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Diritto e Fisco | Editoriale

Sono in mobilità: mi spetta la tredicesima?

30 Marzo 2018 | Autore:
Sono in mobilità: mi spetta la tredicesima?

Un licenziamento collettivo ti ha lasciato senza lavoro e stai percependo l’indennità di sostegno al reddito: hai diritto lo stesso alla gratifica natalizia?

Abbiamo sentito tanto parlare di procedure di mobilità e molti cittadini purtroppo l’hanno vissuta sulla propria pelle, vedendosi licenziati dopo anni di lavoro in aziende in cui sono cresciuti e che hanno contribuito a far crescere. Magari dopo un periodo di cassa integrazione non sono più stati riassorbiti dalle aziende, che hanno tirato dritto sulla strada del licenziamento collettivo per insanabili crisi e difficoltà. È proprio in questo punto esatto del timer che si inserisce la mobilità, dopo il licenziamento collettivo. O meglio, si inseriva. Perché dal 1° gennaio 2017 questo sussidio per lavoratori che hanno perso il lavoro non esiste più. Probabilmente la mobilità entrerà nella leggenda per essere stata l’unica che la Fornero ha mandato in pensione prima del previsto. La sua discussa riforma infatti l’ha definitivamente soppressa come ammortizzatore sociale a partire dal 1° gennaio 2017. Se quindi sei stato licenziato dopo questa data, per te il discorso non vale più e puoi fare unico riferimento all’indennità di disoccupazione Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego). Ciò non toglie che tu possa essere stato messo in mobilità prima, entro il 31 dicembre 2016. Ecco che allora la domanda iniziale del nostro articolo potrebbe esserti utile: sono in mobilità, mi spetta la tredicesima? Vediamo la risposta.

Mobilità: cos’è?

Come anticipato, la mobilità (e quindi la relativa indennità che ne consegue) è nata [1] come ammortizzatore sociale e misura di sostegno a tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito di licenziamenti collettivi. La procedura è sempre intervenuta nei casi in cui le aziende, dopo il termine della cassa integrazione per i propri dipendenti sospesi dal lavoro, non riuscivano più a reinserirli in azienda, a causa di crisi e problematiche strutturali.

Ecco allora che interveniva la messa in mobilità dei lavoratori licenziati, che venivano iscritti alle liste di mobilità e iniziavano a percepire un’indennità, volta a garantire a questi dipendenti un reddito dignitoso e un percorso di reinserimento lavorativo.

Come ribadito all’inizio dell’articolo però, a partire dal 1° gennaio 2017, la mobilità è stata definitivamente cancellata dalla famiglia degli ammortizzatori sociali. Non esiste più. Ora quindi i cittadini che si ritrovino i cancelli delle aziende sbarrati definitivamente e senza possibilità di ritorno a causa di un licenziamento collettivo, si devono appigliare, al pari dei lavoratori licenziati individualmente, alla sola Naspi, l’ indennità di disoccupazione ufficiale.

Mobilità: quanto spetta?

Ci riferiamo ovviamente solo ai lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2016 (e quelli in transizione) e ci chiediamo quanto percepiscano di indennità di mobilità.

Il sussidio di sostegno viene pagato dall’Inps e per stabilirne l’importo viene preso come riferimento il trattamento d’integrazione salariale (cioè la cifra che il dipendente percepiva in cassa integrazione) questo trattamento viene stabilito prendendo in considerazione tutti gli elementi retributivi soggetti a contribuzione, escluse ovviamente le voci che indicano la presenza del lavoratore sul posto, come lo straordinario e i turni. all’importo risultante si aggiunge poi una quota di tredicesima e, se prevista dal proprio contratto collettivo, di quattordicesima. La cifra risultante:

  • per i primi 12 mesi, spetta al 100 per 100;
  • dal 13esimo mese in avanti (fino a un massimo di 48 mesi, a seconda dell’età della persona licenziata e della zona d’Italia, Nord, Centro, Sud) spetta all’80 per cento.

Mobilità: a chi spetta?

L’indennità di mobilità spetta ai soli lavoratori in possesso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con:

  • la qualifica di operaio, impiegato o quadro;
  • un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi (di cui 6 effettivamente lavorati);
  • Iscrizione alle liste di mobilità dalla Direzione regionale del lavoro.

Riferendoci invece alle aziende, badate bene che non tutte hanno avuto il diritto di accedere per i propri dipendenti alla procedura di mobilità. Ecco quali tipologie di aziende hanno potuto farlo:

  • aziende con più di 15 dipendenti già in cassa integrazione straordinaria (la cigs), che, concluso il programma di inserimento, dichiarano di non riuscire a reinserire tutti o alcuni dipendenti (cioè che intendano licenziare almeno 5 lavoratori, nell’arco temporale di 120 giorni);
  • aziende con più di 15 dipendenti, che, dopo un’iniziale riduzione o trasformazione, abbiano deciso di ricorrere al licenziamento collettivo;
  • aziende con più di 15 dipendenti, che vogliano ricorrere al licenziamento collettivo per cessazione attività.

È chiaro come le aziende più piccole siano rimaste fuori da questo appiglio sociale. E, ovviamente, la legge aveva predisposto regole precise con cui scegliere i lavoratori da mettere in mobilità.

Mobilità: come viene pagata?

Per i lavoratori per cui è ancora in vigore, l’indennità di mobilità ordinaria viene concessa e versata solo dopo che la persona (con tutti i requisiti) abbia fatto domanda all’Inps (online tramite il portale, tramite caf o patronati, oppure telefonando al contact center Inps). L’inps controllava tutti i requisiti, per poi accettare la domanda e pagare direttamente il lavoratore in mobilità ogni mese, versando la somma sul conto corrente indicato.

Sono in mobilità: mi spetta la tredicesima?

A questo punto, ribadiamo che in mobilità possono esserci a oggi solo i lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2016. Chi è stato licenziato dopo, a partire dal 1° gennaio 2017 (salvo un periodo di transizione) potrà accedere solo all’indennità di disoccupazione, la Naspi.

Mettiamo che tu rientri nel primo caso. Sei andato in mobilità prima che la Fornero mandasse in pensione questo ammortizzatore sociale. Ti stai ponendo una domanda più che legittima: sono in mobilità, mi spetta la tredicesima?

La risposta è no. Non potrai vederti aggiungere alla tua indennità di mobilità anche la tredicesima. Questo perché come base di calcolo per l’indennità si prende la retribuzione globale lorda, già comprese le quote di tredicesima e, se prevista, quattordicesima, percepita dal lavoratore nel periodo di paga mensile immediatamente precedente alla risoluzione del contratto. In pratica l’Inps quando ti calcola l’importo che percepirai per la tua mobilità, prende come punto di riferimento la tua retribuzione lorda, comprensiva del rateo di tredicesima. Motivo per cui la gratifica natalizia non ti potrà essere corrisposta.


note

[1] Legge n. 223/91 del 23 luglio 1991.


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