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Tari: come si calcola in caso di case vacanze

30 Marzo 2018 | Autore:
Tari: come si calcola in caso di case vacanze

Posseggo 4 piccole villette di 37 mq. in una località turistica ed ogni anno le concedo in affitto ad una agenzia immobiliare. Le case possono ospitare al massimo 2 persone. Secondo il comune, essendo il mio nucleo familiare composto da 5 persone, mi impone una tassazione Tari in base al numero dei componenti e non al numero delle persone che effettivamente può ospitare. È corretto il comportamento del comune? Posseggo anche una villa di 170 mq., sempre nello stesso comune, dove già pago la tari per 5 persone.

La Tari, introdotta con la Legge di stabilità 2014, l. n. 143/2013, è la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il presupposto dell’imposizione è dunque il possesso o la detenzione di qualsiasi immobile suscettibile di produrre rifiuti. La tariffa da applicare varia in base al numero degli occupanti. La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa fissa per la superficie tassata. Quanto detto viene confermato dalla normativa di riferimento, l. n. 143/2013, commi 645, 646, 647.

645. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e’ costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

646. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

“659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”. Comma 659 (art.1 L.147/2013).

Alla luce di quanto detto, a parere dello scrivente, il comportamento del Comune è corretto in quanto viene applicata in maniera esatta la normativa di riferimento. Tuttavia, poiché gli immobili vengono adibiti ad uso stagionale per le vacanze estive, ai sensi del comma 659, lettera b), art. 1 l. 147/2013, è possibile richiedere una riduzione tariffaria, facendo una apposita domanda in forma scritta, presso l’Ufficio Tributi.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Rossella Blaiotta



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