Mi sono ritrovata a mia insaputa successore di una fideiussione a garanzia della banca del mutuo di mio fratello: per sottrarre la mia unica casa a tale creditore (sono sposta in comunione di beni e con figli) posso costituire un fondo patrimoniale e conferirvi la nostra casa per la soddisfazione delle necessità di famiglia o la banca può impedirlo anche adesso che il mutuo mio fratello lo paga regolarmente?
Innanzitutto è vero che una volta che il garante muoia la fideiussione non si estingue, ma i suoi effetti vengono trasferiti agli eredi.
La morte del garante, cioè, non estingue la fideiussione per cui, se il debito ancora esiste alla data della morte del garante, esso viene trasferito agli eredi che abbiano accettato l’eredità (senza nemmeno necessità che il creditore, cioè la banca, faccia alcuna comunicazione in merito e senza nemmeno la necessità di rinnovare la fideiussione) e gli eredi saranno pure obbligati alle obbligazioni che il soggetto garantito avesse eventualmente assunto anche dopo la morte del garante (questo accade perché gli eredi subentrano nella stessa ed identica posizione del garante deceduto).
Fatta questa necessaria premessa, si aggiunge quanto segue sulla questione del fondo patrimoniale che il lettore vorrebbe costituire conferendo ad esso un immobile.
Innanzitutto occorre dire che il creditore potrà agire con la cosiddetta azione revocatoria (nel caso specifico per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il conferimento dell’immobile in un fondo patrimoniale) a condizione che:
– quest’atto (cioè la costituzione del fondo patrimoniale con conferimento dell’immobile) renda nel caso concreto più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche semplicemente attraverso una variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
A questo riguardo la Corte di Cassazione (sentenze n. 15.310 del 7 luglio 2007, n. 966 del 17 gennaio 2007) ha chiarito che la costituzione del fondo patrimoniale – che è un atto a titolo gratuito anche se effettuata da tutte e due i coniugi – può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori (nel caso di specie nei confronti della banca) con l’azione revocatoria ordinaria perché rende i beni che nel fondo vengono conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, in questo modo andando a ridurre la garanzia generale che spetta ai creditori sull’intero patrimonio del debitore.
Non ha alcun rilevo, quindi, che il fratello del lettore (l’obbligato principale) stia al momento regolarmente
pagando il proprio debito nei confronti della banca, poiché ciò che al creditore interessa è conservare integra la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore (anche nel caso di garante).
In sostanza, e concludendo, nulla impedisce al lettore di costituire il fondo patrimoniale conferendovi la casa di abitazione, ma non si può affatto escludere che la banca, venutane a conoscenza, agisca poi con azione revocatoria ordinaria (disciplinata dagli articoli 2901 e successivi del codice civile) per ottenere che l’atto sia nei suoi confronti dichiarato inefficace.
Si precisa, infine, che l’azione revocatoria può essere iniziata dalla banca entro il termine di cinque anni che decorrono dalla data in cui si procede alla trascrizione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei registri immobiliari.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte