Copyright: è responsabile per violazione del diritto d’autore chi scarica un’immagine da Facebook, Instagram o comunque da internet e poi la usa sul proprio profilo o per proprie attività?
Hai trovato, sul profilo Instagram e Facebook di uno dei tuoi contatti, una fotografia molto bella; il tocco artistico è davvero eccezionale e, nel suo genere, rappresenta una delle migliori immagini che tu abbia mai visto. Non sai chi l’abbia fatta e come mai si trovi sulla timeline del tuo social network preferito. Alla fine, oltre a mettere il “mi piace”, non hai potuto fare a meno di scaricarla e condividerla. Ora però vorresti fare qualcosa in più: vuoi utilizzarla per promuovere uno dei tuoi servizi e caricarla sulla tua stessa pagina Facebook, magari aggiungendo un testo in sovraimpressione. Ma ti sorge il dubbio: si possono usare le immagini scaricate dai social network oppure queste sono coperte dal copyright? In altri termini, il fatto che l’autore di una foto l’abbia condivisa su Facebook, Twitter o Instagram significa che l’opera è diventata di pubblico dominio, ed è quindi utilizzabile da tutti, oppure resta di proprietà privata? A risponderti è il tribunale di Roma con una recente sentenza [1].
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Quando accetti di far parte di un social network ne accetti tutte le condizioni, condizioni che ovviamente approvi con la spunta del mouse quando completi l’iscrizione. Tra queste condizioni, vi è l’obbligo di accettare la possibilità che terzi utenti possano condividere i tuoi post o le tue immagini, anche quando queste sono il frutto della tua creatività e ingegno.
Ma attenzione: il fatto di condividere un’immagine su un social network è una semplice operazione informatica, il risultato di un algoritmo matematico che consente solo una più ampia visualizzazione dell’opera; ciò nonostante, quest’ultima continua a restare di proprietà esclusiva del suo autore. In altri termini, le condizioni generali di contratto di Facebook, Instagram o di qualsiasi altro social non possono derogare alle norme sul diritto d’autore le quali accordano al titolare dell’opera ogni diritto di riproduzione e sfruttamento economico.
Quindi va bene condividere, utilizzando l’apposita icona del social network, ma non va bene scaricare e utilizzare in proprio le immagini di altri.
Quali immagini sono coperte dal diritto d’autore?
C’è tuttavia un aspetto molto importante da tenere in considerazione: non tutte le immagini possono essere protette dal diritto d’autore, ma solo quelle che hanno un valore creativo, che esprimono cioè una personalizzazione dell’autore preponderante rispetto al semplice scatto. Fotografare una strada o un palazzo non è certo un’attività creativa, a meno che non vengano applicati particolari filtri, utilizzata una tecnica di post produzione o scelta un’angolatura d’eccezione. Insomma, c’è scatto e scatto e solo quello che risulta essere il frutto di un’attività intellettuale – un’opera dell’ingegno – può essere protetto.
Utilizzare la foto di un fotografo, realizzata per una galleria d’arte o per un proprio book, è certo illecito; utilizzare lo scatto di uno smartphone al panorama della città vista dall’alto o a una buca stradale difficilmente può essere vietato.
Alla luce di quanto abbiamo appena detto è facile comprendere il senso della sentenza del tribunale romano. Può essere punito per violazione del copyright chi ruba la foto da internet, magari le scarica da Google Immagini o proprio dai social network come Facebook e Instagram e poi la utilizza per i propri scopi. Non vale il fatto che, a margine dell’opera, non sia riportato il nome dell’autore o la dicitura «tutti i diritti riservati». Le opere dell’ingegno sono protette dal diritto d’autore già con la loro stessa nascita e non possono essere riprodotte senza il consenso dell’autore. Che poi non si riesca a risalire all’identità di quest’ultimo poco importa.
Chi ruba le foto dai social network o dal web è tenuto a pagare il risarcimento del danno o l’equo compenso al suo autore legittimo anche se l’immagine è stata già condivisa da altre persone e circola sui social. La «dichiarazione dei diritti e responsabilità Facebook», infatti, non può certo legittimare i terzi che usano l’immagine sul loro profilo a disporre dell’opera. Il form riempito dagli utenti di Facebook e degli altri social non influisce sul copyright.
note
[1] Trib. Roma, sent. n. 983/2018.