Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Editoriale

Divorzio: niente assegno se l’ex muore

28 Marzo 2018 | Autore:
Divorzio: niente assegno se l’ex muore

La Cassazione contro una precedente sentenza: il decesso del coniuge che paga il mantenimento pone fine al contendere e al rapporto: nulla è dovuto dagli eredi.

Potrebbe sembrare scontato ma non lo è. Ha senso chiedere il mantenimento all’ex coniuge deceduto? Fino a non molto tempo fa, sì. Perché in passato la Cassazione aveva sostenuto che, quando si apre un procedimento di separazione o di divorzio, il coniuge che deve ricevere l’assegno di mantenimento può continuare a farlo anche se l’altro muore. Sì, ma chi paga? Gli eredi, naturalmente. Recentemente, invece, è stata sempre la Suprema Corte a «correggere il tiro» e a sposare un’altra tesi già sostenuta dalla giurisprudenza: se uno dei due coniugi viene a mancare, il rapporto matrimoniale si conclude a 360 gradi. In sostanza: quando si avviano le pratiche per il divorzio, niente assegno se l’ex muore. Vediamo perché.

Divorzio e assegno durante la causa: perché sì

Come accennato, la Cassazione si era espressa in passato con una sentenza [1] in cui sosteneva che, nel caso in cui venisse chiesto un procedimento di separazione o di divorzio, il coniuge che beneficia dell’assegno di mantenimento ha diritto a riceverlo anche se muore l’ex, cioè quello che paga. Più nello specifico, la Suprema Corte affermava che «la morte nel corso del giudizio di impugnazione dell’ex coniuge convenuto per la condanna al pagamento dell’assegno non determina la cessazione della materia del contendere, residuando un interesse dell’attore per il periodo tra la domanda e la morte del convenuto».

In altre parole: se c’è un procedimento in corso tra me e la mia ex moglie per accertare il diritto all’assegno di mantenimento che sto pagando e, tra un’udienza e l’altra, vengo a mancare (scrivo con una mano, scusate se con l’altra faccio le corna) la mia ex moglie ha diritto ancora all’assegno perché la mia morte non pone fine al procedimento. Questo perché, secondo quella sentenza della Cassazione, non trova applicazione il principio di intrasmissibilità dell’obbligo del versamento stesso una volta che è stata proposta la relativa domanda al giudice per il periodo compreso tra l’inizio del procedimento e la data della morte dell’ex coniuge. Di conseguenza, il mio vincolo verso la ex moglie viene trasmesso agli eredi, i quali devono pagare le rate dall’inizio del procedimento fino al giorno in cui sono passato a (si spera) miglior vita.

Divorzio e assegno durante la causa: perché no

Recentemente, però, sempre la Cassazione ha espresso parere contrario a questo orientamento con un’altra sentenza [2], secondo cui la domanda per ottenere il mantenimento è personale e, come tale, non può essere rivolta ad altri. Significa che se muore l’ex, niente assegno perché nessuno sarà tenuto a pagarlo.

Sostiene la Suprema Corte con la sentenza in commento che il decesso di uno dei coniugi preclude non solo la dichiarazione di separazione o di divorzio ma anche qualsiasi altra pronuncia accessoria emessa in precedenza e non passata ancora in giudicato. La Cassazione, inoltre, estende il principio di diritto al caso specifico dell’assegno di mantenimento di fronte al decesso dell’ex perché questo evento fa cessare sia il rapporto coniugale sia – contrariamente a quanto affermato in passato – la materia del contendere, sul giudizio che riguarda lo status e su quello relativo alle domande accessorie.

Questo principio, aggiunge la Cassazione, deve estendersi anche alle domande sottoposte al giudice al momento del decesso del coniuge tenuto a versare l’assegno. Inoltre, continua la Corte, l’obbligo di versare l’assegno è personalissimo e non trasmissibile perché si tratta di un debito legato in modo inscindibile all’esistenza della persona. In conclusione: se muoio, i miei eredi nulla devono alla mia ex moglie. Almeno per quanto riguarda il mantenimento. È bene che questa lo sappia.

In questo modo, la Cassazione ha sposato l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte 5 anni prima [3] in cui si leggeva: «La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza di giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria de cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto coniugale ed a tutti i profili economici». Allo stesso modo, osservava ancora la Cassazione, «il figlio maggiorenne non autosufficiente non potrebbe coltivare una domanda di assegno nei confronti dell’obbligato ormai deceduto o, trattandosi di rapporto personale, procedere nei confronti di eventuali altri eredi». In sintesi: se si vuole ancora l’assegno di mantenimento, meglio tenere in salute l’ex. Altrimenti, per continuare a campare, bisognerà trovarsi un lavoro o stringere la cinghia.


note

[1] Cass. sent. n. 17041/2017 del 03.08.2007.

[2] Cass. sent. n. 4092/2018 del 20.02.2018.

[3] Cass. sent. n. 18130/2013 del 22.07.2013.

Cassazione Civile, Sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092

(…omissis…)

FATTO
Rilevato che:

  1. Con ricorso depositato, presso il Tribunale di Latina, il (OMISSIS) (OMISSIS), detto (OMISSIS), ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, contratto nel (OMISSIS), con (OMISSIS).
  2. Il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 30 agosto 1999, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio. La decisione è stata impugnata dalla (OMISSIS) e il giudizio sulle altre domande e’ rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della dichiarazione di scioglimento del matrimonio conseguente alla decisione della Corte di Cassazione del 5 agosto 2003.
  3. Con sentenza definitiva, depositata in data 18 luglio 2011, il Tribunale di Latina ha stabilito la corresponsione di un assegno annuo, a favore della (OMISSIS), di 75.000 Euro, ritenendo invece cessato l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
  4. Ha proposto appello il (OMISSIS) il quale si è lamentato del fatto che il Giudice di prime cure, nella determinazione dell’importo dell’assegno divorzile, non avesse preso in considerazione circostanze quali l’esistenza di un nuovo nucleo familiare, composto anche da tre figli minorenni, il decremento della redditività della sua attività’ artistica di musicista e i suoi problemi di salute.
  5. La (OMISSIS) ha proposto appello incidentale chiedendo la rideterminazione in aumento dell’assegno divorzile e il ripristino del mantenimento a favore dei figli facendo rilevare che solo il figlio (OMISSIS) aveva raggiunto l’indipendenza economica nel gennaio 2002 mentre era rimasta la condizione di dipendenza della figlia.
  6. Con sentenza depositata in data 3 marzo 2014 la Corte d’Appello di Roma ha respinto entrambi gli appelli, ha confermato l’importo dell’assegno divorzile annuo in 75.000 Euro e la sua decorrenza a far data dalla decisione di primo grado (18 luglio 2011), rilevando che, pur avendo il (OMISSIS) provato una riduzione dei proventi della sua attività artistica, aveva nello stesso tempo intrapreso una nuova attività imprenditoriale, consistente nell’apertura di un resort turistico, e dato vita, nel 2010, alla società (OMISSIS), destinata allo svolgimento di tale attività, oltre ad aver goduto ed essere titolare di un consistente patrimonio immobiliare.
  7. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a tre motivi di ricorso.
  8. Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6 e dell’articolo 2697 c.c.. In particolare con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia riconosciuto il diritto della (OMISSIS) all’assegno divorzile in mancanza di un esame relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio, limitandosi a fare riferimento ad una situazione di sicuro benessere ma omettendo la comparazione tra la condizione economica dei coniugi in corso di matrimonio e quella attuale della richiedente, non considerando infine le capacità lavorative della (OMISSIS) tenuto conto dell’omessa prova da parte della ex coniuge e dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.
  9. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la determinazione in concreto dell’assegno divorzile, rilevando che, in sede di quantificazione, la Corte d’Appello non ha correttamente applicato i criteri indicati dall’articolo 5 della legge sul divorzio che, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ. S.U. 11492/1990; Cass. civ. sez. 1, Sent. n. 7990/1996), possono agire come fattori di moderazione o diminuzione della somma considerabile in astratto. Il ricorrente si duole in particolare del fatto che il Giudice di seconda istanza abbia omesso di considerare la riduzione dei suoi redditi, specificamente quelli relativi all’attività artistica e ai diritti d’autore, non abbia preso atto del peggioramento delle sue condizioni di salute e abbia ignorato le spese derivanti dal mantenimento del nuovo nucleo familiare, costituito dalla sua nuova compagna e dai tre figli nati dalla loro unione.
  10. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto è stata omessa dalla Corte di appello qualsiasi motivazione sulla determinazione in concreto dell’assegno divorzile. La Corte d’Appello si è infatti limitata, secondo il ricorrente, a condividere la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, senza specificare le ragioni dell’aumento del 240% dell’assegno di mantenimento stabilito e corrisposto in adempimento delle condizioni previste dalla separazione consensuale. Il ricorrente rileva che, seppure l’ammontare dell’assegno di mantenimento determinato in sede di separazione ha diversa natura e carattere rispetto all’assegno di divorzio (Cass. Civ., 1 sez. n. 18433/2010), tuttavia, esso può essere considerato indice rivelatore del tenore di vita dei coniugi (Cass. Civ. sez. 1 n. 1758/2008; Cass. Civ. sez. 1 22500/2006; Cass. Civ. sez. 1 3905/2011).
  11. La (OMISSIS) contesta con controricorso le difese del ricorrente e propone ricorso incidentale affidandosi a tre motivi di ricorso cui il (OMISSIS) si oppone con controricorso.
  12. Le parti hanno depositato memorie difensive e la controricorrente, all’udienza di discussione, ha presentato note di replica alle conclusioni del P.G., che devono essere dichiarate irricevibili perché predisposte per iscritto prima della stessa udienza e quindi dirette a replicare irritualmente alla memoria difensiva della controparte.
  13. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6 e dell’articolo 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello ha fissato la determinazione concreta dell’assegno in 75.000.00 euro annui, non tenendo conto in maniera adeguata delle condizioni economiche di entrambe le parti. Rileva la ricorrente incidentale che il (OMISSIS) ha ampliato negli ultimi 18 anni la sua attività anche in altri campi (attività manageriale e di produzione musicale, sua e di altri autori), e ha omesso di fare riferimento, nelle dichiarazioni fiscali, ai proventi derivanti dalle sue partecipazioni societarie.
  14. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, articolo 41, nella parte in cui la Corte d’Appello ha fatto decorrere il versamento dell’assegno divorzile dal deposito della sentenza definitiva sulle statuizioni economiche (18 luglio 2011) e non dal passaggio in giudicato, in data 5 agosto 2003, della sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale.
  15. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 148 c.c. e L. n. 898 del 1970, articolo 6, lamentando l’erronea determinazione dell’importo dell’assegno a favore dei figli.
  16. Il ricorrente (OMISSIS) è deceduto in data (OMISSIS), come documentato dal certificato di morte prodotto in uno con la memoria difensiva con la quale si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiesta quest’ultima cui si oppone la (OMISSIS).
    Ritenuto che:
  17. La circostanza da ultimo fatta presente implica l’esame della questione controversa, che e’ stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte e che riguarda le sorti del giudizio di separazione o divorzio quando intervenga, nel corso del loro svolgimento, la morte di una parte e se, dunque, un evento simile determini la cessazione della materia del contendere.
  18. Una prima linea giurisprudenziale (Cass. Civ. 1 sez. civ. n. 17041 del 3 agosto 2007; n. 9238 del 23 ottobre 1996), che pure riconosce come il diritto al mantenimento abbia una natura patrimoniale speciale poiché, come previsto dall’articolo 447 c.c., è indisponibile e incedibile e ha un carattere strettamente personale, ritiene, tuttavia, che la morte del soggetto obbligato, avvenuta nelle more del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse della parte richiedente l’assegno al credito avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso, credito che risulterebbe trasmissibile nei confronti degli eredi. Pertanto il requisito della intrasmissibilità dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile non troverebbe applicazione, una volta proposta la domanda giudiziale, per il periodo successivo all’inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell’ex coniuge obbligato, periodo nel quale permarrebbe l’interesse della parte richiedente l’assegno alla definitiva regolamentazione del suo diritto.
  19. Più di recente si è affermata una giurisprudenza di segno opposto che ha rinnovato un filone di pronunce risalenti e conformi. Secondo tale indirizzo va rilevato che l’articolo 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi e che tale evento non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l’effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato (Cass. Civ. 1 sez. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del 27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. civ. sez. 1 n. 661 del 29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990, n. 2944 del 4 aprile 1997).
  20. Come è noto l’articolo 4, comma 12 della legge 898/1970 prevede che, nel caso in cui il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio può continuare per la decisione relativa all’an e al quantum dell’assegno. Nel presente giudizio il Tribunale si è già pronunciato sullo status dichiarando lo scioglimento del matrimonio e tale pronuncia, come si è visto, è ormai passata in giudicato. La questione controversa si pone pertanto, nella specie, con specifico riferimento alla possibilità di applicare, per estensione, al giudizio relativo alla determinazione dell’assegno lo stesso principio riferibile al giudizio di separazione e divorzio in tema di dichiarazione sullo status e dunque dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande accessorie al divorzio nonostante la sentenza dichiarativa del divorzio sia passata in giudicato prima della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno.
  21. Il Collegio, pur valutando le ragioni sottese al primo indirizzo giurisprudenziale menzionato, ritiene di aderire all’indirizzo contrario e prevalente, cui intende dare continuità, perché esso appare più coerente al presupposto indiscusso secondo cui la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub iudice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno. Infatti se è vero che la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, non è più tangibile, per effetto del suo passaggio in giudicato, la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte non può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio. Se la pronuncia non definitiva sullo status si legittima nell’ottica di una attribuzione non procrastinabile dello status di divorziato ai fini della riacquisizione della libera determinazione delle scelte personali degli ex coniugi, connessa alla fine dello status derivante dal matrimonio, e in quanto tale status non ha più ragione di perdurare, è nello stesso tempo indiscutibile che solo ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie. Tali ragioni se non possono costituire il presupposto per una dilazione ingiustificata sulla pronuncia relativa allo status non possono altresì costituire una fonte di deroga al principio per cui l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce. Ciò comporta che, per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e, per altro verso, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.
  22. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il dibattito giurisprudenziale cui si è fatto cenno giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riconvocatasi in data 3 ottobre 2017, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di Cassazione.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA