Agevolazioni per il risparmio energetico: la guida


I benefici fiscali per le opere di riqualificazione degli edifici, le spese che rientrano nella detrazione, i documenti da presentare, i modi di pagamento.
Devi fare un intervento di ristrutturazione edilizia nella tua casa? Vuoi puntare sulle soluzioni che ti permettono di risparmiare un po’ di soldi sulle bollette della luce e del gas? Sei nel posto giusto: in questa guida troverai tutte le agevolazioni per il risparmio energetico, dagli interventi che danno diritto ai benefici a chi ne può usufruire, dalle spese detraibili ai documenti che occorre allegare alla domanda e a chi vanno presentati.
Bisogna, innanzitutto, premettere che dal 1° gennaio 2018 è diminuita la detrazione fiscale sulle spese edilizie, passata dal 65% al 36%. Ma c’è anche da dire che è stata prorogata fino al 31 dicembre del 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e per quelli su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. Le detrazioni aumentano fino al 70/75% se si raggiungono certi livelli di prestazione energetica. Lo stesso beneficio interessa gli istituti autonomi per le case popolari.
Vediamo adesso nel dettaglio quali sono le agevolazioni per il risparmio energetico in questa guida.
Indice
- 1 Agevolazioni risparmio energetico: quali sono
- 2 Risparmio energetico: l’importo delle detrazioni
- 3 Risparmio energetico: quando si ha diritto alla detrazione
- 4 Risparmio energetico: chi ha diritto alle agevolazioni
- 5 Risparmio energetico: le maggiori detrazioni per condomini
- 6 Risparmio energetico: gli interventi ammessi alle agevolazioni
- 7 Risparmio energetico: quali sono le spese detraibili
- 8 Risparmio energetico: calcolo e limiti della detrazione
- 9 Risparmio energetico: i documenti da ottenere e da presentare
- 10 Risparmio energetico: come pagare i lavori
Agevolazioni risparmio energetico: quali sono
Le agevolazioni per il risparmio energetico consentono delle detrazioni Irpef o Ires quando vengono realizzati degli interventi per aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti. Quali sono questi interventi? Si tratta di:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- miglioramento termico dell’edificio (si parla di coibentazioni, pavimentazioni o finestre, comprensive di infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione cambia a seconda che si tratti di un intervento su una singola unità immobiliare o su un intero edificio condominiale.
Risparmio energetico: l’importo delle detrazioni
Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sono da «spalmare» in 10 rate annuali di pari importo. Queste le percentuali a seconda degli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2018.
Detrazione del 50%
Sono interessati a questa detrazione i lavori per:
- sostituzione e posa in opera di infissi;
- sostituzione e posa in opera di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- installazione di schermature solari (persiane, tapparelle, tende esterne).
Detrazione del 65%
Rientrano in questo beneficio i lavori di sostituzione di impianti di riscaldamento con:
- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari almeno alla classe A e la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- impianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione) concepiti per operare insieme;
- acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione;
- acquisto e posa in opera di microcogeneratori al posto di impianti esistenti fino al 31 dicembre 2018 per una spesa massima di 100.000 euro;
- installazione di pannelli solari e impianti di coibentazione;
- installazione di dispositivi tecnologici e multimediali per il controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione.
Detrazione del 70%
L’agevolazione interessa le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni dei condomini che interessano l’involucro dell’edificio per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dello stabile.
Detrazione del 75%
L’agevolazione interessa le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni dei condomini diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata dal Ministro dello sviluppo economico.
Applicazione delle detrazioni
Per applicare queste percentuali, e indipendentemente dalla data in cui sono stati avviati i lavori, bisogna fare riferimento a:
- la data in cui è stato fatto il pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. È quello che viene chiamato criterio di cassa;
- la data di ultimazione delle prestazioni, al di là di quella del pagamento, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. Si tratta del criterio di competenza.
Per gli interventi che proseguono dei lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti ai fini del computo del limite massimo della detrazione.
L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Risparmio energetico: quando si ha diritto alla detrazione
Per avere diritto alle agevolazioni per il risparmio energetico e, quindi, alle detrazioni fiscali, è necessario che gli interventi descritti siano realizzati su edifici già esistenti. Significa che devono rientrare in un’opera di ristrutturazione e non di costruzione di un immobile nuovo. Non ci sono limiti di categoria catastale né di utilizzo, cioè possono essere edifici (o parti di edifici) ad uso abitativo oppure ad uso strumentale (attività di impresa o professionale).
Se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese che riguardano la parte esistente, ma non gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali opere serve individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita a tutto lo stabile, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Risparmio energetico: chi ha diritto alle agevolazioni
Le agevolazioni per il risparmio energetico spettano a tutti i contribuenti residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sono proprietari dell’edificio su cui si deve realizzare l’intervento.
Nel dettaglio, possono usufruire del beneficio:
- le persone fisiche, ed in particolare:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile (proprietà o usufrutto);
- gli inquilini;
- i comodatari;
- gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche o società di persone o di capitali) solo per gli edifici strumentali utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale;
- associazioni di professionisti;
- enti pubblici o privati che non esercitano attività commerciale;
- gli istituti autonomi delle case popolari possono godere delle maggiori detrazioni del 70% e del 75% per interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Hanno diritto alle agevolazioni per il risparmio energetico, purché le spese vengano sostenute per la realizzazione di interventi che non riguardino immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Le agevolazioni interessano anche:
- le unioni civili formate da persone dello stesso sesso, il cui vincolo è equiparato dalla legge [1] a quello del matrimonio;
- i contribuenti che pagano la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica con un contratto di leasing. Il beneficio si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing e non su quello dell’utilizzatore.
La detrazione rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Allo stesso modo, in caso di decesso del contribuente avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Risparmio energetico: le maggiori detrazioni per condomini
Come abbiamo accennato all’inizio, ci sono delle agevolazioni per il risparmio energetico più elevate per gli interventi di riqualificazione di parti comuni dei condomini quando le opere garantiscono certi indici di prestazione energetica.
La detrazione è sempre da distribuire in 10 rate annuali di pari importo e viene riconosciuta in queste misure:
- 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata dal Ministro dello Sviluppo economico.
Le agevolazioni interessano le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un importo complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio. Ne beneficiano anche gli istituti autonomi per le case popolari per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Le condizioni richieste per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. La dichiarazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
Risparmio energetico: gli interventi ammessi alle agevolazioni
Vediamo ora nel dettaglio quali sono gli interventi ammessi dalla legge [4] alle agevolazioni per il risparmio energetico. Si tratta di:
- riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- interventi sull’involucro degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di riscaldamento;
- acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Di questo capitolo fanno parte quei lavori che consentono di raggiungere un indice di prestazione energetica per il riscaldamento non superiore ai valori definiti dal Ministero dello Sviluppo economico. Si deve fare riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non delle singole porzioni abitative. In pratica, è ammesso all’agevolazione per il risparmio energetico qualsiasi tipo di intervento garantisca quell’indice di prestazione.
Il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
È possibile raggiungere l’indice di prestazione anche attraverso altri interventi agevolati. Facciamo un esempio. Il risparmio energetico annuale per il quale è previsto il tetto massimo di detrazione di 100.000 euro può essere raggiunto con la sostituzione degli impianti di riscaldamento che consentono una detrazione massima di 30.000 euro e anche (o in alternativa) attraverso la sostituzione di infissi, che permettono una detrazione massima di 60.000 euro. Così facendo, se si ottiene un indice di prestazione non superiore ai valori richiesti, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.
Inoltre, possono rientrare autonomamente nel calcolo della detrazione altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di risaldamento, come l’installazione dei pannelli solari.
In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio.
Gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, che riguardano:
- strutture opache orizzontali (coperture o pavimenti);
- strutture opache verticali (pareti generalmente esterne);
- finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti richiesti dalla legge.
È compresa anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, purché si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici richiesti per la sostituzione delle finestre [5].
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Ovviamente, la sostituzione di infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici non saranno detraibili se infissi e involucro già rispettavano l’indice richiesti per il risparmio energetico.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica.
Installazione di pannelli solari
Le agevolazioni per il risparmio energetico riguardano, in questo caso, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Ci sono, però, alcuni requisiti da rispettare:
- un termine minimo di garanzia (5 anni per i pannelli e i bollitori e 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- la conformità dei pannelli alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
- l’installazione dei pannelli in edifici già esistenti, quindi non di nuova costruzione.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 non occorre più presentare l’attestato di energetica.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Sostituzione di impianti di riscaldamento
In questo caso si parla della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Se ne deduce che non si possono chiedere le agevolazioni per il risparmio energetico per l’installazione di sistemi di riscaldamento in edifici che ne erano sprovvisti.
Per questi lavori non è più richiesta la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica.
Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (la somma dell’energia interna e della pressione per il volume del sistema considerato). In questo caso, rientra nell’agevolazione la trasformazione:
- degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore;
- dell’impianto centralizzato, per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata allargata alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione è limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente, cioè dov’è stato sostituito e non messo per la prima volta.
È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato a individuale o autonomo.
Risparmio energetico: quali sono le spese detraibili
Abbiamo visto fin qui quali sono i lavori che godono delle agevolazioni per il risparmio energetico. Parliamo ora delle spese che possono essere portate in detrazione quando vengono realizzati questi interventi di riqualificazione.
È possibile scaricare:
- i costi per i lavori edili riguardanti l’intervento di risparmio energetico (muratori, idraulico, elettricista, ecc.);
- i costi per le prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione dell’intervento e per ottenere la certificazione (architetto, geometra, ecc.).
Sugli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (ad esempio la realizzazione di cappotti esterni o interni) si possono detrarre sia le spese professionali sia quelle legate alla fornitura, alla posa in opera di materiali di coibentazione e impianti di climatizzazione e alle relative opere murarie.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi per la riduzione della trasmittanza termica, cioè per avere lo stesso caldo con meno potenza termica, le agevolazioni interessano le spese per:
- opere che comportino una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio attraverso:
- fornitura e posa di materiale coibente per migliorare le prestazioni termiche di strutture esistenti;
- fornitura e posa di materiali ordinari allo stesso scopo;
- opere di demolizione e ricostruzione;
- opere che comportino una riduzione della trasmittanza termica delle finestre e degli infissi attraverso:
- fornitura e posa di nuova finestra e infisso;
- integrazione e sostituzione di vetri per il miglioramento delle caratteristiche termiche;
- opere relative alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda attraverso:
- fornitura e posa di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di riscaldamento, parziale o totale, e le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Risparmio energetico: calcolo e limiti della detrazione
Come detto, le agevolazioni per il risparmio energetico consistono nella detrazione sull’Irpef o sull’Ires da dividere in 10 rate annuali di pari importo.
I limiti massimi del risparmio che si può ottenere con la detrazione, a seconda degli interventi realizzati, si riferiscono all’unità immobiliare oggetto delle opere. Significa che il beneficio va suddiviso tra i detentori o proprietari dell’immobile in base alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di loro.
Vale lo stesso per i condomini: l’ammontare massimo della detrazione riguarda ogni singola unità immobiliare dello stabile. Se l’intervento riguarda la riqualificazione energetica dell’intero edificio e non si singole parti, il tetto massimo resta invariato ed è da dividere tra i condòmini che hanno diritto all’agevolazione.
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici condominiali che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, si calcolano su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Facciamo un esempio: se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto una detrazione massima di 60.000 euro, e viene sostituito l’impianto di riscaldamento, per il quale la detrazione massima è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali.
In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento.
Nel caso in cui gli interventi realizzati consistano nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, il calcolo del limite massimo di detrazione deve tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Risparmio energetico: i documenti da ottenere e da presentare
Per poter beneficiare delle agevolazioni per il risparmio energetico, ci sono dei documenti che bisogna acquisire e dei documenti da presentare. Vediamo quali sono.
I documenti da ottenere
Ecco l’elenco dei documenti da acquisire quando si fa un lavoro di riqualificazione e di vogliono ottenere le agevolazioni per il risparmio energetico:
- l’asseverazione per dimostrare che l’intervento rispetta i requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi (sostituzione di finestre ed infissi, caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, ecc.) può essere sostituita con una certificazione del produttore;
- l’attestato di certificazione energetica (tranne per sostituzione di finestre nelle singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari);
- la scheda informativa riguardante gli interventi realizzati in caso di sostituzione di finestre e infissi e di installazione di pannelli solari. La scheda deve riportare:
- dati del soggetto che ha sostenuto le spese;
- dati dell’edificio su cui è stato realizzato l’intervento;
- tipologia di intervento realizzato;
- risparmio di energia ottenuto;
- costo dell’opera, specificando quello per le spese professionali e quello da calcolare per la detrazione;
Questi documenti vanno rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
I documenti da presentare
Per beneficiare delle agevolazioni per il risparmio energetico, occorre inviare entro 90 giorni all’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) questi documenti:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
- scheda informativa dei lavori eseguiti.
Quei 90 giorni scattano dalla data del collaudo e non da quella di avvenuto pagamento. Se il collaudo non è previsto, fa fede qualsiasi altra documentazione firmata da chi ha realizzato i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.
I documenti vanno inviati all’Enea:
- in via telematica, tramite l’applicazione che si trova sul sito acs.enea.it;
- tramite raccomandata semplice solo se la complessità dei lavori non è adeguatamente descritta negli schemi forniti dall’Enea, indicando «Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica» all’indirizzo:
Enea – Dipartimento ambiente, cambiamento globali e sviluppo sostenibile.
Via Anguillarese 301.
00123 Santa Maria di Galeria (Roma).
Risparmio energetico: come pagare i lavori
Cambia la modalità di pagamento dei lavori per poter usufruire delle agevolazioni per il risparmio energetico.
Nel caso in cui si tratti di un contribuente non titolare di reddito di impresa, il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario o postale. Bisogna riportare sul modello:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Effettuato il bonifico, la banca o Poste italiane devono operare una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta all’impresa che effettua i lavori. La ritenuta è pari all’8% e non va operata se il pagamento può essere realizzato con mezzi diversi al bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).
note
[1] Legge n. 76/2016.
[2] D.M. del 26.06.2015.
[3] Art. 50 Tuir.
[4] D.M. del 07.04.2008.
[5] Agenzia Entrate, circ. n. 21/E del 23.04.2010.