Scuola e prove parallele: che fare se la valutazione fa media sui voti


Alunni del liceo hanno sostenuto le cosiddette prove parallele, con risultati negativi. Allo scrutinio del trimestre il dirigente scolastico ha imposto di inserire il voto delle prove parallele. Per ottenere il voto finale hanno sommato alla media aritmetica dei voti ottenuti nelle interrogazioni e scritti relativi al trimestre (positivi) il voto delle prove parallele (negativo) e la somma ottenuta diviso due. Voto è stato negativo per quasi tutti gli studenti, mentre gli alunni assenti alle prove hanno invece riportato il voto della media delle interrogazioni e scritti nel trimestre. Ciò ha determinato due gravi ingiustizie, uno sul profilo della media calcolata e una perché hanno punito solo i presenti alle prove parallele e ciò a mio parere è scorretto se non illegale. Devo incontrare il preside, quale consiglio legale?
Innanzitutto la questione in esame merita un breve approfondimento in ordine alla disciplina riguardante i criteri di verifica e valutazione scolastica, la quale prevede, appunto, che ai sensi del Decreto Legislativo 297/1994 sia il Collegio dei docenti e non il dirigente scolastico a fissare detti parametri predisponendoli nel P.T.O.F. (Piano territoriale offerta formativa) della scuola e approvato dal Consiglio d’Istituto, di conseguenza il singolo docente non può agire in piena autonomia discostandosi da ciò che stabiliscono le prescrizioni e direttive di tale organo scolastico, oltre, ovviamente ad essere tenuto, in qualità di pubblico dipendente, all’osservanza della legge e delle disposizioni specifiche di settore, nonché ad agire nel rispetto dei diritti di altre persone. In secondo luogo si precisa anche che l’insegnante è, altresì, obbligato ad esprimere il suo giudizio puntando alle capacità di apprendimento dell’alunno e non soltanto a rimarcarne i suoi difetti, nonché a non limitarsi ad attribuire sulle prove scritte soltanto un voto numerico, bensì ad integrare detta valutazione con un giudizio motivato.
Per quanto concerne le “prove parallele” in via generale, presentano queste finalità:
– il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;
– la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;
– l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti. E come obiettivi presentano quello di definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; di redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove e infine di sperimentare modalità collegiali di lavoro.
Si noti, altresì, che di solito il Collegio dei docenti prevede che il voto conseguito dagli allievi nelle predette prove concorra alla valutazione dello studente nella specifica disciplina.
Si evidenzia, tuttavia, che il docente nello stabilire la media dei voti scolastici, deve valutare certamente i fattori obiettivi (il numero di voti positivi o negativi) che avranno un risultato, appunto, matematico, tuttavia dovrà valutare anche i fattori soggettivi: ad esempio se l’alunno ha sempre fatto o meno i compiti a casa in modo costante e soddisfacente, se è sempre stato presente alle lezioni, se ha dimostrato di voler migliorare e superare le proprie lacune, se ha accettato di partecipare a delle lezioni di recupero, ecc., circostanza che nel caso di specie sembra essere stata palesemente disattesa soprattutto alla luce della forte penalizzazione subita dagli studenti che erano presenti alle prove parallele (tenendo quindi un comportamento aderente ai dettami disciplinari e curricolari) rispetto agli assenti i quali, al contrario, sembrano essere risultati avvantaggiati da tale loro contegno non conforme alla corretta condotta scolastica e disciplinare.
Nel caso specifico pertanto la soluzione è la seguente: si consiglia, innanzitutto, di verificare sul sito internet della scuola in oggetto (sulla homepage o sulla bacheca d’istituto) o, in mancanza, tramite espressa richiesta alla segreteria del medesimo Istituto, se il Collegio dei docenti ha effettivamente previsto che i voti conseguiti nelle prove parallele svolte concorrevano alla valutazione degli studenti nella specifica disciplina, in quanto soltanto il Collegio può decidere i criteri di valutazione e non il Dirigente scolastico o i singoli insegnanti e in caso negativo (cioè in assenza di detta previsione in tal senso) di far presente ciò al Preside (meglio se con lettera raccomandata sottoscritta o attraverso Pec firmata digitalmente) contestando i voti scolastici che non rispettano appunto le direttive del Collegio dei docenti sui criteri di valutazione, nonché facendo presente la disparità di trattamento che ne è scaturita tra alunni presenti e assenti alle verifiche in oggetto.
In caso di mancata soddisfazione alle sue richieste il lettore potrebbe, al termine dell’anno scolastico (in quanto potrà impugnare solo la valutazione finale e non i singoli voti assegnati durante l’anno) promuovere un’azione contestando la votazione conclusiva ottenuta e/o determinata dai predetti criteri presso il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati finali degli scrutini.
Nel caso in cui risultasse, invece, che il Collegio dei docenti avesse espressamente previsto che i voti riportati nelle prove parallele concorrevano alla valutazione trimestrale degli allievi, il lettore potrebbe comunque contestare al dirigente scolastico nei modi sopradescritti, l’ingiustificato trattamento di alcuni alunni attraverso appunto la penalizzazione di coloro che erano presenti alle prove rispetto a quelli assenti i quali l’organizzazione scolastica in oggetto ben avrebbe potuto sottoporre a delle verifiche suppletive, assicurando così la effettiva parità di trattamento in ordine alla valutazione scolastica di ognuno, che invece non vi è stata.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Giuliana Degl’Innocenti