Legge Madia e mobilità interna dei dipendenti pubblici


Alla luce della legge Madia, pubblico impiego ente locale, ho diritto al trasferimento su posto analogo in tutto, resosi vacante per pensionamento, nella stessa azienda solo dislocato in altra sede o devo rifare un concorso?
La normativa di riferimento è costituita innanzitutto dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 come successivamente integrato e modificato. L’art. 1 al comma 2 di quest’ultima legge prevede infatti che “Per amministrazioni pubbliche si intendono […] le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale […]”.
Proseguendo nell’analisi della normativa sopra richiamata, l’art. 30 dispone una serie di previsioni specifiche per quanto riguarda la cosiddetta mobilità ossia il trasferimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Nello specifico il comma 1 prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. […]”
Ancora, sempre con riferimento al summenzionato art. 30, il comma 2 dispone che “Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. […]”
Ma la norma che pare un vero e proprio spartiacque tra il reclutamento mediante domanda di mobilità oppure tramite procedura selettiva concorsuale è il comma 2-bis dell’art. 30 sopracitato il quale dispone testualmente “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”
L’obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria (art. 30 comma 2 bis) d’altronde è stato introdotto in ottemperanza all’obiettivo di contenimento dei costi della spesa pubblica previsto dall’art. 6 comma 2 ultimo capoverso del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “[…] le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale […]”. Secondo il successivo comma 6 della medesima norma infatti “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”.
L’obbligatorietà dell’indizione delle procedure di mobilità rispetto all’attivazione della procedura concorsuale risulta pertanto dal tenore letterale della disposizione. Quest’ultima infatti è rafforzata dalla previsione di nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
Più nello specifico, il comma 2.2 dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 dispone che “I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”
Procediamo quindi a un breve esame della normativa contrattuale di riferimento.
Innanzitutto il CCNL dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 08.06.2000 art. 20 così dispone:
1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 – anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro . Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1, lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività, l’azienda di destinazione tiene conto dell’insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l’art. 28, comma 5 .
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L’azienda o l’ente di destinazione provvederanno all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1 lett.b) e c), tenuto conto della clausola precedente. L’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le procedure dell’art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. È confermata l’applicazione del comma 16 dell’art. 37 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. Sono disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell’art. 39 del CCNL del 5 dicembre 1996.
In secondo luogo corre l’obbligo di citare l’art. 16 del CCNL della dirigenza medico veterinaria 10.02.2004 integrativo del CCNL 08.06.2000 che così dispone in materia di mobilità interna:
1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
4. La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza – ove possibile – è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l’indennità di trasferta prevista dall’art. 32 per la durata dell’assegnazione provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell’ambito delle procedure da questo definite nell’art. 4, comma 2, lettera F.
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono disapplicati l’art. 39 del D.P.R. 761/1979 e l’art. 81 del D.P.R. 384/1990. L’articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto.
Si riporta altresì la normativa del contratto collettivo del più generale personale comparto sanità. In tema di mobilità le norme applicabili risultano essere l’art. 18 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 07.04.1999 come modificato dall’art. 3 CCNL del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale 31.07.2009 in appresso riportato:
“1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
2.L’Azienda, nell’esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell’art. 2103 del codice civile, dispone l’impiego del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.
2.bis. Deroghe in misura inferiore all’ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
a) Mobilità di urgenza:
Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria.
b) Mobilità ordinaria, a domanda:
Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri:
1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa.
c) Mobilità d’ufficio:
Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999.
4.bis. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l’accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista nonché posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontati in sede di confronto regionale ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004.
5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
6. Sono abrogati l’art. 39 del DPR 761/1979 e l’art. 11 del DPR. 384/1990.”
Ciò riportato, si segnala come la richiesta di trasferimento descritta dal lettore paia ricadere nel concetto di mobilità interna a domanda. Quest’ultima, inserendosi nel sistema degli incarichi dirigenziali e configurandosi quale conseguenza del conferimento di un incarico in struttura ubicata in località diversa da quella della sede della precedente assegnazione, si configura quindi come richiesta di un nuovo e diverso incarico da parte del dirigente il cui accoglimento ha carattere discrezionale per l’amministrazione.
Si ricorda infine che il sopradescritto principio di preferenza delle procedure di mobilità rispetto al concorso pubblico si applica solo nei confronti di procedure concorsuali indette per posti di nuova istituzione o trasformazione, ma non anche in riferimento ai concorsi già espletati per la copertura dei medesimi posti con graduatorie vigenti. In questo caso infatti l’amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria in vigore senza dover avviare un’apposita procedura di mobilità.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Enrico Braiato
Mi sembra che la domanda verta sul trasferimento tra più sedi della stessa azienda e cioè su una mobilità interna, mentre la consulenza fornita riguarda i processi di mobilità interna, che purtroppo non sono disciplinati dalla legge.