. Ma di certo, almeno da un punto di vista formale, non si può impedire il decorso degli interessi e lo scatto delle sanzioni, differenti a seconda del tipo di imposta. In alcuni casi, l’ente titolare del credito invia un sollecito di pagamento; in altri invece, il contribuente viene raggiunto immediatamente dalla cartella esattoriale (è, ad esempio, il caso dell’imposta sui rifiuti). Le sanzioni per il mancato pagamento delle tasse si giustificano proprio per punire un comportamento che, se anche non è colpevole, è quantomeno cosciente e voluto, al di là poi delle ragioni che lo hanno determinato. Se così non fosse, del resto, verrebbe meno ogni certezza per le casse erariali e avrebbe sbagliato Franklin nel dire che «nella vita sono certe solo la morte e le tasse». Detto ciò, però, “c’è caso e caso”. Difatti, laddove manca un’effettiva volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte e il ritardo del contribuente è attribuibile più a sbadataggine o a un non preciso conteggio dell’importo da versare, e da ciò non sono derivati danni allo Stato, si deve preferire il perdono. Ecco perché i giudici tributari annullano le sanzioni a chi versa le tasse con un giorno di ritardo. Il ritardo di un solo giorno nel pagamento del tributo è sintomatico di assenza di intenzionalità e pertanto non può essere sanzionato.
Nella sentenza in commento, si fa riferimento al concetto di «lieve ritardo» che, da più parti, viene riconosciuto come motivo di giustificazione per evitare le sanzioni. I giudici sostengono che un tale minimo scarto di giorni (o addirittura di ore) rispetto alla scadenza fissata dalla legge non può certo riferirsi a una volontà elusiva; si tratta piuttosto di una mera occasionalità. Appare dunque illogico che sia sanzionata una condotta posta non in malafede ma causata da una colpa lievissima, a cui il contribuente ha posto rimedio nel più breve tempo possibile, senza concreto danno erariale.
Tasse in ritardo: i precedenti del lieve inadempimento
Non è la prima volta che il lieve inadempimento viene giustificato dalle Commissioni Tributarie. Ricorderemo, tra le tante, la Commissione di secondo grado di Roma [2] secondo cui per un solo giorno di ritardo nel pagamento delle tasse non possono essere applicate le sanzioni: il contribuente, infatti, rimediando immediatamente alla dimenticanza, dimostra di non volersi sottrarre agli obblighi tributari e, peraltro, per solo 24 ore non si può parlare di un danno all’erario (leggi Pagamento tasse con un giorno di ritardo: niente sanzioni).
C’è da dire, tuttavia, che la Cassazione, l’anno scorso [3], ha sposato l’opposto principio: il ritardato versamento del tributo, anche di pochi giorni, rappresenta comunque una violazione perseguibile per legge anche se la violazione sembra non arrecare alcun evidente danno alle casse dello Stato. Anche un solo giorno di ritardo è sufficiente per parlare di inadempimento. Lo Statuto del contribuente [4] esclude l’applicazione delle sanzioni solo per quelle violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, mentre – si legge nella sentenza della Suprema Corte – il ritardo nel versamento delle imposte integra una violazione che arreca comunque un pregiudizio all’incasso erariale e, pertanto, va sanzionata. Leggi sul punto Pagamento tasse con pochi giorni di ritardo: cosa rischio?
La legge tutela il contribuente
Sono numerose le norme che consentono di perdonare il lieve inadempimento. E tutte vengono citate dalla sentenza qui in commento. Sinteticamente l’illogicità delle sanzioni, in caso di lievi ritardi, è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che [5] ha esteso a tutti i tributi l’ulteriore riduzione della sanzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni [6]. Infine una recente riforma fiscale [7] ha introdotto il principio del «lieve inadempimento», in base al quale la rateizzazione «non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni».
La stessa Agenzia delle Entrate, in una propria circolare, giustifica gli errori lievi, in caso di tardivo o carente versamento della prima rata, o di quelle successive in sede di acquiescenza all’avviso di accertamento [8]. Ed è sempre l’Agenzia delle Entrate a chiarire [9] che «Qualora le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l’errore, l’Ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità».
Infine il Dpr sul pagamento delle imposte [9] stabilisce che, in caso di «lieve inadempimento» e, specificatamente, in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni, il contribuente può evitare la decadenza della rateazione adottata e delle sanzioni ridotte al 10%.
note
[1] Ctr Toscana sent. n. 470/9/18 dell’8.03.2018.
[2] CTR Roma, sent. n. 3410/16.
[3] Cass. sent. n. 4960/2017.
[4] Art. 10 Statuto del contribuente
[5] Art. 23 co. 31, d.l. n. 78/2011.
[6] Sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 472/1997.
[7] Dlgs. n. 159/15.
[8] Ag. Entrate, circ. 2 agosto 2013, n. 27.
[9] Ag. Entrate, circ. 19 marzo 2012, n. 9
[10] Art. 15-ter del dpr n. 602/73.
Se il ritardo inverso dei pagamenti, tra privato e Enti, cosa deve fare l’utente per avere lo stesso trattamento.