Fabbricato rurale: può risiedervi chi non svolge attività agricole?


Desidero che una persona non avente rapporti affettivi, parentali o di altro genere, trasferisca la propria residenza presso la mia abitazione. La mia abitazione è considerata a tutti gli effetti un fabbricato rurale, dove io sono imprenditore agricolo e la persona che si vorrebbe trasferire da me non ha nessuna qualifica agricola. Quest’ultimo fatto può rappresentare un problema?
L’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 557/1993, convertito in Legge n. 133/1994 individua i requisiti affinché il fabbricato rurale possa essere considerato ad uso abitativo.
In particolare, l’edificio deve essere utilizzato come abitazione:
– dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sul terreno (ad esempio usufrutto) per esigenze connesse all’esercizio dell’attività agricola svolta;
– dall’affittuario del terreno o da colui che con un altro titolo conduce il terreno a cui il fabbricato è asservito;
– dai familiari che convivono con i soggetti di cui ai due numeri precedenti;
– dai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricola;
– da uno dei soci o degli amministratori di società agricole, che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli professionali.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, una persona non avente rapporti affettivi, parentali o di altro genere con i soggetti indicati nella normativa sopra elencata non può trasferire la propria residenza.
Il rischio sarebbe quello di far perdere i requisiti di ruralità all’immobile in oggetto, soprattutto con riguardo agli aspetti fiscali che lo riguardano.
Pertanto, se si è interessati a mantenere la ruralità del fabbricato e, dall’altro lato, a far trasferire la persona oggetto del quesito, il consiglio al lettore è quello di stipulare un contratto d’affitto simulato del terreno asservente il suo fabbricato col soggetto in questione.
In questo modo, il lettore riuscirebbe a contemperare alle due esigenze: quelle del trasferimento di residenza e quelle della conservazione dei requisiti di ruralità dell’immobile.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla