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Diritto e Fisco | Editoriale

Buche su strada: sentenze e cause vinte

21 Marzo 2018 | Autore:
Buche su strada: sentenze e cause vinte

Quando è possibile ottenere il risarcimento del danno in caso di caduta in una fossa o di incidente a causa di una buca sull’asfalto stradale.

Non è difficile imbattersi in una buca stradale, specie durante la stagione invernale, complici le piogge e le nevicate. Macché…! Il vero complice è l’inerzia delle amministrazioni nella manutenzione delle vie, gli appalti affidati a ditte incapaci di realizzare lavori a regola d’arte, lo sperpero dei soldi pubblici per opere di utilità non certo pari alla sicurezza degli automobilisti e dei motociclisti (e non sono pochi i centauri che hanno perso la vita a causa di una voragine apertasi sull’asfalto). Insomma, un problema che affligge principalmente i Comuni italiani dove le strade sono spesso dei colabrodo. In questa situazione ci si aspetterebbe che la magistratura sia solidale al cittadino e, provando a bacchettare gli enti locali del tutto insensibili al problema, ponga dei risarcimenti esemplari. Invece, anche qui le cose non vanno meglio. Stanca probabilmente del fatto che per una ruota rotta si finisca fino al terzo grado di giudizio, la Cassazione ha invece stretto le maglie ai risarcimenti, stabilendo una serie di principi che vanno contro l’automobilista. Ecco perché, nel tentare di trovare un filo conduttore tra le sentenze e le cause vinte per buche su strada, abbiamo voluto raggruppare in un unico articolo quelle che sono le pronunce più interessanti della giurisprudenza. Procediamo dunque con ordine e vediamo a quali principi deve attenersi il danneggiato che voglia essere risarcito.

Buche stradali: quando il risarcimento viene negato

In linea di principio sono numerose le norme che attribuiscono la responsabilità al Comune per i danni procurati dalle buche stradali. C’è innanzitutto la regola generale del codice civile [1] secondo cui chi procura un danno ingiusto ad altri deve risarcirlo. Ci sono poi tutte le norme del codice della strada che impongono alle amministrazioni di tenere in buon stato di manutenzione il suolo pubblico, in modo da non costituire pericolo per gli utenti. C’è infine una regola speciale, anch’essa contenuta nel codice civile [2], in base alla quale il custode di una cosa o il relativo proprietario ha «responsabilità oggettiva» per tutti i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che li abbia voluti o meno. Solo se il danno è stato procurato da un evento improvviso e imprevedibile non c’è responsabilità. É il cosiddetto caso fortuito ed è proprio su questo che si appiglia la giurisprudenza per negare la responsabilità dei Comuni tutte le volte in cui un pedone, un’automobile o una moto finisce in una buca stradale.

Che cos’è il caso fortuito?

Il caso fortuito è tutto ciò che non dipende dalla volontà o dalla colpa del proprietario della strada e che non è da questi prevedibile ed evitabile. Gli esempi principali sono due:

  • il margine di tempo ristretto per approntare la manutenzione della strada: se, sul più bello, la strada si apre per via di un violento acquazzone e si crea una voragine, le autorità non hanno la possibilità né di segnalare la situazione di pericolo, né tantomeno di ovviare alla stessa mettendo in sicurezza il tratto stradale. Quindi, quando il pericolo si è verificato da poco, si può parlare di caso fortuito e l’eventuale danno non viene risarcito dal Comune;
  • la condotta del danneggiato: l’automobilista deve sempre guidare tenendo gli occhi ben fissi sulla strada, non potendosi distrarre o oltrepassare i limiti. Se finisce in una buca a causa del suo comportamento imprudente o negligente non può che prendersela con sé stesso ed alcun risarcimento gli sarà dovuto.

È proprio sulla scorta di questo secondo ragionamento che vengono negati, nella maggior parte dei casi, i risarcimenti per le cadute sulle buche stradali. Ecco alcuni esempi:

  • quando la buca è di grosse dimensioni: tanto più è ampia la fossa, tanto più è visibile, tanto maggiore è la possibilità per l’automobilista di evitarla. Solo le buche nascoste (che cioè consistono in una insidia o in un trabocchetto) possono dar luogo a risarcimento del danno; si pensi a una piccola voragine aperta sul margine della strada, coperto dall’acqua o dalle foglie;
  • quando la condizione di luce e visibilità del luogo consente di accorgersi della presenza della buca: è più facile ottenere un risarcimento per i danni causati da una buca per un incidente avvenuto di notte che di giorno, sempre che la strada non sia ben illuminata;
  • quando il danneggiato conosce la strada: chi percorre tutti i giorni la stessa via è consapevole della presenza di pericoli e, pertanto, se si distrae non può accampare diritto al risarcimento. Il che significa, ad esempio, che se la buca si trova vicino casa è più difficile ottenere i danni dal Comune;
  • quando la strada è in condizioni di palese dissesto: chi sceglie di percorrere una via dove è evidente la presenza di buche e la mancata manutenzione lo fa a proprio rischio e pericolo e, in caso di caduta, non può poi prendersela con il Comune. Il tribunale di Lecce, a riguardo, ha detto che, nel caso in cui il conducente di un ciclomotore abbia riportato lesioni in seguito alla caduta in una profonda buca piena d’acqua del manto stradale, non opera la presunzione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada se le condizioni di dissesto della strada erano ben note e facilmente avvistabili dal danneggiato che, pertanto, avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il pericolo [3].
  • quando l’automobilista va veloce: è chiaro che chi supera i limiti di velocità non può poi pretendere il risarcimento per una buca che, se si fosse proceduto nel rispetto delle regole, sarebbe stata facilmente visibile. Peraltro, la segnaletica può non essere sufficiente, visto che ognuno deve adeguare la propria andatura alle concrete condizioni della strada e del traffico; col risultato che, se dopo una pioggia la strada presenta numerose crepe, l’automobilista dovrà moderare ulteriormente la propria velocità. Spesso il superamento del limite di velocità è stato considerato una concausa del danno, dando luogo a un concorso di colpa;
  • quando l’automobilista o il pedone è distratto: non si può camminare con la testa tra le nuvole. Secondo la Cassazione, una buca di grandi dimensioni, collocata a ridosso del marciapiede e tale da indurre i pedoni a transitare sulla strada, e non sul marciapiede, proprio allo scopo di evitarla» fa emergere «la violazione, da parte del pedone, dei propri doveri di diligenza», ossia l’obbligo di controllare “dove si mettono i piedi”.

Sentenze a favore dell’automobilista: cause vinte per buche stradali

Passiamo ora in rassegna le più recenti sentenze che hanno visto coinvolti gli automobilisti in cause di risarcimento del danno contro i Comuni o altri enti pubblici a seguito di una caduta in una buca stradale.

Si tenga però conto che, anche quando si riesca a vincere il giudizio, il risarcimento è tutt’altro che scontato: spesso infatti bisogna attendere anni per vedere i soldi oppure bisogna procedere con l’esecuzione forzata. Neanche in quest’ultimo caso l’esito è scontato visto che spesso l’ente ha le casse vuote. Bisognerà allora procedere a un giudizio di ottemperanza il cui costo a volte supera di gran lunga il danno subito.

Tribunale Roma, sez. XII, 01/02/2018,  n. 2261 

Va riconosciuto il risarcimento per la caduta a causa di un dissesto sul marciapiede ricoperto di foglie. Nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.

Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018

Spetta il concorso di colpa al ciclista caduto su una buca stradale nel Comune ove circolava. Spetta all’amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata.

Tribunale Torre Annunziata, sez. I, 20/12/2017,  n. 3169  

In caso di caduta avvenuta per una buca presente sul marciapiede, responsabile oggettivo del sinistro è l’ente proprietario della strada, salvo che questi dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno; nel caso di specie, spetta quindi al Comune risarcire il danno non patrimoniale per le lesioni subite in occasione del sinistro causato da un’anomalia della strada e non riferibile né ad una condotta del danneggiato, né ad altro fattore indipendente dal rapporto di custodia.

Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017,  n. 28665  

L’automobilista che voglia dimostrare la presenza della buca stradale può certamente valersi di una fotografia che rappresenta le condizioni concrete della strada. Ma attenzione: dalla foto deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune non spetta neanche contestarne la validità).

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017,  n. 22419  

L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nell’evento passando da un concorso di colpa all’intera responsabilità a carico del danneggiato.

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017,  n. 18753  

Il semplice accertamento dell’eccesso di velocità da parte dell’automobilista non esclude che questi possa aver diritto al risarcimento per la buca stradale se risulta che, anche tenendo un’andatura adeguata, questi avrebbe ugualmente subito il danno [4].

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017,  n. 18753  

L’ente gestore della strada è responsabile anche per gli elementi esterni alla carreggiata. La custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze. Questo significa che se anche il danneggiato ha violato le regole del codice della strada, l’amministrazione è responsabile del danno se risulta che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporsi all’urto da parte del mezzo ed evitare l’infortunio (nella specie, il conducente era uscito dalla carreggiata precipitando dentro una buca, a margine della stessa, che assumeva essere né presegnalata né protetta).

Tribunale Roma, sez. XII, 05/07/2017,  n. 13646  

La buca stradale di vaste dimensioni, in assenza di prove di un eccesso di velocità del conducente, configura insidia stradale. L’avvallamento determinato dalla buca di vaste dimensioni in una parte della strada di piena percorrenza, configura – in assenza di ogni dimostrazione di un eccesso di velocità del conducente l’autovettura – una condizione dei luoghi invisibile ed imprevedibile tale da determinare una situazione di pericolo ed insidiosa.

Tribunale Roma, sez. XIII, 01/03/2017,  n. 4150 

Danni da insidia su strada pubblica: la responsabilità della p.a. si presume salvo prova di imprevedibilità dell’evento dannoso. In tema di omessa custodia da parte della pubblica amministrazione, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (nel caso di specie, nonostante le dimensioni della buca presente nel marciapiede, non viene ravvisata alcuna condizione di pericolo occulto per difetto del requisito della non visibilità).

Pertanto, in tema di responsabilità civile e danno da cose in custodia,  anche nell’ipotesi di Pubblica Amministrazione – nel caso di specie buca sulla strada – la stessa deve dare prova del caso fortuito, ossia dell’oggettiva impossibilità, per l’ente comunale, e per esso dell’impresa appaltatrice, di venire a conoscenza e di intervenire, sull’insidia, eliminandola.

Tribunale Salerno, sez. II, 07/10/2016,  n. 4494 

In tema di sinistro a seguito di una caduta in una buca situata sul manto stradale l’ente locale è responsabile salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile, tale tipo di responsabilità prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, prescindendo altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa.


note

[1] Art. 2043 cod. civ.

[2] Art. 2051 cod. civ. In materia, la giurisprudenza ha affermato alcuni importanti principi. In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; (ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell’ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; (iii) infine, l’ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima — al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto — integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. La sentenza quindi afferma che per gli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex multis, Cass. civ., 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ., 3 aprile 2009, n. 8157). Relativamente alla condotta del danneggiato la sentenza prosegue sostenendo che il custode, in questo caso il Comune di Taranto, avrebbe dovuto provare che il fatto del terzo o del danneggiato abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, che sia, dunque, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. (cfr. Cass. civ., 14 ottobre 2011, n. 21286).

[3] Trib. Lecce sent. n. 1954/2017.

[4] In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente il risarcimento dei danni derivati da un incidente stradale concretizzatosi nell’uscita di un autoveicolo dalla carreggiata e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo in una buca presente sulla banchina, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata – che aveva escluso la responsabilità dell’Ente custode della strada, sul presupposto che il conducente avesse mancato di tenere una velocità adeguata – affermando che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se, nonostante la velocità, l’auto si sarebbe comunque fermata sulla banchina, senza cadere nella buca, qualora quest’ultima fosse stata adeguatamente protetta dall’Ente preposto alla manutenzione).


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