Come sapere a quante ferie ha diritto il dipendente per ogni anno di lavoro?
Calcolare le ferie spettanti non è un’operazione semplice: nonostante, difatti, la legge [1] preveda che a tutti i lavoratori dipendenti spettano almeno 4 settimane di ferie l’anno, i contratti collettivi applicati possono stabilire un maggior numero di giornate di ferie. Non solo: il calcolo delle ferie può cambiare se il rapporto di lavoro è iniziato o terminato in corso d’anno, oppure se il lavoratore, in regime di part time verticale o misto, non ha lavorato tutto l’anno, o se si sono verificate assenze che non comportano la maturazione delle ferie, come lo sciopero o l’aspettativa non retribuita. Vediamo allora, in rapporto alle situazioni più frequenti, come si conteggiano le ferie: in quale misura maturano, quali assenze retribuite non compromettono la loro maturazione, che cosa succede quando non viene lavorato tutto il mese.
Indice
Che cosa sono le ferie?
La risposta sembra “scontata”: le ferie sono le vacanze, le giornate libere che spettano ai lavoratori subordinati. Le ferie, però, sono molto di più di semplici giornate libere: si tratta infatti di un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge [1] e dalla Costituzione [2].
Le ferie, in particolare, sono assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente, cioè che permettono al lavoratore non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente compromessi dall’attività lavorativa.
Proprio perché assolvono a questo importante scopo, le ferie spettano, in una misura minima stabilita dalla normativa, nello stesso modo a tutti i lavoratori, a prescindere dall’inquadramento e dal settore: i contratti collettivi applicati, però, possono prevedere delle assenze aggiuntive.
Le ferie spettanti possono comunque essere proporzionate al periodo lavorato dal dipendente: non si tratta, in questo caso, di una discriminazione, perché minore è l’attività lavorativa prestata, più ridotta è la necessità di recupero.
Quante ferie spettano all’anno?
Le ferie che spettano complessivamente in un anno, nella misura minima prevista dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate (in quanto non sono contate le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale): tutte le 26 giornate (o il numero superiore previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).
Diversi contratti collettivi prevedono, come anticipato, un maggior numero di giornate di ferie spettanti: ad esempio, la maggior parte dei contratti collettivi del settore pubblico prevedono 30 o 32 giorni (per i dipendenti con maggiore anzianità) di ferie l’anno.
Come maturano le ferie?
Solitamente, la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai mesi lavorati: in pratica, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo delle assenze totali che spettano in un anno.
Ad esempio, se il contratto collettivo prevede il minimo legale di 26 giornate l’anno di ferie, è dovuto, per ogni mese lavorato, un rateo di 2,166 giornate, pari a 14,44 ore (ipotizzando un orario pari a 40 ore settimanali).
Il rateo ferie mensile, come anticipato, spetta se il mese è lavorato per intero, o per una frazione pari o superiore a 15 giorni: per fare un esempio, se il lavoratore è assunto il 19 del mese, o viene licenziato il 7 del mese, durante queste mensilità le ferie non maturano (a meno che il contratto collettivo applicato non preveda una disposizione più favorevole, con le ferie proporzionate in base alle giornate, o addirittura alle ore lavorate, e non alle frazioni di mese).
Come si conteggiano le ferie per i lavoratori part time?
Lo stesso procedimento di calcolo, relativamente ai ratei mensili, vale anche per i dipendenti con orario part time verticale o misto (l’attività lavorativa è prevista soltanto in alcune giornate della settimana, del mese o dell’anno): il rateo, difatti, non matura se risultano lavorate, in un mese, meno di 15 giornate, salvo diversa previsione del contratto collettivo.
Nessun ostacolo alla maturazione piena del rateo ferie, invece, per quei lavoratori che hanno un contratto part time orizzontale (cioè lavorano tutti i giorni, ma con orario ridotto): con questa tipologia di tempo parziale, difatti, tutte le giornate risultano lavorate, anche se per un minor numero di ore. Pertanto, le ferie spettano in misura piena in relazione alle giornate, dato che la riduzione è relativa al solo orario: ad esempio, se un dipendente lavora per 6 giorni a settimana, per 3 ore al giorno, spettano le stesse giornate di ferie alle quali hanno diritto i lavoratori full time, ma ogni giornata di ferie spettante sarà pari a 3 ore.
Come si conteggiano le ferie durante le assenze?
Le ferie continuano a maturare anche durante determinate assenze tutelate dalla legge:
- malattia e infortunio sul lavoro (entro il periodo di comporto, cioè entro il periodo in cui si ha diritto alla conservazione del posto);
- astensione obbligatoria per maternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, o, con la flessibilità, 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo; se è stata prevista l’astensione anticipata dall’Ispettorato del lavoro, le ferie spettano anche durante il maggior periodo di astensione, perché è comunque obbligatoria);
- permessi retribuiti, come, ad esempio, quelli per l’assistenza di un familiare portatore di handicap grave (cosiddetti permessi Legge 104), o il congedo matrimoniale;
- assenza per lo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali.
Non maturano le ferie, invece, durante le seguenti assenze:
- malattia e infortunio, oltre il periodo di comporto;
- congedo parentale;
- assenza per malattia del bambino;
- aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o funzioni sindacali;
- cassaintegrazione a zero ore;
- congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili (nonostante sia retribuito);
- altre tipologie di assenze non retribuite.
Che cosa succede se il lavoratore in ferie si ammala?
La malattia che si verifica durante le ferie ne interrompe il godimento, se la patologia è tale da impedire la finalità di recupero psico-fisico delle assenze. La sospensione delle ferie è valida a partire dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia (in base a quanto comunicato dal dipendente).
Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale, per verificare se effettivamente la patologia impedisce il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Come devono essere smaltite le ferie?
La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuale deroga da parte di eventuali accordi collettivi, che comunque non possono differire eccessivamente la fruizione dell’astensione dal lavoro, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico).
Se il contratto collettivo prevede ferie ulteriori alle 4 settimane, queste possono essere godute anche successivamente ai 18 mesi posteriori all’anno di maturazione.
Le ferie non godute possono essere liquidate in busta paga?
La normativa stabilisce che le ferie non possono essere monetizzate, cioè che non possono essere sostituite da un’indennità, e che qualsiasi accordo che prevede un’indennità al posto della loro fruizione è nullo [2].
Vi sono, comunque, alcuni casi eccezionali nei quali è possibile erogare un’indennità al posto delle ferie. Le ipotesi, nello specifico, sono:
- cessazione del contratto di lavoro: il termine del rapporto dà diritto al pagamento delle ferie residue maturate e non godute, in quanto non potrebbero essere altrimenti fruite;
- periodi aggiuntivi rispetto alle 4 settimane minime, in quanto si tratta di periodi extra rispetto a quelli previsti dalla legge;
- mancata fruizione per esigenze aziendali, con impossibilità di successivo godimento in altro momento;
- invio del lavoratore all’estero con rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
Le ferie non godute si prescrivono?
Le ferie, essendo un diritto irrinunciabile, non si prescrivono: ciò che si prescrive è l’indennità prevista per il loro mancato godimento.
Non avendo questa indennità la natura di retribuzione, ma di risarcimento, il termine di prescrizione è di 10 anni, ma parte dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, e non dal momento di maturazione delle ferie [3].
note
[1] D.lgs. 66/2003.
[2] Art. 36 Cost.
[3] Cass. Sent. 10341/2011.