Non impedire che le deiezioni del proprio cane sporchino la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone non costituisce reato di danneggiamento.
Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento o risarcimento del danno? Quale via contro gli escrementi del cane altrui?
Non c’è solo il cane che abbaia, il cane che puzza, il cane che rompe i vasi e gli oggetti. C’è anche il cane che sporca. Come? Con gli escrementi ovviamente. Cosa? Di tutto, di più: il prato, i fiori, le ruote dell’auto appena portata al lavaggio, finanche i panni stesi sul giardino. Come difendersi? Difficilmente, coi tempi che corrono, andrai dall’avvocato a chiedergli che fare se il cane del vicino sporca. Ma se lo farai, sappi che dovrà risponderti allo stesso modo di come ha risposto, oggi, la Cassazione a un cittadino che aveva denunciato il cane del vicino per deturpamento e danneggiamento. La sentenza [1] è interessante anche da un punto di vista giuridico seppur affronta un tema che, per quanto comune, è sicuramente poco calcato nelle aule giudiziarie.
Immagina che il cane del tuo vicino venga lasciato costantemente libero: libero di “liberare” la propria vescica sui tuoi fiori e sui panni lasciati stesi sul giardino. Le piantine di prezzemolo e basilico, nonché tutte le altre spezie che hai piantato, vengono puntualmente rovinate dagli escrementi e non hai modo di difenderti. Certo, c’è chi ti ha consigliato la consueta “polpetta”, ma oltre a sapere che l’uccisione di animali è un reato punita co carcere fino a 4 mesi, alla fine ami anche tu gli animali e, se proprio devi usare il bastone, preferisci spaccarlo in testa al suo padrone. Insomma, che fare se il cane del vicino sporca e il suo proprietario non vuol richiamarlo all’ordine?
La soluzione c’è. O meglio c’era. C’era una volta, tanto tempo fa… un reato chiamato «danneggiamento», ma che ora è stato depenalizzato [2]. Oggi chi, per fare un dispetto al vicino, lascia che il cane insozzi la biancheria, non subisce alcuna condanna penale. Può tutt’al più essere citato in una causa civile per i danni. Ma la Cassazione ha già detto che le cause per questioni di “poco conto economico” non possono essere accolte. Né si può parlare di danno morale visto che questo ricorre solo quando si ha una lesione a un interesse tutelato dalla costituzione e non certo per i piccoli fastidi della vita quotidiana come un’acconciatura sbagliata o un tacco rotto a causa di un gradino traballante.
Perché non pensare allora al reato di deturpamento e imbrattamento? Per la Cassaione non ricorrono gli estremi neanche di questa condotta. La cacca e la pipì si possono sempre lavare e non rovinano per sempre un panno di biancheria (chissà però come sarebbe andata la vicenda se, al posto dei panni stesi ci fossero state delle piante che, una volta appassite, non resuscitano certo nella lavatrice).
Scenario dell’assurda vicenda è un paese della Campania. Lì i difficili rapporti di condominio spingono una donna ad addestrare il proprio cane a fare i propri bisogni sulla proprietà di vicino di casa. Il quale non se lo fa ripetere due volte: va dai carabinieri e sporge denuncia per danneggiamento. Alla donna viene così contestato di «non avere impedito che le deiezioni del proprio cane sporcassero la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone». Il padrone del cane è il suo custode e risponde di tutti i danni da questi provocati. E ciò vale sia dal punto di vista civile che penale (si pensi al cane che provoca lesioni a un passante). Dal Giudice di Pace arriva però una pronuncia di «assoluzione», legata alla depenalizzazione sancita col due anni fa. E quella decisione è ritenuta corretta anche dai Giudici della Cassazione: impossibile, in sostanza, inquadrare la condotta tenuta dalla donna come danneggiamento o «deturpamento e imbrattamento di cose altrui». Il primo perché è rimasto illecito penale solo se la condotta è posta contro beni posti alla pubblica fede (tradotto in parole semplici: in mezzo alla strada o comunque davanti a tutti); il secondo perché è punito solo se c’è dolo e malafede. E allora bisogna dimostrare che il cane, o meglio il padrone, l’abbia fatto apposta. Cosa tutt’altro che scontata [3]!
note
[1] Cass. sent. n. 13970/18 del 26.03.2018.
[2] D.lgs. n. 7/2016.
[3] Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell’azione dannosa, ma per la diversa tipologia dell’alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l’uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento (nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l’ipotesi di danneggiamento in capo all’imputato che aveva deteriorato e reso inservibile, mediante imbrattamento con vernice spray, una targa marmorea toponomastica di proprietà del Comune).
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 febbraio – 26 marzo 2018, n. 13970
Presidente Cammino – Relatore De Santis
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.Con l’impugnata sentenza il Giudice di Pace di Eboli assolveva Es. An. dal reato di danneggiamento, consistito nel non aver impedito che le deiezioni del proprio cane sporcassero la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per effetto dell’abrogazione disposta con d.lgs. 7/2016.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, deducendo la violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. e l’erronea applicazione degli artt. 635 e 639 cod.pen. Sostiene il ricorrente che il giudice ha abdicato ai poteri di verifica dell’esatta qualificazione giuridica del fatto , omettendo di rilevare che lo stesso doveva essere sussunto nella previsione di cui all’art. 639 cod.pen. ( fattispecie tuttora vigente) piuttosto che in quella di danneggiamento semplice, con conseguente perdurante illiceità penale della condotta.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha precisato che, poiché l'”abolitio criminis” espunge dall’ordinamento la norma incriminatrice penale, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Infatti, una volta venuto meno l’oggetto sostanziale del rapporto processuale penale tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento che implichi, invece, la formale permanenza di una “res judicanda” (Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999, El Quaret, Rv. 215285). Sulla scorta del medesimo principio si è affermato che la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l’improcedibilità (Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015 , Gioia, Rv. 265098) e che I ‘obbligo sancito dall’art. 129 cod. proc. pen., impedisce la proponibilità di una questione di legittimità costituzionale, pur se questa è finalizzata a conseguire un più vantaggioso epilogo assolutorio (Sez. 1, n. 19915 del 17/12/2013 , P.C. in proc. Gabetti e altro, Rv. 260688), ovvero l’approfondimento del “thema decidendum” e la modifica della qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 16386 del 29/01/2013 , Tarantino, Rv. 254705).
4. Pertanto, la rilevata espunzione dal sistema penale della fattispecie incriminatrice ex art. 635, comma 1, cod.pen. imponeva al giudice l’immediato epilogo decisorio, risultando preclusi gli accertamenti in fatto invocati dal ricorrente e intesi alla riqualificazione dell’addebito in ragione della sopravvenuta giuridica inesistenza dell’originaria regiudicanda. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Infatti è proproio così: in Italia i cani e i loro padroni incivili hanno sempre ragione e sono tutelati dalla legge.
I cani poi hanno più diritti delle persone.
Questa è la situazione.
Ciao poppi praticamente non viene fatta una multa ai padroni trasgressori
Questa è la legg Italiana far sporcare il cane x strada e nel giardino del vicino no .E meno male che nei tribunali c’è scritto la legge è uguale x tutti.Questa è la legge de mengha.
Quindi niente..devo vivere con la merda del cane del mio vicino e pestarla tutti i giorni..che bello
posso andare a fare la cacca sul marciapiede del mio vicino? sono pur sempre un essere vivente anche io, quasi al pari del suo cagnolino che caca come un elefante