Lavori condominiali in nero: il condomino può rifiutarsi di pagare?


Quali responsabilità civili e/o penali potrebbero essere attribuite ad una persona, che per far effettuare dei lavori di sostituzione della centralina TV condominiale, dà l’incarico ad un elettricista privo di copertura assicurativa e non più titolare di ditta (già cessata da alcuni anni)? L’elettricista, lavorando in “nero”, non ha rispettato la normativa sulla sicurezza del lavoro e non ha rilasciato alcun documento fiscale per il lavoro effettuato.
Dal quesito, trattandosi di problematiche condominiali, può dedursi che la “persona” di cui il lettore parla sia l’amministratore o il proprietario dell’immobile con maggiori millesimi.
La legge n. 220/2012, meglio nota come riforma del condominio, ha introdotto nuove importanti regole in materia. In particolare, con riferimento al caso in esame, secondo tale nuovo disposto normativo, è fatto obbligo al condominio la creazione e l’utilizzo di un conto corrente bancario, intestato al condominio medesimo. Tutte le entrate e le uscite devono passare attraverso tale conto corrente onde attuare la tracciabilità dei pagamenti.
La riforma ha modificato anche l’art. 1129 del codice civile che, al comma 7, stabilisce che “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.”. Pertanto, in base alla norma, deve essere innanzitutto l’amministratore del condominio ad impedire il transito di somme di denaro in nero proprio perché si tratta di un’operazione contraria alla legge. In fase di assemblea il lettore potrà evidenziare questo aspetto e potrà rifiutarsi di pagare una spesa non dimostrabile con regolare fattura questo, presumibilmente, dovrebbe spingere gli altri condomini al rispetto della normativa, in mancanza, potrà adire le vie legali.
Con riferimento all’evasione fiscale, il contribuente ha a disposizione due strade per denunciare un episodio di cui è testimone: rivolgersi alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate. Le segnalazioni possono essere scritte, mediante la compilazione di un apposito modulo o la redazione di un esposto, con l’indicazione dettagliata di tutti i fatti, oppure telefoniche, attraverso il numero della Guardia di Finanza 117. Per un’efficacia dell’azione, si prediligono le denunce non anonime, in modo da poterne verificare l’attendibilità.
Il penale scatta al verificarsi di alcuni eventi in relazione ad illeciti che si contraddistinguono per la quantità o per la qualità del reato e che possono consistere nell’emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile Irpef o Ires.
Con riferimento, infine, al mancato rispetto dei principi sulla sicurezza sul lavoro, su denuncia presso l’Ispettorato del Lavoro, si rischiano risvolti civili e penali.
La giurisprudenza conferma quanto detto.
“In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8460 del 26 agosto 1998. Il fatto che la documentazione giustificativa di spese condominiali riguardi a spese di supercondominio o comunque a spese comuni a più condominii non esclude affatto il diritto del singolo partecipante a ciascun condominio di rivolgersi al proprio amministratore per prendere contezza dei giustificativi inerenti a tali spese e ciò ancor più ove le stesse siano oggetto di rendiconto soggetto ad approvazione, essendo, in tal caso, onere dell’amministratore che tale rendiconto abbia predisposto munirsi preventivamente, come per ogni altra fonte di spesa, della documentazione giustificativa da esibire ai condomini prima o durante l’assemblea.” Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19800 del 19 settembre 2014.
Alla luce di quanto detto, a parere dello scrivente, alla prossima assemblea di condominio, il lettore, unitamente agli altri condomini, potrà richiedere all’amministratore il dettaglio delle spese relative alla gestione e chiarimenti circa l’affidamento dei lavori a ditta cessata, priva dei requisiti di sicurezza e pagata in nero. In mancanza di risposta potrà diffidarlo formalmente, mediante lettera redatta da un legale, a chiarire la situazione entro un determinato periodo di tempo e, in caso di esito negativo, proseguire per le vie giudiziarie.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Rossella Blaiotta